Art. 3 
 
                 Modalita' di verifica dei prototipi 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  6,  comma  1,  del
decreto legislativo n. 121 del  2013,  i  prototipi  degli  strumenti
marcatori da impiegare  nell'attivita'  amatoriale  e  nell'attivita'
agonistica sono inviati a cura e spese di chiunque intenda immetterli
sul  mercato  al  Banco  Nazionale  di  prova,  che  ne  verifica  la
conformita' alle caratteristiche di  cui  all'art.  2,  terzo  comma,
della legge 18 aprile 1975,n.110 al fine di escludere  la  natura  di
armi. 
  2. Per la verifica di cui al comma 1 deve essere  prodotta  istanza
al Banco Nazionale di  prova,  corredata  di  relazione  tecnica,  di
disegni costruttivi e  di  fotografie  relativi  al  prototipo  dello
strumento  marcatore  che  si  intende  immettere  sul  mercato,  con
sottoscrizione autentica del richiedente, a norma  dell'art.  21  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.  E'
nella facolta' del Banco  Nazionale  di  prova  richiedere  ulteriore
documentazione, ove necessaria. 
  3. Il Banco Nazionale di prova, verificata la conformita' di cui al
comma 1, nel termine di trenta giorni, rilascia il certificato  delle
prove balistiche eseguite ed attribuisce un numero identificativo che
imprime sul prototipo. Al certificato rilasciato dal Banco  Nazionale
di  prova  sono  equiparati  i  certificati  delle  prove  balistiche
eseguite dai Banchi di prova  dei  Paesi  aderenti  alla  Commissione
Internazionale Permanente per la prova delle armi da fuoco  portatili
(CIP),  in  regime  di  reciprocita'  in  forza   della   Convenzione
Internazionale di Bruxelles del 1° luglio 1969. 
  4. Chiunque immette sul mercato strumenti  marcatori  da  impiegare
nell'attivita' amatoriale e nell'attivita' agonistica,  in  relazione
agli  obblighi  imposti  al  produttore  e  al   distributore   dalle
disposizioni del  decreto  legislativo  6  settembre  2005,  n.  206,
rilascia  per  ciascun  esemplare  idonea  attestazione  dalla  quale
risulti che l'esemplare medesimo e' conforme al prototipo  sottoposto
alla verifica di conformita' di cui al comma 1. Su ciascun  esemplare
immesso sul mercato e' riportato il numero identificativo  attribuito
al prototipo dal Banco Nazionale di prova. 
 
          Note all'art. 3: 
 
              - Per il  testo  dell'art.  6,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 29 settembre 2013, n. 121, si  vedano  le  note
          alle premesse. 
              -  Per  il  testo  dell'art.  2,  terzo  comma,  ultimo
          periodo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, si  vedano  le
          note alle premesse. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  21  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di documentazione amministrativa -Testo A): 
                «Art. 21. (R) (Autenticazione delle  sottoscrizioni).
          -  1.  L'autenticita'  della  sottoscrizione  di  qualsiasi
          istanza o dichiarazione sostitutiva di atto  di  notorieta'
          da produrre agli  organi  della  pubblica  amministrazione,
          nonche' ai gestori di servizi pubblici e' garantita con  le
          modalita' di cui all'art. 38, comma 2 e comma 3. 
                2. Se l'istanza o  la  dichiarazione  sostitutiva  di
          atto di notorieta' e'  presentata  a  soggetti  diversi  da
          quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine  della
          riscossione  da  parte  di  terzi  di  benefici  economici,
          l'autenticazione e'  redatta  da  un  notaio,  cancelliere,
          segretario comunale, dal dipendente addetto a  ricevere  la
          documentazione o altro dipendente incaricato  dal  Sindaco;
          in tale ultimo caso, l'autenticazione e' redatta di seguito
          alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica,
          attesta che la  sottoscrizione  e'  stata  apposta  in  sua
          presenza,   previo    accertamento    dell'identita'    del
          dichiarante, indicando le modalita' di identificazione,  la
          data ed  il  luogo  di  autenticazione,  il  proprio  nome,
          cognome e la  qualifica  rivestita,  nonche'  apponendo  la
          propria firma e il timbro dell'ufficio.». 
              - Per il decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206,
          si vedano le note alle premesse.