Art. 3 Modalita' di verifica dei prototipi 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 121 del 2013, i prototipi degli strumenti marcatori da impiegare nell'attivita' amatoriale e nell'attivita' agonistica sono inviati a cura e spese di chiunque intenda immetterli sul mercato al Banco Nazionale di prova, che ne verifica la conformita' alle caratteristiche di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975,n.110 al fine di escludere la natura di armi. 2. Per la verifica di cui al comma 1 deve essere prodotta istanza al Banco Nazionale di prova, corredata di relazione tecnica, di disegni costruttivi e di fotografie relativi al prototipo dello strumento marcatore che si intende immettere sul mercato, con sottoscrizione autentica del richiedente, a norma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. E' nella facolta' del Banco Nazionale di prova richiedere ulteriore documentazione, ove necessaria. 3. Il Banco Nazionale di prova, verificata la conformita' di cui al comma 1, nel termine di trenta giorni, rilascia il certificato delle prove balistiche eseguite ed attribuisce un numero identificativo che imprime sul prototipo. Al certificato rilasciato dal Banco Nazionale di prova sono equiparati i certificati delle prove balistiche eseguite dai Banchi di prova dei Paesi aderenti alla Commissione Internazionale Permanente per la prova delle armi da fuoco portatili (CIP), in regime di reciprocita' in forza della Convenzione Internazionale di Bruxelles del 1° luglio 1969. 4. Chiunque immette sul mercato strumenti marcatori da impiegare nell'attivita' amatoriale e nell'attivita' agonistica, in relazione agli obblighi imposti al produttore e al distributore dalle disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, rilascia per ciascun esemplare idonea attestazione dalla quale risulti che l'esemplare medesimo e' conforme al prototipo sottoposto alla verifica di conformita' di cui al comma 1. Su ciascun esemplare immesso sul mercato e' riportato il numero identificativo attribuito al prototipo dal Banco Nazionale di prova.
Note all'art. 3: - Per il testo dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 29 settembre 2013, n. 121, si vedano le note alle premesse. - Per il testo dell'art. 2, terzo comma, ultimo periodo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, si vedano le note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa -Testo A): «Art. 21. (R) (Autenticazione delle sottoscrizioni). - 1. L'autenticita' della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' da produrre agli organi della pubblica amministrazione, nonche' ai gestori di servizi pubblici e' garantita con le modalita' di cui all'art. 38, comma 2 e comma 3. 2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' e' presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione e' redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione e' redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione e' stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identita' del dichiarante, indicando le modalita' di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonche' apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio.». - Per il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, si vedano le note alle premesse.