Art. 4 
 
                   Acquisto, cessione e detenzione 
 
  1. L'acquisto e la cessione  a  qualsiasi  titolo  degli  strumenti
marcatori da impiegare  nell'attivita'  amatoriale  e  nell'attivita'
agonistica,  muniti   dell'attestazione   di   conformita'   di   cui
all'articolo  3,  comma  4,  sono  consentiti   solo   tra   soggetti
maggiorenni,  previa  esibizione  da  parte  dell'acquirente  o   del
cessionario di un documento di identita' in corso di validita'. 
  2. Gli strumenti marcatori di cui al comma 1 devono essere detenuti
e custoditi con la dovuta diligenza, al fine di  evitare  che  se  ne
possano impossessare soggetti terzi.  In  ogni  caso,  gli  strumenti
marcatori devono essere custoditi scarichi,  inseriti  nella  propria
custodia in un luogo diverso da quello ove e' custodito  il  relativo
munizionamento, unitamente all'attestazione  di  conformita'  di  cui
all'art. 3, comma 4, da esibire a richiesta degli ufficiali ed agenti
di pubblica sicurezza.