Art. 5 
 
                          Porto e Trasporto 
 
  1. Il porto in luogo pubblico o aperto al pubblico degli  strumenti
marcatori  da  impiegare  nell'attivita'  amatoriale  e   in   quella
agonistica  e'  vietato.  E'  consentito  esclusivamente  nei   campi
attrezzati,  per  lo  svolgimento  delle  attivita'   amatoriali   ed
agonistiche. 
  2. Gli strumenti marcatori  devono  essere  trasportati,  con  ogni
diligenza, scarichi ed inseriti nella loro custodia.