Art. 5 Porto e Trasporto 1. Il porto in luogo pubblico o aperto al pubblico degli strumenti marcatori da impiegare nell'attivita' amatoriale e in quella agonistica e' vietato. E' consentito esclusivamente nei campi attrezzati, per lo svolgimento delle attivita' amatoriali ed agonistiche. 2. Gli strumenti marcatori devono essere trasportati, con ogni diligenza, scarichi ed inseriti nella loro custodia.