Art. 6 Utilizzo degli strumenti da impiegare nell'attivita' amatoriale e in quella agonistica 1. L'utilizzo degli strumenti marcatori da impiegare nell'attivita' amatoriale e in quella agonistica e' consentito esclusivamente nei campi attrezzati. Ove i campi attrezzati siano realizzati in luoghi pubblici o aperti al pubblico, il loro utilizzo deve essere autorizzato ai sensi dell'articolo 68 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Di ogni evento i promotori devono darne avviso all'Autorita' locale di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 123 del Regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. 2. Nei campi attrezzati deve essere garantita la sussistenza delle condizioni minime di sicurezza prescritte dall'Allegato A), che costituisce parte integrante del presente regolamento, con riguardo: a) all'area di svolgimento delle attivita' amatoriali e agonistiche; b) alla presenza degli assistenti di campo; c) all'uso dei dispositivi di protezione individuale; d) alle capsule marcatrici. 3. Gli strumenti marcatori da impiegare nell'attivita' amatoriale e in quella agonistica possono essere utilizzati unicamente da soggetti maggiorenni e possono essere affidati ai minori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di eta', sotto la sorveglianza e previo consenso dell'esercente la potesta' genitoriale, ovvero di un soggetto maggiorenne da questi delegato con atto che indichi le generalita' della persona delegata, l'attivita' cui si riferisce, il periodo ed il luogo in cui verra' svolta, eventuali limiti e condizioni al suo esercizio nonche', in caso di attivita' agonistica, l'esplicito assenso al suo svolgimento.
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 68 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza): «Art. 68 (art. 67 testo unico 1926). - Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, ne' altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. Per eventi fino ad un massimo di duecento partecipanti e che si svolgono entro le ore 24,00 del giorno di inizio, la licenza e' sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attivita' produttive o ufficio analogo. Per le gare di velocita' di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali.». - Si riporta il testo dell'art. 123 del Regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza): «Art. 123. - Chi intende promuovere manifestazioni sportive, con carattere educativo, esclusa qualsiasi finalita' di lucro o di speculazione, deve darne avviso all'autorita' locale di pubblica sicurezza almeno tre giorni prima di quello fissato per la manifestazione.».