Art. 6 
 
                Utilizzo degli strumenti da impiegare 
          nell'attivita' amatoriale e in quella agonistica 
 
  1. L'utilizzo degli strumenti marcatori da impiegare nell'attivita'
amatoriale e in quella agonistica e'  consentito  esclusivamente  nei
campi attrezzati. Ove i campi attrezzati siano realizzati  in  luoghi
pubblici  o  aperti  al  pubblico,  il  loro  utilizzo  deve   essere
autorizzato ai sensi dell'articolo 68 del Testo unico delle leggi  di
pubblica sicurezza. Di ogni evento i promotori  devono  darne  avviso
all'Autorita' locale di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 123
del Regolamento per l'esecuzione  del  Testo  unico  delle  leggi  di
pubblica sicurezza. 
  2. Nei campi attrezzati deve essere garantita la sussistenza  delle
condizioni minime  di  sicurezza  prescritte  dall'Allegato  A),  che
costituisce parte integrante del presente regolamento, con riguardo: 
    a)  all'area  di  svolgimento  delle   attivita'   amatoriali   e
agonistiche; 
    b) alla presenza degli assistenti di campo; 
    c) all'uso dei dispositivi di protezione individuale; 
    d) alle capsule marcatrici. 
  3. Gli strumenti marcatori da impiegare nell'attivita' amatoriale e
in quella agonistica possono essere utilizzati unicamente da soggetti
maggiorenni e possono essere affidati ai minori che abbiano  compiuto
il quattordicesimo anno di  eta',  sotto  la  sorveglianza  e  previo
consenso  dell'esercente  la  potesta'  genitoriale,  ovvero  di   un
soggetto maggiorenne da questi  delegato  con  atto  che  indichi  le
generalita' della persona delegata, l'attivita' cui si riferisce,  il
periodo ed  il  luogo  in  cui  verra'  svolta,  eventuali  limiti  e
condizioni al suo esercizio nonche', in caso di attivita' agonistica,
l'esplicito assenso al suo svolgimento. 
 
          Note all'art. 6: 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 68 del regio decreto 18
          giugno 1931, n. 773 (Approvazione  del  testo  unico  delle
          leggi di pubblica sicurezza): 
                «Art. 68 (art. 67 testo unico 1926). - Senza  licenza
          del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto
          o esposto, al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di
          cavalli, ne' altri simili spettacoli o trattenimenti, e non
          si possono aprire o esercitare circoli, scuole di  ballo  e
          sale pubbliche di audizione. Per eventi fino ad un  massimo
          di duecento partecipanti e che si  svolgono  entro  le  ore
          24,00 del giorno di inizio, la licenza e' sostituita  dalla
          segnalazione  certificata  di  inizio  attivita'   di   cui
          all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
          modificazioni,  presentata  allo  sportello  unico  per  le
          attivita' produttive o ufficio analogo. 
                Per le gare di velocita' di autoveicoli e per le gare
          aeronautiche  si  applicano  le  disposizioni  delle  leggi
          speciali.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 123 del Regolamento per
          l'esecuzione  del  Testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
          sicurezza  regio   decreto   6   maggio   1940,   n.   635.
          (Approvazione del regolamento per  l'esecuzione  del  testo
          unico 18 giugno 1931,  n.  773,  delle  leggi  di  pubblica
          sicurezza): 
                «Art. 123. - Chi  intende  promuovere  manifestazioni
          sportive,  con  carattere  educativo,   esclusa   qualsiasi
          finalita' di lucro o di  speculazione,  deve  darne  avviso
          all'autorita'  locale  di  pubblica  sicurezza  almeno  tre
          giorni prima di quello fissato per la manifestazione.».