Art. 7 Caratteristiche delle capsule sferiche marcatrici 1. Le capsule sferiche marcatrici utilizzate negli strumenti marcatori impiegati per le attivita' amatoriali ed agonistiche, in relazione a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1272/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16/12/2008, devono essere prive di sostanze o miscele classificate pericolose ai sensi dell'articolo 3 del medesimo Regolamento (CE), in base ai criteri individuati nel relativo Allegato 1, parti da 2 a 5. 2. L'involucro e la miscela liquida presenti nelle capsule marcatrici di cui al comma 1 non devono risultare pericolosi per la salute e per l'ambiente, in relazione alle proprieta' chimico-fisiche. 3. Sia le sostanze contenute nell'involucro, sia quelle contenute nella miscela all'interno delle capsule marcatrici di cui al comma 1 devono essere «non bioaccumulabili» e «prontamente biodegradabili», secondo la definizione riportata nell'Allegato 1, Parte 4, del predetto Regolamento (CE) n. 1272/2008.
Note all'art. 7: - Per il testo dell'art. 3 del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE.) si vedano le note all'art. 2.