Art. 7 
 
          Caratteristiche delle capsule sferiche marcatrici 
 
  1.  Le  capsule  sferiche  marcatrici  utilizzate  negli  strumenti
marcatori impiegati per le attivita' amatoriali  ed  agonistiche,  in
relazione a quanto previsto dal Regolamento (CE)  n.  1272/2008,  del
Parlamento europeo e del Consiglio,  del  16/12/2008,  devono  essere
prive  di  sostanze  o  miscele  classificate  pericolose  ai   sensi
dell'articolo 3 del medesimo Regolamento (CE),  in  base  ai  criteri
individuati nel relativo Allegato 1, parti da 2 a 5. 
  2.  L'involucro  e  la  miscela  liquida  presenti  nelle   capsule
marcatrici di cui al comma 1 non devono risultare pericolosi  per  la
salute   e   per   l'ambiente,   in   relazione    alle    proprieta'
chimico-fisiche. 
  3. Sia le sostanze contenute nell'involucro, sia  quelle  contenute
nella miscela all'interno delle capsule marcatrici di cui al comma  1
devono essere «non bioaccumulabili» e  «prontamente  biodegradabili»,
secondo la  definizione  riportata  nell'Allegato  1,  Parte  4,  del
predetto Regolamento (CE) n. 1272/2008. 
 
          Note all'art. 7: 
 
              -  Per  il  testo  dell'art.  3  del  Regolamento   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 16  dicembre  2008,
          n.     1272/2008     relativo     alla     classificazione,
          all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e  delle
          miscele che modifica e abroga  le  direttive  67/548/CEE  e
          1999/45/CE e che  reca  modifica  al  regolamento  (CE)  n.
          1907/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE.) si  vedano  le
          note all'art. 2.