Art. 9 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Decorso il termine di centottanta giorni dalla data  di  entrata
in vigore del presente regolamento le aree gia' operanti  come  campi
attrezzati non possono piu' essere utilizzate ove non siano  adeguate
alle prescrizioni dell'articolo 6, commi 1 e 2.