Art. 2 Funzioni e attivita' 1. L'Agenzia e' composta da due distinte articolazioni competenti ad esercitare le funzioni alla stessa attribuite, dal decreto-legge n. 109 del 2018, rispettivamente in materia di sicurezza delle ferrovie e in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, sicurezza delle gallerie situate sulle strade appartenenti anche alla rete stradale transeuropea e sicurezza sui sistemi di trasporto rapido di massa. L'Agenzia svolge attivita' a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale e comunitario con il compito di garantire la sicurezza del sistema ferroviario delle infrastrutture stradali e autostradali nazionali. In particolare, l'Agenzia, nel rispetto dei principi che ne regolano l'attivita': a) con riferimento al settore ferroviario, svolge i compiti e le funzioni, anche di regolamentazione tecnica, per essa previsti dal decreto legislativo n. 50 del 2019, e dal decreto legislativo n. 57 del 2019, e ha competenza per l'intero sistema ferroviario nazionale, secondo quanto previsto dai medesimi decreti. Per le infrastrutture transfrontaliere specializzate, i compiti di autorita' nazionale preposta alla sicurezza di cui al Capo IV della direttiva (UE) 2016/798 sono affidati, a seguito di apposite convenzioni, all'Agenzia o all'Autorita' per la sicurezza ferroviaria del Paese limitrofo; b) con riferimento alla sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, alla sicurezza delle gallerie situate sulle strade appartenenti alla rete stradale anche transeuropea e alla sicurezza sui sistemi di trasporto rapido di massa, svolge i compiti previsti dall'articolo 12, commi 4, 4-bis, 4-ter e 4-quater, del decreto-legge n. 109 del 2018 e, ove ricorrano i casi, irroga le sanzioni di cui all'articolo 12, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto delle prerogative delle amministrazioni o enti competenti. 2. L'Agenzia, nell'espletamento delle proprie attivita', puo' stipulare convenzioni, accordi e contratti con il Ministero vigilante e con altri soggetti pubblici e privati, nel rispetto della normativa vigente.
Note all'art. 2: - Per i riferimenti al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti al decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti al decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il capo IV (Autorita' nazionali preposte alla sicurezza) della direttiva 11 maggio 2016, n. 2016/798 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione) - Testo rilevante ai fini del SEE): «Art. 16 (Compiti). - 1. Ciascuno Stato membro istituisce un'autorita' nazionale preposta alla sicurezza. Gli Stati membri provvedono affinche' l'autorita' nazionale preposta alla sicurezza disponga della necessaria capacita' organizzativa interna ed esterna, in termini di risorse umane e materiali. Tale autorita' e' indipendente sul piano organizzativo, giuridico e decisionale da qualsiasi impresa ferroviaria, gestore dell'infrastruttura, soggetto richiedente o appaltante e qualsiasi soggetto che aggiudica appalti pubblici di servizi. Purche' detta indipendenza sia garantita, tale autorita' puo' essere un dipartimento presso il ministero nazionale responsabile dei trasporti. 2. All'autorita' nazionale preposta alla sicurezza incombono almeno i seguenti compiti: a) autorizzare la messa in servizio dei sottosistemi controllo-comando e segnalamento a terra, energia e infrastruttura costitutivi del sistema ferroviario dell'Unione, a norma dell'art. 18, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797; b) rilasciare, rinnovare, modificare e revocare le autorizzazioni d'immissione del veicolo sul mercato a norma dell'art. 21, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2016/797; c) coadiuvare l'Agenzia nel rilascio, nel rinnovo, nella modifica e nella revoca delle autorizzazioni d'immissione del veicolo sul mercato a norma dell'art. 21, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/797 e delle autorizzazioni del tipo di veicoli a norma dell'art. 24 della direttiva (UE) 2016/797; d) supervisionare che sul suo territorio i componenti di interoperabilita' siano conformi ai requisiti essenziali fissati dall'art. 8 della direttiva (UE) 2016/797; e) assicurare che la numerazione dei veicoli sia stata assegnata a norma dell'art. 46 della direttiva (UE) 2016/797 e fatto salvo l'art. 47, paragrafo 4, di detta direttiva; f) coadiuvare l'Agenzia nel rilascio, nel rinnovo, nella modifica e nella revoca dei certificati di sicurezza unici rilasciati a norma dell'art. 10, paragrafo 5; g) rilasciare, rinnovare, modificare e revocare i certificati di sicurezza unici rilasciati a norma dell'art. 10, paragrafo 8; h) rilasciare, rinnovare, modificare e revocare le autorizzazioni di sicurezza rilasciate a norma dell'art. 12; i) controllare, promuovere e, se del caso, imporre e aggiornare il quadro normativo in materia di sicurezza, compreso il sistema di norme nazionali; j) garantire la supervisione delle imprese ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura a norma dell'art. 17; k) se del caso e conformemente al diritto nazionale, rilasciare, rinnovare, modificare e revocare le licenze di conduzione treni a norma della direttiva 2007/59/CE; l) se del caso e conformemente al diritto nazionale, rilasciare, rinnovare, modificare e revocare i certificati rilasciati ai soggetti responsabili della manutenzione. 3. I compiti di cui al paragrafo 2 non possono essere trasferiti o appaltati ad alcun gestore dell'infrastruttura, impresa ferroviaria o soggetto appaltante. Art. 17 (Supervisione). - 1. Le autorita' nazionali preposte alla sicurezza vigilano sul rispetto permanente dell'obbligo giuridico che incombe alle imprese ferroviarie e ai gestori dell'infrastruttura di usare un sistema di gestione della sicurezza di cui all'art. 9. A tal fine le autorita' nazionali preposte alla sicurezza applicano i principi enunciati nel pertinente CSM per la supervisione di cui all'art. 6, paragrafo 1, lettera c), provvedendo affinche' le attivita' di supervisione comprendano, in particolare, la verifica dell'applicazione, da parte delle imprese ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura: a) del sistema di gestione della sicurezza per monitorarne l'efficacia; b) di singoli elementi o di elementi parziali del sistema di gestione della sicurezza, fra cui le attivita' operative, i servizi di manutenzione, la fornitura di materiale e il ricorso a imprese appaltatrici per monitorarne l'efficacia; e c) dei pertinenti CSM di cui all'art. 6. Le attivita' di supervisione attinenti a questo aspetto si applicano anche ai soggetti responsabili delle manutenzione, se del caso. 2. Almeno due mesi prima dell'inizio di qualsiasi nuova attivita' di trasporto ferroviario le imprese ferroviarie ne informano le pertinenti autorita' nazionali preposte alla sicurezza per consentire a queste ultime di pianificare le attivita' di supervisione. Le imprese ferroviarie forniscono inoltre una ripartizione delle categorie di personale e dei tipi di veicoli. 3. Il titolare di un certificato di sicurezza unico informa senza indugio le competenti autorita' nazionali preposte alla sicurezza in merito a ogni modifica rilevante delle informazioni di cui al paragrafo 2. 4. Il monitoraggio del rispetto delle norme applicabili relative all'orario di lavoro, ai tempi di guida e di riposo dei macchinisti e' garantito dalle autorita' competenti designate dagli Stati membri. Ove tale monitoraggio del rispetto delle norme applicabili non sia garantito dalle autorita' nazionali preposte alla sicurezza, le autorita' competenti cooperano con le autorita' nazionali preposte alla sicurezza al fine di consentire a queste ultime di svolgere il loro ruolo di supervisione della sicurezza ferroviaria. 5. Se un'autorita' nazionale preposta alla sicurezza constata che il titolare di un certificato di sicurezza unico non soddisfa piu' le condizioni per la certificazione, chiede all'Agenzia di limitare o revocare tale certificato. L'Agenzia ne informa immediatamente tutte le competenti autorita' nazionali preposte alla sicurezza. Se l'Agenzia decide di limitare o revocare il certificato di sicurezza unico, essa motiva la propria decisione. In caso di disaccordo tra l'Agenzia e l'autorita' nazionale preposta alla sicurezza si applica la procedura di arbitrato di cui all'art. 10, paragrafo 7. Se da tale procedura di arbitrato risulta che il certificato di sicurezza unico non e' ne' limitato ne' revocato le misure di sicurezza temporanee di cui al paragrafo 6 del presente articolo sono sospese. Qualora sia stata la stessa autorita' nazionale preposta alla sicurezza a rilasciare il certificato di sicurezza unico a norma dell'art. 10, paragrafo 8, essa puo' limitare o revocare detto certificato di sicurezza unico motivando la propria decisione e informandone l'Agenzia. Il titolare del certificato di sicurezza unico al quale l'Agenzia o l'autorita' nazionale preposta alla sicurezza abbiano limitato o revocato il certificato, ha il diritto di proporre ricorso a norma dell'art. 10, paragrafo 12. 6. Se, durante la supervisione, individua un rischio grave per la sicurezza l'autorita' nazionale preposta alla sicurezza puo' in qualsiasi momento applicare misure di sicurezza temporanee, anche limitando o sospendendo immediatamente le operazioni pertinenti. Se il certificato di sicurezza unico e' stato rilasciato dall'Agenzia, l'autorita' nazionale preposta alla sicurezza ne informa immediatamente l'Agenzia stessa e fornisce prove a sostegno della sua decisione. Se riscontra che il titolare di un certificato di sicurezza unico non soddisfa piu' le condizioni di certificazione l'Agenzia limita o revoca immediatamente tale certificato. Se riscontra che le misure applicate dall'autorita' nazionale preposta alla sicurezza sono sproporzionate l'Agenzia puo' chiederle di revocare o di adattare tali misure. L'Agenzia e l'autorita' nazionale preposte alla sicurezza cooperano al fine di raggiungere una valutazione reciprocamente accettabile. Se necessario anche l'impresa ferroviaria e' coinvolta nel processo. Qualora quest'ultima procedura fallisca la decisione dell'autorita' nazionale preposta alla sicurezza che applica le misure temporanee resta in vigore. La decisione dell'autorita' nazionale preposta alla sicurezza concernente le misure di sicurezza temporanee e' soggetta a sindacato giurisdizionale nazionale a norma dell'art. 18, paragrafo 3. In tal caso le misure di sicurezza temporanee possono applicarsi sino al termine del sindacato giurisdizionale, fatto salvo il paragrafo 5. Se la durata di una misura di sicurezza temporanea e' superiore a tre mesi l'autorita' nazionale preposta alla sicurezza chiede all'Agenzia di limitare o revocare il certificato di sicurezza unico e si applica la procedura di cui al paragrafo 5. 7. L'autorita' nazionale preposta alla sicurezza sottopone a supervisione i sottosistemi controllo-comando e segnalamento a terra, energia e infrastruttura e ne garantisce la conformita' con i requisiti essenziali. In caso di infrastrutture transfrontaliere, essa realizzera' le sue attivita' di supervisione in cooperazione con le altre autorita' nazionali preposte alla sicurezza competenti. Se ritiene che il gestore dell'infrastruttura titolare dell'autorizzazione di sicurezza non soddisfi piu' le pertinenti condizioni, l'autorita' nazionale preposta alla sicurezza limita o revoca l'autorizzazione motivando la propria decisione. 8. Nel sottoporre a supervisione l'efficacia dei sistemi di gestione della sicurezza dei gestori dell'infrastruttura e delle imprese ferroviarie, le autorita' nazionali preposte alla sicurezza possono tener conto delle prestazioni in termini di sicurezza degli attori di cui all'art. 4, paragrafo 4 della presente direttiva e, se del caso, dei centri di formazione di cui alla direttiva 2007/59/CE, nella misura in cui le loro attivita' abbiano un impatto sulla sicurezza ferroviaria. Il presente paragrafo si applica fatta salva la responsabilita' delle imprese ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura di cui all'art. 4, paragrafo 3, della presente direttiva. 9. Le autorita' nazionali preposte alla sicurezza degli Stati membri in cui un'impresa ferroviaria esercita la sua attivita' cooperano per coordinare le loro attivita' di supervisione riguardanti tale impresa ferroviaria al fine di garantire la condivisione di informazioni essenziali sull'impresa ferroviaria in questione, in particolare per quanto riguarda i rischi noti e la prestazione della stessa in materia di sicurezza. L'autorita' nazionale preposta alla sicurezza comunica tali informazioni anche ad altre pertinenti autorita' nazionali preposte alla sicurezza e all'Agenzia se constata che l'impresa ferroviaria non adotta le necessarie misure di controllo del rischio. Tale cooperazione garantisce che l'attivita' di supervisione abbia una copertura sufficiente e che siano evitate duplicazioni delle ispezioni e degli audit. Le autorita' nazionali preposte alla sicurezza possono elaborare un piano di supervisione comune al fine di assicurare che gli audit e le altre ispezioni siano effettuati regolarmente, tenendo conto del tipo e della portata delle attivita' di trasporto in ciascuno degli Stati membri interessati. L'Agenzia contribuisce a tali attivita' di coordinamento elaborando orientamenti. 10. Le autorita' nazionali preposte alla sicurezza possono trasmettere notifiche destinate a mettere in guardia i gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie in casi di non conformita' agli obblighi di cui al paragrafo 1. 11. Le autorita' nazionali preposte alla sicurezza usano le informazioni raccolte dall'Agenzia durante la valutazione del fascicolo di cui all'art. 10, paragrafo 5, lettera a), ai fini della supervisione di un'impresa ferroviaria dopo il rilascio del suo certificato di sicurezza unico. Esse usano le informazioni raccolte durante la procedura di autorizzazione di sicurezza a norma dell'art. 12 ai fini della supervisione del gestore dell'infrastruttura. 12. Ai fini del rinnovo dei certificati di sicurezza unico l'Agenzia o le competenti autorita' nazionali preposte alla sicurezza usano, nel caso di certificati di sicurezza rilasciati a norma dell'art. 10, paragrafo 8, le informazioni raccolte durante le attivita' di supervisione. Ai fini del rinnovo delle autorizzazioni di sicurezza l'autorita' nazionale preposta alla sicurezza usa altresi' le informazioni raccolte durante le sue attivita' di supervisione. 13. L'Agenzia e le autorita' nazionali preposte alla sicurezza adottano le disposizioni necessarie per coordinare e garantire lo scambio di tutte le informazioni di cui ai paragrafi 10, 11 e 12. Art. 18 (Principi che regolano le decisioni). - 1. L'Agenzia, nell'esaminare le domande di un certificato di sicurezza unico a norma dell'art. 10, paragrafo 1, e le autorita' nazionali preposte alla sicurezza svolgono i propri compiti in modo aperto, non discriminatorio e trasparente. In particolare, esse acquisiscono il parere di tutte le parti interessate e motivano le proprie decisioni. Rispondono prontamente a domande e richieste e comunicano le proprie richieste di informazioni senza indugio e adottano tutte le proprie decisioni nei quattro mesi successivi alla fornitura da parte del richiedente di tutte le informazioni pertinenti. Allorquando svolgono i compiti di cui all'art. 16, possono chiedere in qualsiasi momento l'assistenza tecnica di gestori dell'infrastruttura e imprese ferroviarie o altri organismi qualificati. Nell'elaborare il quadro normativo nazionale, le autorita' nazionali preposte alla sicurezza consultano tutti gli attori e le parti interessate, compresi i gestori dell'infrastruttura, le imprese ferroviarie, i fabbricanti e i fornitori di servizi di manutenzione, gli utenti e i rappresentanti del personale. 2. Le autorita' nazionali preposte alla sicurezza hanno la facolta' di condurre le ispezioni, gli audit e le indagini necessari per l'assolvimento dei propri compiti e possono accedere a tutta la documentazione pertinente, ai locali, agli impianti e alle attrezzature dei gestori dell'infrastruttura e delle imprese ferroviarie nonche', se necessario, degli attori di cui all'art. 4. L'Agenzia gode degli stessi diritti con riguardo alle imprese ferroviarie quando assolve i propri compiti di certificazione di sicurezza a norma dell'art. 10, paragrafo 5. 3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le decisioni delle autorita' nazionali preposte alla sicurezza siano soggette a sindacato giurisdizionale. 4. Le autorita' nazionali preposte alla sicurezza procedono a un attivo scambio di opinioni e di esperienze, in particolare, nell'ambito della rete istituita dall'Agenzia al fine di armonizzare i loro criteri decisionali in tutta l'Unione. Art. 19 (Relazione annuale). - Le autorita' nazionali preposte alla sicurezza pubblicano una relazione annuale sulle loro attivita' svolte nell'anno precedente e la trasmettono all'Agenzia entro il 30 settembre. La relazione contiene informazioni circa: a) l'evoluzione della sicurezza ferroviaria, compresa una sintesi a livello nazionale dei CSI e a norma dell'art. 5, paragrafo 1; b) le modifiche sostanziali apportate alla legislazione e alla regolamentazione in materia di sicurezza ferroviaria; c) l'evoluzione della certificazione di sicurezza e dell'autorizzazione di sicurezza; d) i risultati e l'esperienza acquisita in relazione alla supervisione dell'attivita' dei gestori dell'infrastruttura e delle imprese ferroviarie, compresi il numero e l'esito delle ispezioni e degli audit; e) le deroghe decise a norma dell'art. 15; e f) l'esperienza acquisita dalle imprese ferroviarie e dai gestori dell'infrastruttura nell'applicare i pertinenti CSM.». - Per il testo dell'art. 12 del citato decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, si veda nelle note all'art. 1.