Art. 2 
 
                        Funzioni e attivita' 
 
  1. L'Agenzia e' composta da due distinte  articolazioni  competenti
ad esercitare le funzioni alla stessa attribuite,  dal  decreto-legge
n. 109 del  2018,  rispettivamente  in  materia  di  sicurezza  delle
ferrovie e in materia di sicurezza delle  infrastrutture  stradali  e
autostradali,  sicurezza  delle   gallerie   situate   sulle   strade
appartenenti anche alla rete stradale transeuropea  e  sicurezza  sui
sistemi di trasporto rapido di massa. L'Agenzia  svolge  attivita'  a
carattere tecnico-operativo di interesse nazionale e comunitario  con
il compito di garantire la sicurezza del  sistema  ferroviario  delle
infrastrutture stradali e  autostradali  nazionali.  In  particolare,
l'Agenzia, nel rispetto dei principi che ne regolano l'attivita': 
    a) con riferimento al settore ferroviario, svolge i compiti e  le
funzioni, anche di regolamentazione tecnica, per  essa  previsti  dal
decreto legislativo n. 50 del 2019, e dal decreto legislativo  n.  57
del 2019, e ha competenza per l'intero sistema ferroviario nazionale,
secondo quanto previsto dai medesimi decreti. Per  le  infrastrutture
transfrontaliere specializzate,  i  compiti  di  autorita'  nazionale
preposta alla sicurezza di  cui  al  Capo  IV  della  direttiva  (UE)
2016/798  sono  affidati,  a   seguito   di   apposite   convenzioni,
all'Agenzia o all'Autorita' per la sicurezza  ferroviaria  del  Paese
limitrofo; 
    b) con riferimento alla sicurezza delle infrastrutture stradali e
autostradali, alla sicurezza  delle  gallerie  situate  sulle  strade
appartenenti alla rete stradale anche transeuropea e  alla  sicurezza
sui sistemi di trasporto rapido di massa, svolge i  compiti  previsti
dall'articolo 12, commi 4, 4-bis, 4-ter e 4-quater, del decreto-legge
n. 109 del 2018 e, ove ricorrano i casi, irroga le  sanzioni  di  cui
all'articolo 12, comma 5, del medesimo  decreto-legge,  nel  rispetto
delle prerogative delle amministrazioni o enti competenti. 
  2.  L'Agenzia,  nell'espletamento  delle  proprie  attivita',  puo'
stipulare convenzioni, accordi e contratti con il Ministero vigilante
e con altri soggetti pubblici e privati, nel rispetto della normativa
vigente. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per i riferimenti al decreto-legge 28 settembre 2018,
          n. 109, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti al decreto  legislativo  14  maggio
          2019, n. 50, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti al decreto  legislativo  14  maggio
          2019, n. 57, si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il capo IV (Autorita'  nazionali  preposte
          alla sicurezza) della direttiva 11 maggio 2016, n. 2016/798
          (Direttiva del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  sulla
          sicurezza delle ferrovie (rifusione) - Testo  rilevante  ai
          fini del SEE): 
              «Art.  16  (Compiti).  -  1.  Ciascuno   Stato   membro
          istituisce un'autorita' nazionale preposta alla  sicurezza.
          Gli Stati membri provvedono affinche' l'autorita' nazionale
          preposta alla sicurezza disponga della necessaria capacita'
          organizzativa interna ed esterna,  in  termini  di  risorse
          umane e materiali. Tale autorita' e' indipendente sul piano
          organizzativo, giuridico e decisionale da qualsiasi impresa
          ferroviaria,    gestore    dell'infrastruttura,    soggetto
          richiedente o appaltante e qualsiasi soggetto che aggiudica
          appalti pubblici di servizi. Purche' detta indipendenza sia
          garantita,  tale  autorita'  puo'  essere  un  dipartimento
          presso il ministero nazionale responsabile dei trasporti. 
              2.  All'autorita'  nazionale  preposta  alla  sicurezza
          incombono almeno i seguenti compiti: 
                a) autorizzare la messa in servizio dei  sottosistemi
          controllo-comando  e  segnalamento  a  terra,   energia   e
          infrastruttura   costitutivi   del   sistema    ferroviario
          dell'Unione, a  norma  dell'art.  18,  paragrafo  2,  della
          direttiva (UE) 2016/797; 
                b) rilasciare, rinnovare, modificare  e  revocare  le
          autorizzazioni d'immissione del veicolo sul mercato a norma
          dell'art. 21, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2016/797; 
                c) coadiuvare l'Agenzia nel  rilascio,  nel  rinnovo,
          nella  modifica  e  nella   revoca   delle   autorizzazioni
          d'immissione del veicolo sul mercato a norma dell'art.  21,
          paragrafo  5,  della  direttiva  (UE)  2016/797   e   delle
          autorizzazioni del tipo di veicoli  a  norma  dell'art.  24
          della direttiva (UE) 2016/797; 
                d) supervisionare che sul suo territorio i componenti
          di interoperabilita' siano conformi ai requisiti essenziali
          fissati dall'art. 8 della direttiva (UE) 2016/797; 
                e) assicurare che  la  numerazione  dei  veicoli  sia
          stata assegnata a norma dell'art. 46 della  direttiva  (UE)
          2016/797 e fatto salvo l'art. 47,  paragrafo  4,  di  detta
          direttiva; 
                f) coadiuvare l'Agenzia nel  rilascio,  nel  rinnovo,
          nella modifica e nella revoca dei certificati di  sicurezza
          unici rilasciati a norma dell'art. 10, paragrafo 5; 
                g) rilasciare, rinnovare,  modificare  e  revocare  i
          certificati di sicurezza unici rilasciati a norma dell'art.
          10, paragrafo 8; 
                h) rilasciare, rinnovare, modificare  e  revocare  le
          autorizzazioni di sicurezza rilasciate  a  norma  dell'art.
          12; 
                i) controllare, promuovere e, se del caso, imporre  e
          aggiornare il quadro normativo  in  materia  di  sicurezza,
          compreso il sistema di norme nazionali; 
                j)   garantire   la   supervisione   delle    imprese
          ferroviarie  e  dei  gestori  dell'infrastruttura  a  norma
          dell'art. 17; 
                k) se del caso e conformemente al diritto  nazionale,
          rilasciare, rinnovare, modificare e revocare le licenze  di
          conduzione treni a norma della direttiva 2007/59/CE; 
                l) se del caso e conformemente al diritto  nazionale,
          rilasciare, rinnovare, modificare e revocare i  certificati
          rilasciati ai soggetti responsabili della manutenzione. 
              3. I compiti di cui al paragrafo 2 non  possono  essere
          trasferiti     o     appaltati     ad     alcun     gestore
          dell'infrastruttura,   impresa   ferroviaria   o   soggetto
          appaltante. 
              Art. 17 (Supervisione). -  1.  Le  autorita'  nazionali
          preposte alla sicurezza vigilano  sul  rispetto  permanente
          dell'obbligo giuridico che incombe alle imprese ferroviarie
          e ai gestori dell'infrastruttura di  usare  un  sistema  di
          gestione della sicurezza di cui all'art. 9. 
              A  tal  fine  le  autorita'  nazionali  preposte   alla
          sicurezza applicano i principi enunciati nel pertinente CSM
          per la supervisione di cui all'art. 6, paragrafo 1, lettera
          c), provvedendo  affinche'  le  attivita'  di  supervisione
          comprendano, in particolare, la verifica dell'applicazione,
          da  parte  delle  imprese   ferroviarie   e   dei   gestori
          dell'infrastruttura: 
                a)  del  sistema  di  gestione  della  sicurezza  per
          monitorarne l'efficacia; 
                b) di singoli elementi o  di  elementi  parziali  del
          sistema di gestione della sicurezza, fra cui  le  attivita'
          operative, i  servizi  di  manutenzione,  la  fornitura  di
          materiale  e  il  ricorso  a   imprese   appaltatrici   per
          monitorarne l'efficacia; e 
                c) dei pertinenti CSM di cui all'art. 6. Le attivita'
          di supervisione attinenti a  questo  aspetto  si  applicano
          anche ai soggetti responsabili delle manutenzione,  se  del
          caso. 
              2. Almeno due mesi prima dell'inizio di qualsiasi nuova
          attivita' di trasporto ferroviario le  imprese  ferroviarie
          ne informano le  pertinenti  autorita'  nazionali  preposte
          alla  sicurezza  per  consentire   a   queste   ultime   di
          pianificare  le  attivita'  di  supervisione.  Le   imprese
          ferroviarie  forniscono  inoltre  una  ripartizione   delle
          categorie di personale e dei tipi di veicoli. 
              3. Il titolare di un  certificato  di  sicurezza  unico
          informa senza indugio  le  competenti  autorita'  nazionali
          preposte alla sicurezza in merito a ogni modifica rilevante
          delle informazioni di cui al paragrafo 2. 
              4. Il monitoraggio del rispetto delle norme applicabili
          relative all'orario di lavoro,  ai  tempi  di  guida  e  di
          riposo  dei  macchinisti  e'  garantito   dalle   autorita'
          competenti  designate  dagli   Stati   membri.   Ove   tale
          monitoraggio del rispetto delle norme applicabili  non  sia
          garantito   dalle   autorita'   nazionali   preposte   alla
          sicurezza,  le  autorita'  competenti  cooperano   con   le
          autorita' nazionali preposte  alla  sicurezza  al  fine  di
          consentire a queste ultime di svolgere  il  loro  ruolo  di
          supervisione della sicurezza ferroviaria. 
              5. Se un'autorita' nazionale  preposta  alla  sicurezza
          constata che il titolare di  un  certificato  di  sicurezza
          unico   non   soddisfa   piu'   le   condizioni   per    la
          certificazione, chiede all'Agenzia di limitare  o  revocare
          tale certificato. L'Agenzia ne informa immediatamente tutte
          le competenti autorita' nazionali preposte alla  sicurezza.
          Se l'Agenzia decide di limitare o revocare  il  certificato
          di sicurezza unico, essa motiva la propria decisione. 
              In caso  di  disaccordo  tra  l'Agenzia  e  l'autorita'
          nazionale preposta alla sicurezza si applica  la  procedura
          di arbitrato di cui all'art. 10, paragrafo 7.  Se  da  tale
          procedura  di  arbitrato  risulta  che  il  certificato  di
          sicurezza unico non e' ne' limitato ne' revocato le  misure
          di sicurezza temporanee di cui al paragrafo 6 del  presente
          articolo sono sospese. 
              Qualora  sia  stata  la  stessa   autorita'   nazionale
          preposta alla sicurezza  a  rilasciare  il  certificato  di
          sicurezza unico a norma dell'art.  10,  paragrafo  8,  essa
          puo' limitare o revocare  detto  certificato  di  sicurezza
          unico  motivando  la  propria  decisione   e   informandone
          l'Agenzia. 
              Il titolare del certificato di sicurezza unico al quale
          l'Agenzia o l'autorita' nazionale preposta  alla  sicurezza
          abbiano limitato o revocato il certificato, ha  il  diritto
          di proporre ricorso a norma dell'art. 10, paragrafo 12. 
              6. Se, durante la supervisione,  individua  un  rischio
          grave per la sicurezza l'autorita' nazionale preposta  alla
          sicurezza puo' in qualsiasi  momento  applicare  misure  di
          sicurezza  temporanee,  anche   limitando   o   sospendendo
          immediatamente le operazioni pertinenti. Se il  certificato
          di  sicurezza  unico  e'  stato  rilasciato   dall'Agenzia,
          l'autorita' nazionale preposta alla  sicurezza  ne  informa
          immediatamente l'Agenzia stessa e fornisce prove a sostegno
          della sua decisione. 
              Se riscontra che  il  titolare  di  un  certificato  di
          sicurezza  unico  non  soddisfa  piu'  le   condizioni   di
          certificazione l'Agenzia  limita  o  revoca  immediatamente
          tale certificato. 
              Se riscontra che  le  misure  applicate  dall'autorita'
          nazionale  preposta  alla  sicurezza  sono   sproporzionate
          l'Agenzia puo' chiederle di revocare  o  di  adattare  tali
          misure. L'Agenzia e  l'autorita'  nazionale  preposte  alla
          sicurezza cooperano al fine di raggiungere una  valutazione
          reciprocamente accettabile. Se necessario  anche  l'impresa
          ferroviaria e' coinvolta nel processo. Qualora quest'ultima
          procedura fallisca la  decisione  dell'autorita'  nazionale
          preposta alla sicurezza che applica  le  misure  temporanee
          resta in vigore. 
              La decisione  dell'autorita'  nazionale  preposta  alla
          sicurezza concernente le misure di sicurezza temporanee  e'
          soggetta a  sindacato  giurisdizionale  nazionale  a  norma
          dell'art. 18,  paragrafo  3.  In  tal  caso  le  misure  di
          sicurezza temporanee possono applicarsi sino al termine del
          sindacato giurisdizionale, fatto salvo il paragrafo 5. 
              Se la durata di una misura di sicurezza  temporanea  e'
          superiore a tre mesi l'autorita'  nazionale  preposta  alla
          sicurezza chiede all'Agenzia  di  limitare  o  revocare  il
          certificato di sicurezza unico e si applica la procedura di
          cui al paragrafo 5. 
              7.  L'autorita'  nazionale  preposta   alla   sicurezza
          sottopone a supervisione i sottosistemi controllo-comando e
          segnalamento  a  terra,  energia  e  infrastruttura  e   ne
          garantisce la conformita' con i  requisiti  essenziali.  In
          caso di infrastrutture transfrontaliere,  essa  realizzera'
          le sue attivita' di supervisione  in  cooperazione  con  le
          altre   autorita'   nazionali   preposte   alla   sicurezza
          competenti. Se ritiene che il  gestore  dell'infrastruttura
          titolare dell'autorizzazione di sicurezza non soddisfi piu'
          le pertinenti condizioni,  l'autorita'  nazionale  preposta
          alla sicurezza limita o revoca  l'autorizzazione  motivando
          la propria decisione. 
              8.  Nel  sottoporre  a  supervisione  l'efficacia   dei
          sistemi   di   gestione   della   sicurezza   dei   gestori
          dell'infrastruttura  e  delle   imprese   ferroviarie,   le
          autorita' nazionali preposte alla sicurezza  possono  tener
          conto delle  prestazioni  in  termini  di  sicurezza  degli
          attori di  cui  all'art.  4,  paragrafo  4  della  presente
          direttiva e, se del caso, dei centri di formazione  di  cui
          alla direttiva 2007/59/CE, nella  misura  in  cui  le  loro
          attivita' abbiano un impatto sulla  sicurezza  ferroviaria.
          Il  presente  paragrafo   si   applica   fatta   salva   la
          responsabilita' delle imprese  ferroviarie  e  dei  gestori
          dell'infrastruttura di cui all'art. 4, paragrafo  3,  della
          presente direttiva. 
              9. Le autorita' nazionali preposte alla sicurezza degli
          Stati membri in cui un'impresa ferroviaria esercita la  sua
          attivita' cooperano per coordinare  le  loro  attivita'  di
          supervisione riguardanti tale impresa ferroviaria  al  fine
          di garantire la  condivisione  di  informazioni  essenziali
          sull'impresa ferroviaria in questione, in  particolare  per
          quanto riguarda i rischi noti e la prestazione della stessa
          in materia di  sicurezza.  L'autorita'  nazionale  preposta
          alla sicurezza comunica tali informazioni  anche  ad  altre
          pertinenti autorita' nazionali preposte  alla  sicurezza  e
          all'Agenzia  se  constata  che  l'impresa  ferroviaria  non
          adotta le necessarie misure di controllo del rischio. 
              Tale  cooperazione  garantisce   che   l'attivita'   di
          supervisione abbia una copertura sufficiente  e  che  siano
          evitate duplicazioni delle  ispezioni  e  degli  audit.  Le
          autorita'  nazionali  preposte   alla   sicurezza   possono
          elaborare un  piano  di  supervisione  comune  al  fine  di
          assicurare  che  gli  audit  e  le  altre  ispezioni  siano
          effettuati regolarmente, tenendo conto  del  tipo  e  della
          portata delle attivita'  di  trasporto  in  ciascuno  degli
          Stati membri interessati. 
              L'Agenzia   contribuisce   a    tali    attivita'    di
          coordinamento elaborando orientamenti. 
              10. Le  autorita'  nazionali  preposte  alla  sicurezza
          possono  trasmettere  notifiche  destinate  a  mettere   in
          guardia  i  gestori  dell'infrastruttura   e   le   imprese
          ferroviarie in casi di non conformita' agli obblighi di cui
          al paragrafo 1. 
              11. Le  autorita'  nazionali  preposte  alla  sicurezza
          usano le  informazioni  raccolte  dall'Agenzia  durante  la
          valutazione del fascicolo di cui all'art. 10, paragrafo  5,
          lettera  a),  ai  fini  della  supervisione  di  un'impresa
          ferroviaria  dopo  il  rilascio  del  suo  certificato   di
          sicurezza  unico.  Esse  usano  le  informazioni   raccolte
          durante la procedura di autorizzazione di sicurezza a norma
          dell'art.  12  ai  fini  della  supervisione  del   gestore
          dell'infrastruttura. 
              12. Ai fini del rinnovo dei  certificati  di  sicurezza
          unico  l'Agenzia  o  le  competenti   autorita'   nazionali
          preposte alla sicurezza usano, nel caso di  certificati  di
          sicurezza rilasciati a norma dell'art. 10, paragrafo 8,  le
          informazioni raccolte durante le attivita' di supervisione.
          Ai fini  del  rinnovo  delle  autorizzazioni  di  sicurezza
          l'autorita' nazionale preposta alla sicurezza usa  altresi'
          le  informazioni  raccolte  durante  le  sue  attivita'  di
          supervisione. 
              13. L'Agenzia e le autorita'  nazionali  preposte  alla
          sicurezza   adottano   le   disposizioni   necessarie   per
          coordinare e garantire lo scambio di tutte le  informazioni
          di cui ai paragrafi 10, 11 e 12. 
              Art. 18 (Principi che  regolano  le  decisioni).  -  1.
          L'Agenzia, nell'esaminare le domande di un  certificato  di
          sicurezza unico a norma dell'art. 10,  paragrafo  1,  e  le
          autorita' nazionali  preposte  alla  sicurezza  svolgono  i
          propri  compiti  in  modo  aperto,  non  discriminatorio  e
          trasparente. In particolare, esse acquisiscono il parere di
          tutte le parti interessate e motivano le proprie decisioni. 
              Rispondono  prontamente  a  domande   e   richieste   e
          comunicano  le  proprie  richieste  di  informazioni  senza
          indugio e adottano tutte le proprie decisioni  nei  quattro
          mesi successivi alla fornitura da parte del richiedente  di
          tutte le informazioni pertinenti.  Allorquando  svolgono  i
          compiti di cui all'art. 16, possono chiedere  in  qualsiasi
          momento l'assistenza tecnica di gestori dell'infrastruttura
          e imprese ferroviarie o altri organismi qualificati. 
              Nell'elaborare  il  quadro  normativo   nazionale,   le
          autorita'  nazionali  preposte  alla  sicurezza  consultano
          tutti gli attori e le parti interessate, compresi i gestori
          dell'infrastruttura, le imprese ferroviarie, i  fabbricanti
          e i fornitori di servizi di manutenzione, gli  utenti  e  i
          rappresentanti del personale. 
              2. Le autorita' nazionali preposte alla sicurezza hanno
          la facolta' di  condurre  le  ispezioni,  gli  audit  e  le
          indagini necessari per l'assolvimento dei propri compiti  e
          possono accedere a tutta la documentazione  pertinente,  ai
          locali, agli  impianti  e  alle  attrezzature  dei  gestori
          dell'infrastruttura e delle imprese ferroviarie nonche', se
          necessario, degli attori di cui all'art. 4. L'Agenzia  gode
          degli stessi diritti con riguardo alle imprese  ferroviarie
          quando  assolve  i  propri  compiti  di  certificazione  di
          sicurezza a norma dell'art. 10, paragrafo 5. 
              3. Gli Stati membri adottano  le  misure  necessarie  a
          garantire  che  le  decisioni  delle  autorita'   nazionali
          preposte  alla  sicurezza  siano   soggette   a   sindacato
          giurisdizionale. 
              4.  Le  autorita'  nazionali  preposte  alla  sicurezza
          procedono a un attivo scambio di opinioni e di  esperienze,
          in   particolare,   nell'ambito   della   rete    istituita
          dall'Agenzia  al  fine  di  armonizzare  i   loro   criteri
          decisionali in tutta l'Unione. 
              Art. 19 (Relazione annuale). - Le  autorita'  nazionali
          preposte alla sicurezza pubblicano  una  relazione  annuale
          sulle loro  attivita'  svolte  nell'anno  precedente  e  la
          trasmettono all'Agenzia entro il 30 settembre. La relazione
          contiene informazioni circa: 
                a) l'evoluzione della sicurezza ferroviaria, compresa
          una sintesi a livello nazionale dei CSI e a norma dell'art.
          5, paragrafo 1; 
                b)   le   modifiche   sostanziali   apportate    alla
          legislazione  e  alla  regolamentazione   in   materia   di
          sicurezza ferroviaria; 
                c) l'evoluzione della certificazione di  sicurezza  e
          dell'autorizzazione di sicurezza; 
                d) i risultati e l'esperienza acquisita in  relazione
          alla    supervisione     dell'attivita'     dei     gestori
          dell'infrastruttura e delle imprese  ferroviarie,  compresi
          il numero e l'esito delle ispezioni e degli audit; 
                e) le deroghe decise a norma dell'art. 15; e 
                f) l'esperienza acquisita dalle imprese ferroviarie e
          dai gestori dell'infrastruttura nell'applicare i pertinenti
          CSM.». 
              - Per il testo dell'art. 12 del citato decreto-legge 28
          settembre 2018, n. 109, si veda nelle note all'art. 1.