Art. 4 
 
                              Direttore 
 
  1. Il Direttore ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, ne dirige
la struttura ed e'  responsabile  della  gestione  e  dell'attuazione
delle direttive impartite dal Ministro vigilante. 
  2. L'incarico di  Direttore  e'  conferito  a  un  soggetto,  anche
estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso dei requisiti  di
cui all'articolo 12, comma 6, lettera a), del  decreto-legge  n.  109
del 2018, con le modalita' di cui al medesimo articolo 12,  comma  7,
primo periodo. Il rapporto di lavoro del  Direttore  e'  disciplinato
dal  contratto  individuale  di  lavoro,  dai  contratti   collettivi
nazionali di lavoro relativi all'Area I della  dirigenza  -  Funzioni
centrali e dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  3. L'incarico ha la durata massima di tre anni  ed  e'  rinnovabile
per una sola volta. 
  4. Fermo quanto previsto dal decreto legislativo 8 aprile 2013,  n.
39, l'incarico di Direttore e' incompatibile con  altri  rapporti  di
lavoro subordinato pubblico o privato o  di  lavoro  autonomo  e  con
qualsiasi altra attivita' professionale privata,  anche  occasionale.
Se dipendente di pubblica amministrazione, il Direttore e'  collocato
in aspettativa senza assegni per il periodo di durata del mandato. 
  5.  Il   Direttore   svolge   compiti   di   direzione,   gestione,
coordinamento e controllo ed e' responsabile dei risultati  raggiunti
in attuazione degli indirizzi e direttive del Ministro vigilante. 
  In particolare, il Direttore: 
    a)  predispone  e  sottopone  alla  firma  del   Ministro   delle
infrastrutture e dei  trasporti  lo  schema  di  convenzione  di  cui
all'articolo 10, comma 3; 
    b)  adotta  i  programmi  per  dare  attuazione  agli   obiettivi
istituzionali e agli indirizzi del Ministro  vigilante  nonche'  alla
convenzione di cui all'articolo 10, comma 3, stabilendo i conseguenti
indirizzi   generali,   gestionali,   tecnici    ed    amministrativi
dell'Agenzia; 
    c) definisce l'articolazione delle strutture dell'Agenzia, tenuto
conto di quanto previsto nel presente Statuto e  dal  regolamento  di
amministrazione, nonche' dall'articolo 12, comma 9, lettera  b),  del
decreto-legge n. 109 del 2018; 
    d) sentito il Comitato direttivo, conferisce, nel rispetto  delle
vigenti  disposizioni  e  delle   previsioni   della   contrattazione
collettiva, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, del  regolamento  di
amministrazione, gli incarichi ai dirigenti dell'Agenzia  nell'ambito
della dotazione organica  e  nei  limiti  delle  risorse  finanziarie
dell'Agenzia stessa; 
    e) propone al Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  la
nomina dei dirigenti generali, previsti dall'articolo 12,  comma  13,
del decreto-legge n. 109 del 2018; 
    f) individua le risorse umane, materiali ed economico-finanziarie
da destinare alle diverse finalita' e la loro  ripartizione  tra  gli
uffici di livello dirigenziale; 
    g) sovrintende alle  attivita'  di  tutti  gli  uffici  e  unita'
operative, assicurandone il coordinamento; 
    h) convoca e presiede il Comitato direttivo; 
    i) sottopone all'esame del  Comitato  direttivo  il  bilancio  di
previsione   e   rendiconto,   lo   statuto,   il   regolamento    di
amministrazione e gli atti che regolano il funzionamento dell'Agenzia
e l'organizzazione della  stessa,  nei  limiti  delle  disponibilita'
finanziarie; 
    l) adotta, sentito il Comitato direttivo, gli atti  regolamentari
interni  per  adeguare  alle  esigenze  funzionali   l'organizzazione
dell'Agenzia,   nei   limiti   delle    disponibilita'    finanziarie
dell'Agenzia   stessa   e   nel   rispetto   del    regolamento    di
amministrazione; 
    m)  puo'  attribuire,  nei  limiti  delle  proprie  competenze  e
responsabilita',  specifiche  funzioni  ai   Dirigenti   generali   e
specifici compiti, poteri  e  responsabilita'  ai  dirigenti,  previa
valutazione da parte del Comitato direttivo; 
    n) nomina un vicedirettore che lo  sostituisce  in  caso  di  sua
assenza o di impedimento temporaneo ai sensi del comma 8; 
    o)  promuove  e  mantiene  relazioni  con  i  competenti   organi
dell'Unione europea per questioni attinenti  allo  svolgimento  delle
attivita' dell'Agenzia; 
    p)  presta  la  necessaria  collaborazione  al   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  nell'esercizio   del   potere   di
vigilanza. 
  6. L'incarico di Direttore cessa nei seguenti casi: 
    a) decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia  al  Governo  ai
sensi dell'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo n.  165  del
2001; 
    b) in caso di risoluzione consensuale del rapporto. 
  7. Qualora ricorrano presupposti per la  revoca  dell'incarico  del
Direttore, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo  n.  165
del  2001,  il  Ministro  comunica  le  cause  e  le  motivazioni  al
Direttore, assegnando a  quest'ultimo  un  termine  non  inferiore  a
quindici  giorni  entro  il  quale  provvedere  a  fornire  eventuali
controdeduzioni che, qualora presentate, sono valutate  dal  Ministro
vigilante, ferma restando la possibilita' di procedere comunque  alla
proposta di revoca dell'incarico; decorso questo termine senza che il
Direttore  abbia  ottemperato,  il   Ministro   propone   la   revoca
dell'incarico  del  Direttore  disposta,  previa  deliberazione   del
Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente della Repubblica. 
  8. In caso di  assenza  dal  servizio  o  in  caso  di  impedimento
temporaneo le attribuzioni del Direttore dell'Agenzia sono esercitate
dal vicedirettore nominato dal Direttore dell'Agenzia tra i dirigenti
dell'Agenzia, titolari di incarico dirigenziale di livello  generale,
senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per   la   finanza   pubblica.   Il
provvedimento di nomina e' trasmesso al Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per il testo dell'art. 12 del citato decreto-legge 28
          settembre 2018, n. 109, si veda nelle note all'art. 1. 
              - Per i riferimenti al  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti al  decreto  legislativo  8  aprile
          2013, n. 39, si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta  l'art.  10,  comma  10,  del  regolamento
          recante:  «Regolamento  di   amministrazione   dell'Agenzia
          nazionale  per  la  sicurezza  delle   ferrovie   e   delle
          infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA).»: 
              «10.  Gli  incarichi  di  funzione   dirigenziale   non
          generale sono conferiti dal Direttore dell'Agenzia,  previa
          valutazione al  Comitato  direttivo,  tenendo  conto  delle
          caratteristiche della posizione dirigenziale da ricoprire e
          dei  programmi  da  realizzare,  nel  rispetto  di   quanto
          previsto all'art. 19, del decreto legislativo  n.  165  del
          2001. I soggetti  in  grado  di  soddisfare  tali  esigenze
          vengono individuati, previo avviso sul  sito  istituzionale
          ai sensi dell'art. 19, comma 1-bis, del decreto legislativo
          n.  165  del  2001,  sulla  base  delle  conoscenze,  delle
          attitudini e delle capacita' professionali possedute, anche
          in relazione ai risultati  conseguiti  in  precedenza.  Gli
          incarichi medesimi sono conferiti a tempo determinato,  per
          una durata  da  tre  a  cinque  anni.  Gli  incarichi  sono
          rinnovabili.  Ai  fini  del  conferimento  degli  incarichi
          dirigenziali si applica il principio di rotazione, ai sensi
          dell'art. 1, comma 4, lettera e), della legge  n.  190  del
          2012.». 
              - Si riporta l'art. 19, commi 3 e 8, del citato decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              «Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali) (Art.  19
          del decreto legislativo n. 29  del  1993,  come  sostituito
          prima dall'art. 11 del decreto legislativo n. 546 del  1993
          e poi dall'art. 13 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e
          successivamente  modificato   dall'art.   5   del   decreto
          legislativo n. 387 del 1998). - (Omissis). 
              3. Gli incarichi di Segretario generale  di  ministeri,
          gli incarichi di direzione di strutture articolate al  loro
          interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
          equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro competente, a  dirigenti
          della prima fascia dei ruoli di  cui  all'art.  23  o,  con
          contratto a tempo determinato, a persone in possesso  delle
          specifiche  qualita'  professionali  e  nelle   percentuali
          previste dal comma 6. 
              (Omissis). 
              8. Gli incarichi di funzione  dirigenziale  di  cui  al
          comma 3 cessano  decorsi  novanta  giorni  dal  voto  sulla
          fiducia al Governo. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'art. 21 del citato  decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165: 
              «Art. 21 (Responsabilita' dirigenziale) (Art. 21, commi
          1, 2 e 5 del decreto  legislativo  n.  29  del  1993,  come
          sostituiti prima dall'art. 12 del  decreto  legislativo  n.
          546 del 1993 e poi dall'art. 14 del decreto legislativo  n.
          80 del 1998 e successivamente modificati  dall'art.  7  del
          decreto legislativo n. 387  del  1998).  -  1.  Il  mancato
          raggiungimento  degli  obiettivi  accertato  attraverso  le
          risultanze del sistema di valutazione di cui al  titolo  II
          del decreto legislativo di attuazione della legge  4  marzo
          2009,  n.  15,   in   materia   di   ottimizzazione   della
          produttivita'  del  lavoro  pubblico  e  di  efficienza   e
          trasparenza   delle   pubbliche   amministrazioni    ovvero
          l'inosservanza  delle  direttive  imputabili  al  dirigente
          comportano,   previa   contestazione   e   ferma   restando
          l'eventuale   responsabilita'   disciplinare   secondo   la
          disciplina    contenuta    nel    contratto     collettivo,
          l'impossibilita'   di   rinnovo   dello   stesso   incarico
          dirigenziale.  In  relazione  alla   gravita'   dei   casi,
          l'amministrazione puo' inoltre, previa contestazione e  nel
          rispetto  del  principio  del   contraddittorio,   revocare
          l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli
          di cui all'art. 23 ovvero recedere dal rapporto  di  lavoro
          secondo le disposizioni del contratto collettivo. 
              1-bis. Al di fuori dei casi  di  cui  al  comma  1,  al
          dirigente nei confronti  del  quale  sia  stata  accertata,
          previa contestazione  e  nel  rispetto  del  principio  del
          contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e
          dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione
          del  dovere  di  vigilanza  sul  rispetto,  da  parte   del
          personale  assegnato  ai  propri  uffici,  degli   standard
          quantitativi e  qualitativi  fissati  dall'amministrazione,
          conformemente agli indirizzi deliberati  dalla  Commissione
          di cui all'art. 13 del decreto  legislativo  di  attuazione
          della  legge  4  marzo  2009,  n.   15,   in   materia   di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle  pubbliche  amministrazioni,
          la retribuzione  di  risultato  e'  decurtata,  sentito  il
          Comitato dei garanti,  in  relazione  alla  gravita'  della
          violazione di una quota fino all'ottanta per cento. 
              2. 
              3.  Restano  ferme  le  disposizioni  vigenti  per   il
          personale delle  qualifiche  dirigenziali  delle  Forze  di
          polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia  e  delle
          Forze armate nonche' del Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco.».