Art. 4 Direttore 1. Il Direttore ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, ne dirige la struttura ed e' responsabile della gestione e dell'attuazione delle direttive impartite dal Ministro vigilante. 2. L'incarico di Direttore e' conferito a un soggetto, anche estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 109 del 2018, con le modalita' di cui al medesimo articolo 12, comma 7, primo periodo. Il rapporto di lavoro del Direttore e' disciplinato dal contratto individuale di lavoro, dai contratti collettivi nazionali di lavoro relativi all'Area I della dirigenza - Funzioni centrali e dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 3. L'incarico ha la durata massima di tre anni ed e' rinnovabile per una sola volta. 4. Fermo quanto previsto dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, l'incarico di Direttore e' incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato o di lavoro autonomo e con qualsiasi altra attivita' professionale privata, anche occasionale. Se dipendente di pubblica amministrazione, il Direttore e' collocato in aspettativa senza assegni per il periodo di durata del mandato. 5. Il Direttore svolge compiti di direzione, gestione, coordinamento e controllo ed e' responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi e direttive del Ministro vigilante. In particolare, il Direttore: a) predispone e sottopone alla firma del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti lo schema di convenzione di cui all'articolo 10, comma 3; b) adotta i programmi per dare attuazione agli obiettivi istituzionali e agli indirizzi del Ministro vigilante nonche' alla convenzione di cui all'articolo 10, comma 3, stabilendo i conseguenti indirizzi generali, gestionali, tecnici ed amministrativi dell'Agenzia; c) definisce l'articolazione delle strutture dell'Agenzia, tenuto conto di quanto previsto nel presente Statuto e dal regolamento di amministrazione, nonche' dall'articolo 12, comma 9, lettera b), del decreto-legge n. 109 del 2018; d) sentito il Comitato direttivo, conferisce, nel rispetto delle vigenti disposizioni e delle previsioni della contrattazione collettiva, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, del regolamento di amministrazione, gli incarichi ai dirigenti dell'Agenzia nell'ambito della dotazione organica e nei limiti delle risorse finanziarie dell'Agenzia stessa; e) propone al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la nomina dei dirigenti generali, previsti dall'articolo 12, comma 13, del decreto-legge n. 109 del 2018; f) individua le risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale; g) sovrintende alle attivita' di tutti gli uffici e unita' operative, assicurandone il coordinamento; h) convoca e presiede il Comitato direttivo; i) sottopone all'esame del Comitato direttivo il bilancio di previsione e rendiconto, lo statuto, il regolamento di amministrazione e gli atti che regolano il funzionamento dell'Agenzia e l'organizzazione della stessa, nei limiti delle disponibilita' finanziarie; l) adotta, sentito il Comitato direttivo, gli atti regolamentari interni per adeguare alle esigenze funzionali l'organizzazione dell'Agenzia, nei limiti delle disponibilita' finanziarie dell'Agenzia stessa e nel rispetto del regolamento di amministrazione; m) puo' attribuire, nei limiti delle proprie competenze e responsabilita', specifiche funzioni ai Dirigenti generali e specifici compiti, poteri e responsabilita' ai dirigenti, previa valutazione da parte del Comitato direttivo; n) nomina un vicedirettore che lo sostituisce in caso di sua assenza o di impedimento temporaneo ai sensi del comma 8; o) promuove e mantiene relazioni con i competenti organi dell'Unione europea per questioni attinenti allo svolgimento delle attivita' dell'Agenzia; p) presta la necessaria collaborazione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nell'esercizio del potere di vigilanza. 6. L'incarico di Direttore cessa nei seguenti casi: a) decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo ai sensi dell'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo n. 165 del 2001; b) in caso di risoluzione consensuale del rapporto. 7. Qualora ricorrano presupposti per la revoca dell'incarico del Direttore, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001, il Ministro comunica le cause e le motivazioni al Direttore, assegnando a quest'ultimo un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale provvedere a fornire eventuali controdeduzioni che, qualora presentate, sono valutate dal Ministro vigilante, ferma restando la possibilita' di procedere comunque alla proposta di revoca dell'incarico; decorso questo termine senza che il Direttore abbia ottemperato, il Ministro propone la revoca dell'incarico del Direttore disposta, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente della Repubblica. 8. In caso di assenza dal servizio o in caso di impedimento temporaneo le attribuzioni del Direttore dell'Agenzia sono esercitate dal vicedirettore nominato dal Direttore dell'Agenzia tra i dirigenti dell'Agenzia, titolari di incarico dirigenziale di livello generale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il provvedimento di nomina e' trasmesso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Note all'art. 4: - Per il testo dell'art. 12 del citato decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, si veda nelle note all'art. 1. - Per i riferimenti al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta l'art. 10, comma 10, del regolamento recante: «Regolamento di amministrazione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA).»: «10. Gli incarichi di funzione dirigenziale non generale sono conferiti dal Direttore dell'Agenzia, previa valutazione al Comitato direttivo, tenendo conto delle caratteristiche della posizione dirigenziale da ricoprire e dei programmi da realizzare, nel rispetto di quanto previsto all'art. 19, del decreto legislativo n. 165 del 2001. I soggetti in grado di soddisfare tali esigenze vengono individuati, previo avviso sul sito istituzionale ai sensi dell'art. 19, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, sulla base delle conoscenze, delle attitudini e delle capacita' professionali possedute, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza. Gli incarichi medesimi sono conferiti a tempo determinato, per una durata da tre a cinque anni. Gli incarichi sono rinnovabili. Ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali si applica il principio di rotazione, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera e), della legge n. 190 del 2012.». - Si riporta l'art. 19, commi 3 e 8, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: «Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali) (Art. 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del decreto legislativo n. 387 del 1998). - (Omissis). 3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali e nelle percentuali previste dal comma 6. (Omissis). 8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. (Omissis).». - Si riporta l'art. 21 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: «Art. 21 (Responsabilita' dirigenziale) (Art. 21, commi 1, 2 e 5 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 12 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 14 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificati dall'art. 7 del decreto legislativo n. 387 del 1998). - 1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al titolo II del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilita' disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilita' di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravita' dei casi, l'amministrazione puo' inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'art. 23 ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo. 1-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al dirigente nei confronti del quale sia stata accertata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione, conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione di cui all'art. 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, la retribuzione di risultato e' decurtata, sentito il Comitato dei garanti, in relazione alla gravita' della violazione di una quota fino all'ottanta per cento. 2. 3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate nonche' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».