Art. 6 Collegio dei Revisori dei conti 1. I componenti del Collegio dei Revisori dei conti, costituito ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del decreto-legge n. 109 del 2018, sono nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con designazione di un componente da parte del Ministro dell'economia e delle finanze. 2. Con le medesime modalita' di cui al comma 1 si provvede anche alla sostituzione dei singoli componenti cessati dall'incarico. In caso di anticipata cessazione, la durata dell'incarico conferito al sostituto coincide con quella residua dell'incarico conferito al componente sostituito. 3. Il Collegio dei Revisori dei conti esplica il controllo sull'attivita' dell'Agenzia, esercitando i doveri ed i poteri di cui all'art. 2403 del codice civile, in quanto applicabili. In particolare: a) accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili; b) vigila sull'osservanza delle leggi, del presente Statuto e dei regolamenti dell'Agenzia e dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Agenzia e sul suo concreto funzionamento; c) esamina il bilancio di previsione e il rendiconto redigendo apposite relazioni; d) accerta periodicamente la consistenza di cassa; e) redige le relazioni di propria competenza; f) puo' chiedere al Direttore notizie sull'andamento delle operazioni sociali e la gestione dell'Agenzia, ovvero su singole questioni, riferendo al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti le eventuali irregolarita' riscontrate; g) svolge il controllo di regolarita' amministrativa e contabile secondo le disposizioni di legge; h) puo' procedere in ogni momento ad atti di ispezione e di controllo; i) esercita ogni altro compito relativo alla revisione dei conti e al controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile; l) esprime, su richiesta del Direttore, pareri preventivi su determinati fatti o atti gestionali dell'Agenzia. 4. Il Collegio dei Revisori dei conti e' convocato dal Presidente ogni volta lo ritenga necessario e, comunque, almeno una volta a trimestre, ovvero anche su richiesta di uno dei componenti, con le modalita' di cui all'articolo 5, comma 6, primo periodo. 5. Le deliberazioni del Collegio dei Revisori dei conti sono assunte a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il componente dissenziente ha diritto a fare iscrivere a verbale il proprio dissenso. 6. Compatibilmente con le attivita' da svolgere, si considerano presenti anche i componenti che partecipano a distanza alla riunione, purche' collegati con le modalita' di cui all'articolo 5, comma 7, del presente Statuto. 7. Le sedute del Collegio dei Revisori dei conti devono risultare da apposito verbale, sottoscritto dai partecipanti.
Note all'art. 6: - Per il testo dell'art. 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, si veda nelle note all'art. 1. Si riportano gli articoli 2403 e 2409-bis del Codice civile: «Art. 2403 (Doveri del collegio sindacale). - Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla societa' e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'art. 2409-bis, terzo comma.». «Art. 2409-bis (Revisione legale dei conti). - La revisione legale dei conti sulla societa' e' esercitata da un revisore legale dei conti o da una societa' di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Lo statuto delle societa' che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato puo' prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale e' costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.».