Art. 8 Personale 1. Al personale e alla dirigenza dell'Agenzia si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 165 del 2001, il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni centrali, secondo le tabelle retributive dell'ENAC, e tutte le altre disposizioni che disciplinano il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. 2. Il rapporto di lavoro del personale dell'Agenzia e' disciplinato da contratti collettivi e individuali, tenuto conto della specificita' delle professionalita' che possono essere utilizzate. 3. L'Agenzia, nei limiti delle disponibilita' di organico, puo' avvalersi di personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni, in applicazione degli istituti previsti dal decreto legislativo n. 165 del 2001 e dal CCNL Funzioni Centrali.
Note all'art. 8: - Per i riferimenti al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si veda nelle note alle premesse.