Art. 8 
 
                              Personale 
 
  1. Al personale e  alla  dirigenza  dell'Agenzia  si  applicano  le
disposizioni del decreto legislativo n. 165 del  2001,  il  contratto
collettivo nazionale di lavoro del personale  del  comparto  funzioni
centrali, secondo le tabelle retributive dell'ENAC, e tutte le  altre
disposizioni che disciplinano il rapporto di lavoro  alle  dipendenze
delle pubbliche amministrazioni. 
  2. Il rapporto di lavoro del personale dell'Agenzia e' disciplinato
da  contratti  collettivi   e   individuali,   tenuto   conto   della
specificita' delle professionalita' che possono essere utilizzate. 
  3. L'Agenzia, nei limiti delle  disponibilita'  di  organico,  puo'
avvalersi di personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni,
in applicazione degli istituti previsti dal  decreto  legislativo  n.
165 del 2001 e dal CCNL Funzioni Centrali. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Per i riferimenti al  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, si veda nelle note alle premesse.