Art. 9 
 
                        Patrimonio ed entrate 
 
  1. Fermo quanto  gia'  previsto  dall'articolo  12,  comma  2,  del
decreto-legge  n.  109  del  2018,  il  patrimonio  dell'Agenzia   e'
costituito dai beni mobili e immobili per l'esercizio delle attivita'
istituzionali. 
  2. Le entrate dell'Agenzia sono costituite  dalle  risorse  di  cui
all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 14 maggio 2019,  n.
50. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta l'art. 15 del citato  decreto  legislativo
          14 maggio 2019, n. 50: 
              «Art.  15  (Principi  che  regolano  l'attivita'  e  il
          funzionamento dell'ANSFISA). - 1. Nei limiti della  propria
          dotazione organica, il funzionamento dell'ANSFISA,  per  le
          funzioni in ambito  ferroviario  e'  assicurato  anche  con
          l'utilizzazione di un numero non superiore a dodici  unita'
          di personale proveniente  dai  ruoli  del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti, in regime  di  comando,  in
          possesso   delle   competenze   e    dei    requisiti    di
          professionalita' ed esperienza necessari per l'espletamento
          delle funzioni assegnate. 
              2.    L'ANSFISA    utilizza    anche    gli    immobili
          precedentemente in uso da parte  di  ANSF,  con  contratti,
          convenzioni  e  accordi  stipulati  ai  sensi  del  decreto
          legislativo n. 162 del 2007. Al funzionamento  dell'ANSFISA
          si provvede anche nei limiti delle seguenti risorse: 
                a)  le  entrate  proprie,  costituite  dai   proventi
          derivanti  dall'esercizio  delle   attivita'   dirette   di
          servizio previste dal presente  decreto  e  dagli  introiti
          previsti  nel  proprio  regolamento.  Tali   entrate   sono
          riscosse  direttamente  dall'ANSFISA  e  vengono  destinate
          all'implementazione  delle  attivita'  e  delle   dotazioni
          istituzionali; 
                b)  l'incremento  dell'1  per  cento  dei  canoni  di
          accesso alla rete ferroviaria,  corrisposti  dalle  imprese
          ferroviarie ai gestori dell'infrastruttura, dalla  data  di
          entrata in vigore del presente  decreto.  I  gestori  delle
          infrastrutture erogano all'ANSFISA l'importo corrispondente
          al suddetto incremento dei canoni in due  rate  semestrali,
          nei  mesi  di  maggio  e   novembre,   sulla   base   della
          programmazione annuale dei  traffici.  Con  la  prima  rata
          dell'anno successivo viene conguagliato l'importo  relativo
          all'esatto consuntivo dell'anno  precedente.  Entro  il  28
          febbraio di ciascun anno, i gestori presentano  ad  ANSFISA
          la dichiarazione dei pagamenti previsti per l'anno corrente
          e per i due anni successivi; 
                c) per le reti per le quali non e' previsto un canone
          di accesso, ANSFISA fissa i criteri in base  ai  quali  gli
          esercenti  corrispondono  gli  importi  alla   medesima   a
          copertura degli oneri per i servizi resi. Tali  oneri  sono
          determinati in relazione alla natura della rete interessata
          e rispondono a criteri di trasparenza, equita',  pertinenza
          ed efficienza. Inoltre, nella  determinazione  degli  oneri
          medesimi,   l'AN-SFISA   consulta   gli    enti    pubblici
          territoriali competenti e, per gli aspetti  di  competenza,
          l'Autorita' di regolazione dei trasporti; 
                d) uno stanziamento pari a euro 5.686.476 per  l'anno
          2019 e euro 7.686.476 a decorrere dall'anno 2020,  iscritto
          su  apposito  capitolo  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».