Art. 9 Patrimonio ed entrate 1. Fermo quanto gia' previsto dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 109 del 2018, il patrimonio dell'Agenzia e' costituito dai beni mobili e immobili per l'esercizio delle attivita' istituzionali. 2. Le entrate dell'Agenzia sono costituite dalle risorse di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50.
Note all'art. 9: - Si riporta l'art. 15 del citato decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50: «Art. 15 (Principi che regolano l'attivita' e il funzionamento dell'ANSFISA). - 1. Nei limiti della propria dotazione organica, il funzionamento dell'ANSFISA, per le funzioni in ambito ferroviario e' assicurato anche con l'utilizzazione di un numero non superiore a dodici unita' di personale proveniente dai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in regime di comando, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita' ed esperienza necessari per l'espletamento delle funzioni assegnate. 2. L'ANSFISA utilizza anche gli immobili precedentemente in uso da parte di ANSF, con contratti, convenzioni e accordi stipulati ai sensi del decreto legislativo n. 162 del 2007. Al funzionamento dell'ANSFISA si provvede anche nei limiti delle seguenti risorse: a) le entrate proprie, costituite dai proventi derivanti dall'esercizio delle attivita' dirette di servizio previste dal presente decreto e dagli introiti previsti nel proprio regolamento. Tali entrate sono riscosse direttamente dall'ANSFISA e vengono destinate all'implementazione delle attivita' e delle dotazioni istituzionali; b) l'incremento dell'1 per cento dei canoni di accesso alla rete ferroviaria, corrisposti dalle imprese ferroviarie ai gestori dell'infrastruttura, dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I gestori delle infrastrutture erogano all'ANSFISA l'importo corrispondente al suddetto incremento dei canoni in due rate semestrali, nei mesi di maggio e novembre, sulla base della programmazione annuale dei traffici. Con la prima rata dell'anno successivo viene conguagliato l'importo relativo all'esatto consuntivo dell'anno precedente. Entro il 28 febbraio di ciascun anno, i gestori presentano ad ANSFISA la dichiarazione dei pagamenti previsti per l'anno corrente e per i due anni successivi; c) per le reti per le quali non e' previsto un canone di accesso, ANSFISA fissa i criteri in base ai quali gli esercenti corrispondono gli importi alla medesima a copertura degli oneri per i servizi resi. Tali oneri sono determinati in relazione alla natura della rete interessata e rispondono a criteri di trasparenza, equita', pertinenza ed efficienza. Inoltre, nella determinazione degli oneri medesimi, l'AN-SFISA consulta gli enti pubblici territoriali competenti e, per gli aspetti di competenza, l'Autorita' di regolazione dei trasporti; d) uno stanziamento pari a euro 5.686.476 per l'anno 2019 e euro 7.686.476 a decorrere dall'anno 2020, iscritto su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».