IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                                  e 
 
                             IL MINISTRO 
                   PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  16  novembre  2018,  n.  130,  recante:
«Disposizioni urgenti per la Citta' di  Genova,  la  sicurezza  della
rete nazionale delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  gli  eventi
sismici del 2016 e 2017, il  lavoro  e  le  altre  emergenze»  e,  in
particolare, l'articolo 12; 
  Visto il decreto  legislativo  7  agosto  1997,  n.  279,  recante:
«Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio  dello
Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del
rendiconto generale dello Stato»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto  decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  recante:
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto il  decreto  legislativo  15  marzo  2011,  n.  35,  recante:
«Attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza
delle infrastrutture stradali»; 
  Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: «Disposizioni  per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»; 
  Visto il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante:
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto il decreto  legislativo  14  maggio  2019,  n.  50,  recante:
«Attuazione della direttiva 2016/798 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
487, relativo al regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei
pubblici impieghi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
70,  relativo  al  regolamento  recante  riordino  del   sistema   di
reclutamento e formazione dei  dipendenti  pubblici  e  delle  Scuole
pubbliche di formazione, a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  16
aprile 2018, n. 78, relativo al regolamento che stabilisce  i  titoli
valutabili nell'ambito del concorso per l'accesso alla  qualifica  di
dirigente e il valore massimo assegnabile,  ad  ognuno  di  essi,  ai
sensi dell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto del Presidente  della
Repubblica 24 settembre 2004, n. 272; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 ottobre 2019; 
  Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Acquisito il concerto del Ministro per la pubblica amministrazione; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge 23 agosto 1988,
n. 400, di cui alla nota DAGL n. 12566 del 9 dicembre 2019; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini dell'applicazione del presente  regolamento  si  intende
per: 
    a. «decreto-legge»: il decreto-legge 28 settembre 2018,  n.  109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130; 
    b. «Agenzia»: l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie
e delle infrastrutture stradali e autostradali  (ANSFISA),  istituita
dal decreto di cui alla lettera a); 
    c. «decreto legislativo»: il decreto legislativo 14 maggio  2019,
n. 50; 
    d. «decreto legislativo n. 165 del 2001»: il decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni. 
 
                                    N O T E 
 
           Avvertenza: 
 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              - Si riporta l'art. 17, comma 3, della legge 23  agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): 
                «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                (Omissis).». 
              -  Il  decreto-legge  28   settembre   2018,   n.   109
          (Disposizioni urgenti per la Citta' di Genova, la sicurezza
          della rete nazionale delle infrastrutture e dei  trasporti,
          gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro  e  le  altre
          emergenze),  pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale   28
          settembre  2018,  n.  226,   e'   stato   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  16  novembre  2018,  n.  130,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19  novembre  2018,  n.
          269, S.O. n. 55/L. 
              - Si riporta l'art.  12  del  citato  decreto-legge  28
          settembre 2018, n. 109: 
                «Art. 12 (Agenzia nazionale per  la  sicurezza  delle
          ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali). -
          1. E' istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'Agenzia
          nazionale  per  la  sicurezza  delle   ferrovie   e   delle
          infrastrutture  stradali  e  autostradali   (ANSFISA),   di
          seguito Agenzia, con sede in Roma presso il Ministero delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  con   possibilita'   di
          articolazioni territoriali,  di  cui  una,  con  competenze
          riferite in particolare  ai  settori  delle  infrastrutture
          stradali e autostradali, avente  sede  a  Genova.  Fermi  i
          compiti, gli  obblighi  e  le  responsabilita'  degli  enti
          proprietari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza,
          l'Agenzia promuove e assicura la vigilanza, nelle  forme  e
          secondo le modalita' indicate nei commi da  3  a  5,  sulle
          condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e
          delle infrastrutture stradali e  autostradali.  Per  quanto
          non disciplinato dal presente  articolo  si  applicano  gli
          articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.
          300. 
                2. A decorrere dalla data di cui al comma 19,  quarto
          periodo,  l'Agenzia  nazionale  per  la   sicurezza   delle
          ferrovie (ANSF) di cui all'art. 4 del  decreto  legislativo
          10 agosto 2007, n. 162, e' soppressa  e  l'esercizio  delle
          relative funzioni e' attribuito all'Agenzia, che succede  a
          titolo universale in tutti i rapporti attivi e  passivi  al
          predetto ente e ne acquisisce le risorse umane, strumentali
          e  finanziarie.  L'Agenzia  e'   dotata   di   personalita'
          giuridica e  ha  autonomia  regolamentare,  amministrativa,
          patrimoniale, organizzativa, contabile  e  finanziaria.  Il
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha poteri  di
          indirizzo e vigilanza, che esercita  secondo  le  modalita'
          previste nel presente decreto. 
                3. Con riferimento al settore ferroviario,  l'Agenzia
          svolge i compiti e le funzioni, anche  di  regolamentazione
          tecnica, per essa previsti dai decreti legislativi  recanti
          attuazione della direttiva  (UE)  2016/798  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza
          delle  ferrovie  e  della  direttiva  (UE)   2016/797   del
          Parlamento europeo e  del  Consiglio  dell'11  maggio  2016
          relativa  all'interoperabilita'  del  sistema   ferroviario
          dell'Unione europea ed ha competenza per  l'intero  sistema
          ferroviario nazionale, secondo quanto previsto dai medesimi
          decreti.    Per    le    infrastrutture    transfrontaliere
          specializzate, i compiti di  autorita'  nazionale  preposta
          alla sicurezza di cui  al  Capo  IV  della  direttiva  (UE)
          2016/798 sono affidati, a seguito di apposite  convenzioni,
          all'Agenzia o all'Autorita' per  la  sicurezza  ferroviaria
          del Paese limitrofo. 
                4.   Con    riferimento    alla    sicurezza    delle
          infrastrutture stradali e autostradali, oltre all'esercizio
          delle funzioni gia' disciplinate dal decreto legislativo 15
          marzo  2011,  n.  35  e  fermi  restando  i  compiti  e  le
          responsabilita'  dei  soggetti  gestori,  l'Agenzia,  anche
          avvalendosi degli altri soggetti pubblici  che  operano  in
          materia di sicurezza delle infrastrutture: 
                  a) esercita l'attivita' ispettiva finalizzata  alla
          verifica della  corretta  organizzazione  dei  processi  di
          manutenzione da  parte  dei  gestori,  nonche'  l'attivita'
          ispettiva e di verifica a  campione  sulle  infrastrutture,
          obbligando i gestori a mettere in atto le necessarie misure
          di   controllo   del   rischio   in   quanto   responsabili
          dell'utilizzo sicuro delle infrastrutture; 
                  b) promuove l'adozione da parte dei  gestori  delle
          reti stradali ed autostradali di Sistemi di Gestione  della
          Sicurezza per le attivita' di verifica e manutenzione delle
          infrastrutture certificati  da  organismi  di  parte  terza
          riconosciuti dall'Agenzia; 
                  c)  sovraintende  alle   ispezioni   di   sicurezza
          previste dall'art. 6 del decreto legislativo 15 marzo 2011,
          n. 35 sulle infrastrutture stradali e  autostradali,  anche
          compiendo  verifiche  sulle  attivita'  di  controllo  gia'
          svolte dai  gestori,  eventualmente  effettuando  ulteriori
          verifiche in sito; 
                  d) propone al Ministro delle infrastrutture  e  dei
          trasporti l'adozione del piano nazionale per  l'adeguamento
          e lo sviluppo delle infrastrutture stradali e  autostradali
          nazionali ai  fini  del  miglioramento  degli  standard  di
          sicurezza, da sviluppare anche attraverso  il  monitoraggio
          sullo  stato  di  conservazione  e  sulle   necessita'   di
          manutenzione  delle  infrastrutture  stesse.  Il  Piano  e'
          aggiornato ogni due anni e di esso  si  tiene  conto  nella
          redazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione
          e di programmazione previsti dalla legislazione vigente; 
                  e)  svolge   attivita'   di   studio,   ricerca   e
          sperimentazione   in    materia    di    sicurezza    delle
          infrastrutture stradali e autostradali. 
                4-bis. Fermi restando i compiti del  Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco disciplinati dall'art. 19 del  decreto
          legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e dal regolamento di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto  2011,
          n. 151, sono trasferiti all'Agenzia le funzioni ispettive e
          i poteri di cui agli articoli 11, commi 1 e  2,  e  12  del
          decreto legislativo 5 ottobre 2006,  n.  264,  al  fine  di
          garantire la sicurezza delle gallerie situate sulle  strade
          appartenenti alla rete stradale transeuropea.  Le  funzioni
          ispettive e i poteri di  cui  al  periodo  precedente  sono
          esercitati dall'Agenzia anche per  garantire  la  sicurezza
          delle gallerie situate sulle strade non  appartenenti  alla
          rete stradale transeuropea. Con decreto del Ministero delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto   con   il
          Ministero dell'interno e con il Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto,  sono  definiti  i  requisiti  minimi  di
          sicurezza  delle  gallerie   situate   sulle   strade   non
          appartenenti alla rete stradale transeuropea, gli  obblighi
          dei soggetti gestori e le  relative  sanzioni  in  caso  di
          inosservanza  delle  disposizioni  impartite  dall'Agenzia,
          nonche' i profili tariffari a carico  dei  gestori  stessi,
          determinati sulla base del costo effettivo del servizio. 
                4-ter. All'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 5
          ottobre 2006, n. 264, le parole: "ed effettua le ispezioni,
          le valutazioni e le verifiche funzionali  di  cui  all'art.
          11" sono soppresse. 
                4-quater. Sono  trasferite  all'Agenzia  le  funzioni
          ispettive e di vigilanza sui sistemi di trasporto rapido di
          massa esercitate dagli uffici speciali trasporti a impianti
          fissi (USTIF) del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti ai sensi dell'art. 9, commi 5 e  6,  del  decreto
          del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4  agosto
          2014, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale  n.  297  del  23  dicembre  2014.  A  tal   fine
          l'Agenzia, con proprio decreto, disciplina i requisiti  per
          il rilascio dell'autorizzazione di  sicurezza  relativa  al
          sistema di trasporto costituito dall'infrastruttura  e  dal
          materiale rotabile, con i contenuti di cui agli articoli 14
          e 15 del decreto legislativo 10 agosto  2007,  n.  162,  in
          quanto  applicabili.  Con  decreto   del   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti, da adottare  entro  novanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del  presente  decreto,  sono  disciplinate  le
          modalita' per l'autorizzazione all'apertura  dell'esercizio
          dei  sistemi  di  trasporto  rapido  di  massa   di   nuova
          realizzazione,  tenendo  conto  delle  funzioni  attribuite
          all'Agenzia ai sensi del presente comma. 
                4-quinquies. All'art. 15 della legge 1° agosto  2002,
          n. 166, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 
                  "6-bis. A decorrere dal 1° giugno 2019, il Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti riferisce  annualmente
          alle competenti Commissioni  parlamentari  sull'attuazione,
          da parte dei concessionari autostradali,  degli  interventi
          di verifica e di messa in  sicurezza  delle  infrastrutture
          viarie oggetto di atti convenzionali.". 
                5. Ferme restando le  sanzioni  gia'  previste  dalla
          legge, da atti amministrativi e da clausole  convenzionali,
          l'inosservanza da  parte  dei  gestori  delle  prescrizioni
          adottate dall'Agenzia, nell'esercizio  delle  attivita'  di
          cui al comma 4, lettere a) e c), e' punita con le  sanzioni
          amministrative pecuniarie, anche progressive,  accertate  e
          irrogate dall'Agenzia secondo le  disposizioni  di  cui  al
          Capo I, Sezioni I e II, della legge 24  novembre  1981,  n.
          689. Per gli enti territoriali la misura della sanzione  e'
          compresa tra euro 5.000 e euro 200.000  ed  e'  determinata
          anche in funzione del numero di abitanti. Nei confronti dei
          soggetti aventi natura  imprenditoriale  l'Agenzia  dispone
          l'applicazione di una  sanzione  amministrativa  pecuniaria
          fino  al  dieci  per   cento   del   fatturato   realizzato
          nell'ultimo    esercizio    chiuso    anteriormente    alla
          contestazione della violazione.  In  caso  di  reiterazione
          delle violazioni,  l'Agenzia  puo'  applicare  un'ulteriore
          sanzione di importo fino  al  doppio  della  sanzione  gia'
          applicata entro gli stessi limiti previsti  per  la  prima.
          Qualora  il  comportamento  sanzionabile   possa   arrecare
          pregiudizio  alla  sicurezza  dell'infrastruttura  o  della
          circolazione  stradale  o  autostradale,   l'Agenzia   puo'
          imporre  al  gestore  l'adozione  di  misure   cautelative,
          limitative o interdittive, della circolazione  dei  veicoli
          sino alla cessazione delle condizioni che hanno  comportato
          l'applicazione  della  misura  stessa   e,   in   caso   di
          inottemperanza, puo' irrogare una sanzione, rispettivamente
          per gli  enti  territoriali  e  i  soggetti  aventi  natura
          imprenditoriale, non superiore a euro 100.000 ovvero al tre
          per cento del fatturato sopra indicato. 
                6. Sono organi dell'Agenzia: 
                  a) il direttore  dell'agenzia,  scelto  in  base  a
          criteri di alta professionalita', di capacita'  manageriale
          e di  qualificata  esperienza  nell'esercizio  di  funzioni
          attinenti al settore operativo dell'agenzia; 
                  b)  il  comitato  direttivo,  composto  da  quattro
          membri e dal direttore dell'agenzia, che lo presiede; 
                  c) il collegio dei revisori dei conti. 
                7.  Il  direttore  e'  nominato   con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle
          infrastrutture   e   dei    trasporti,    ferma    restando
          l'applicazione  dell'art.  19,   comma   8,   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'incarico ha la  durata
          massima di tre anni, e' rinnovabile per una sola  volta  ed
          e' incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e
          con qualsiasi altra attivita' professionale  privata  anche
          occasionale. Il  comitato  direttivo  e'  nominato  per  la
          durata di tre anni con decreto del Presidente del Consiglio
          dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
          e dei trasporti. Meta' dei componenti  sono  scelti  tra  i
          dipendenti di pubbliche amministrazioni ovvero tra soggetti
          ad   esse   esterni   dotati   di   specifica    competenza
          professionale  attinente  ai  settori   nei   quali   opera
          l'agenzia.  I  restanti  componenti  sono  scelti   tra   i
          dirigenti dell'agenzia e non  percepiscono  alcun  compenso
          aggiuntivo per lo svolgimento  dell'incarico  nel  comitato
          direttivo. Il collegio dei revisori dei conti  e'  composto
          dal presidente, da due membri  effettivi  e  due  supplenti
          iscritti al registro  dei  revisori  legali,  nominati  con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti.
          I revisori durano in  carica  tre  anni  e  possono  essere
          confermati una sola volta. Il  collegio  dei  revisori  dei
          conti esercita le funzioni di cui all'art. 2403 del  codice
          civile, in quanto applicabile. I  componenti  del  comitato
          direttivo non possono svolgere attivita' professionale, ne'
          essere amministratori o dipendenti di societa'  o  imprese,
          nei settori di  intervento  dell'Agenzia.  I  compensi  dei
          componenti  degli  organi  collegiali  sono  stabiliti  con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          di concerto con il  Ministro  dell'economia  delle  finanze
          secondo i criteri e parametri  previsti  per  gli  enti  ed
          organismi pubblici e  sono  posti  a  carico  del  bilancio
          dell'Agenzia. 
                8. Lo statuto dell'Agenzia e' deliberato dal comitato
          direttivo ed e' approvato con le modalita' di cui al  comma
          10. Lo Statuto disciplina le  competenze  degli  organi  di
          direzione dell'Agenzia e reca principi generali  in  ordine
          alla sua organizzazione ed al suo funzionamento. 
                9. Il regolamento di amministrazione dell'Agenzia  e'
          deliberato,  su  proposta  del  direttore,   dal   comitato
          direttivo ed e' sottoposto al Ministro delle infrastrutture
          e dei trasporti che lo approva, di concerto con i  Ministri
          per la pubblica amministrazione  e  dell'economia  e  delle
          finanze, ai sensi del comma 10. In particolare esso: 
                  a) disciplina l'organizzazione e  il  funzionamento
          dell'Agenzia, attraverso  la  previsione  di  due  distinte
          articolazioni competenti ad esercitare  rispettivamente  le
          funzioni gia' svolte  dall'ANSF  in  materia  di  sicurezza
          ferroviaria e le nuove competenze in materia  di  sicurezza
          delle infrastrutture  stradali  e  autostradali,  cui  sono
          preposte due posizioni di ufficio di  livello  dirigenziale
          generale; 
                  b) fissa le  dotazioni  organiche  complessive  del
          personale  di  ruolo  dipendente  dall'Agenzia  nel  limite
          massimo di 569 unita', di cui 42  di  livello  dirigenziale
          non generale e 2 uffici di livello dirigenziale generale; 
                  c)  determina  le  procedure  per  l'accesso   alla
          dirigenza, nel rispetto del decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165. 
                10. Le deliberazioni del comitato direttivo  relative
          allo  statuto  e  ai  regolamenti   che   disciplinano   il
          funzionamento  dell'Agenzia  sono  approvate  dal  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  i
          Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia  e
          delle  finanze.  L'approvazione  puo'  essere  negata   per
          ragioni di legittimita' o di merito. Per l'approvazione dei
          bilanci  e  dei  piani  pluriennali  di   investimento   si
          applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 9 novembre  1998,  n.  439.
          Gli altri atti di gestione dell'Agenzia non sono sottoposti
          a controllo ministeriale preventivo. 
                11. I dipendenti dell'ANSF a tempo indeterminato sono
          inquadrati  nel  ruolo   dell'Agenzia   e   mantengono   il
          trattamento   economico    fondamentale    e    accessorio,
          limitatamente alle voci fisse e  continuative,  corrisposto
          al momento dell'inquadramento e in applicazione  di  quanto
          previsto dal contratto collettivo nazionale  di  lavoro  di
          cui al  comma  16.  Per  i  restanti  contratti  di  lavoro
          l'Agenzia  subentra  nella   titolarita'   dei   rispettivi
          rapporti, ivi  comprese  le  collaborazioni  in  corso  che
          restano in vigore sino a naturale scadenza. 
                12. In ragione dell'esercizio delle funzioni  di  cui
          al comma 4, in aggiunta all'intera dotazione  organica  del
          personale   dell'ANSF,   e'   assegnato   all'Agenzia    un
          contingente  di  personale   di   250   unita',   destinato
          all'esercizio delle funzioni in materia di sicurezza  delle
          infrastrutture stradali e autostradali e di 15 posizioni di
          uffici di livello dirigenziale non generale. 
                13.  Nell'organico  dell'Agenzia  sono  presenti  due
          posizioni di uffici di livello dirigenziale generale. 
                14. In fase  di  prima  attuazione  e  per  garantire
          l'immediata operativita' dell'ANSFISA, per  lo  svolgimento
          delle  nuove  competenze  in  materia  di  sicurezza  delle
          infrastrutture    stradali     e     autostradali,     sino
          all'approvazione del regolamento di amministrazione di  cui
          al  comma  9,  l'Agenzia  provvede  al   reclutamento   del
          personale di ruolo di cui al comma 12, nella misura massima
          di 61 unita', mediante apposita selezione  nell'ambito  del
          personale  dipendente  da  pubbliche  amministrazioni,  con
          esclusione   del    personale    docente    educativo    ed
          amministrativo   tecnico   ausiliario   delle   istituzioni
          scolastiche, in possesso delle competenze e  dei  requisiti
          di   professionalita'   ed   esperienza    richiesti    per
          l'espletamento delle singole funzioni, e tale da  garantire
          la massima neutralita' e imparzialita'. Per  tale  fase  il
          personale  selezionato  dall'Agenzia   e'   comandato   dal
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e  da  altre
          pubbliche  amministrazioni,  con  oneri  a   carico   delle
          amministrazioni di provenienza, per poi essere immesso  nel
          ruolo dell'Agenzia con la  qualifica  assunta  in  sede  di
          selezione e con il riconoscimento del trattamento economico
          equivalente a quello ricoperto nel precedente  rapporto  di
          lavoro  e,  se  piu'  favorevole,   il   mantenimento   del
          trattamento economico di  provenienza,  limitatamente  alle
          voci fisse e continuative,  mediante  assegno  ad  personam
          riassorbibile  e  non   rivalutabile   con   i   successivi
          miglioramenti  economici  a  qualsiasi  titolo  conseguiti.
          L'inquadramento  nei  ruoli  dell'Agenzia   del   personale
          proveniente dalle  pubbliche  amministrazioni  comporta  la
          riduzione,  in  misura  corrispondente,   della   dotazione
          organica   dell'amministrazione    di    provenienza    con
          contestuale   trasferimento    delle    relative    risorse
          finanziarie. 
                15. L'Agenzia e' autorizzata all'assunzione  a  tempo
          indeterminato di 205 unita' di personale e 19 dirigenti nel
          corso dell'anno 2019 e di 134  unita'  di  personale  e  13
          dirigenti nel corso dell'anno 2020 da inquadrare nelle aree
          iniziali stabilite nel regolamento di cui al comma 9. 
                16. Al personale e  alla  dirigenza  dell'Agenzia  si
          applicano le disposizioni del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165 e il contratto collettivo nazionale di  lavoro
          del personale del comparto funzioni  centrali,  secondo  le
          tabelle retributive dell'ENAC. 
                17. Al fine di  assicurare  il  corretto  svolgimento
          delle attivita' di cui al presente articolo, all'Agenzia e'
          garantito l'accesso a tutti i  dati  riguardanti  le  opere
          pubbliche della banca dati di cui all'art. 13,  nonche'  ai
          dati ricavati dal sistema di monitoraggio dinamico  per  la
          sicurezza delle infrastrutture stradali e  autostradali  di
          cui all'art. 14. Per le medesime finalita' di cui al  primo
          periodo,  gli  enti   proprietari   e   i   gestori   delle
          infrastrutture  stradali  e  autostradali  sono  tenuti   a
          garantire al personale autorizzato  dell'Agenzia  l'accesso
          incondizionato alle infrastrutture, ai cantieri, alle  sedi
          legali e  operative,  nonche'  a  tutta  la  documentazione
          pertinente. 
                18.  Agli  oneri  del  presente  articolo,   pari   a
          complessivi 14.100.000 euro per l'anno 2019,  e  22.300.000
          euro a  decorrere  dall'anno  2020  si  provvede  ai  sensi
          dell'art. 45. 
                19. In sede di prima applicazione,  entro  90  giorni
          dalla data di cui al comma 1, lo Statuto e i regolamenti di
          cui ai commi 8 e 9 sono adottati con decreto  del  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro
          per la  pubblica  amministrazione.  Fino  all'adozione  dei
          nuovi regolamenti continuano ad  applicarsi  i  regolamenti
          gia' emanati per l'ANSF. Gli organi dell'ANSF rimangono  in
          carica fino alla nomina degli  organi  dell'Agenzia.  Nelle
          more della piena operativita' dell'Agenzia, la cui data  e'
          determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e
          dei trasporti, le funzioni e le competenze attribuite  alla
          stessa ai sensi del presente articolo, ove gia'  esistenti,
          continuano ad essere svolte dalle amministrazioni  e  dagli
          enti pubblici competenti nei diversi settori interessati. 
                20.  La  denominazione  "Agenzia  nazionale  per   la
          sicurezza delle ferrovie" e' sostituita,  ovunque  ricorre,
          dalla denominazione "Agenzia  nazionale  per  la  sicurezza
          delle  ferrovie   e   delle   infrastrutture   stradali   e
          autostradali" (ANSFISA). 
                21.    L'Agenzia    si    avvale    del    patrocinio
          dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 1 del  testo
          unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. 
                22.  Tutti  gli  atti  connessi   con   l'istituzione
          dell'Agenzia sono esenti da imposte e tasse. 
                23. L'art. 4 del decreto legislativo 10 agosto  2007,
          n. 162 e' abrogato.». 
              -  Il  decreto  legislativo  7  agosto  1997,  n.   279
          (Individuazione  delle  unita'  previsionali  di  base  del
          bilancio dello Stato, riordino  del  sistema  di  tesoreria
          unica e  ristrutturazione  del  rendiconto  generale  dello
          Stato) e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  22  agosto
          1997, n. 195, S.O. n. 166/L. 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. n. 112/L. 
              - Il  decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150
          (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia  di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle  pubbliche  amministrazioni)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009,  n.
          254, S.O. n. 197/L. 
              -  Il  decreto  legislativo  15  marzo  2011,   n.   35
          (Attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della
          sicurezza  delle  infrastrutture  stradali)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 8 aprile 2011, n.  81.  Il  titolo
          del  decreto  legislativo  e'  stato  cosi'  corretto   dal
          Comunicato  15  aprile  2011,  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 15 aprile 2011, n. 87. 
              - La legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la
          prevenzione   e   la   repressione   della   corruzione   e
          dell'illegalita'   nella   pubblica   amministrazione)   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13  novembre  2012,  n.
          265. 
              - Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino
          della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
          gli obblighi di pubblicita', trasparenza  e  diffusione  di
          informazioni da parte delle pubbliche  amministrazioni)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013,  n.  80.
          Il titolo del decreto legislativo e' stato cosi' sostituito
          dall'art. 1, comma 1, del  decreto  legislativo  25  maggio
          2016, n. 97 (Revisione e semplificazione delle disposizioni
          in materia di prevenzione della corruzione,  pubblicita'  e
          trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190
          e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33,  ai  sensi
          dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124,  in  materia
          di  riorganizzazione  delle   amministrazioni   pubbliche),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 2016, n. 132. 
              -  Il  decreto  legislativo  14  maggio  2019,  n.   50
          (Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo
          e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle
          ferrovie) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10  giugno
          2019, n. 134. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio
          1994, n. 487 (Regolamento recante norme  sull'accesso  agli
          impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita'  di
          svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle  altre
          forme di assunzione nei pubblici  impieghi)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994,  n.  185,  S.O.  n.
          113. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 16  aprile
          2013, n. 70 (Regolamento recante riordino  del  sistema  di
          reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici  e  delle
          Scuole pubbliche di formazione, a norma  dell'art.  11  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2013, n. 146. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          16 aprile 2018, n. 78 (Regolamento che stabilisce i  titoli
          valutabili nell'ambito  del  concorso  per  l'accesso  alla
          qualifica di dirigente e il valore massimo assegnabile,  ad
          ognuno di essi, ai sensi  dell'art.  3,  comma  2-bis,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre  2004,
          n. 272) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  27  giugno
          2018, n. 147. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti al decreto-legge 28 settembre 2018,
          n. 109,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  16
          novembre 2018, n. 130, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti al decreto  legislativo  14  maggio
          2019, n. 50, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti al  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, si veda nelle note alle premesse.