Art. 10 
 
                              Personale 
 
  1. Al personale e  alla  dirigenza  dell'Agenzia  si  applicano  le
disposizioni del decreto legislativo n. 165 del 2001 e  il  Contratto
collettivo nazionale di lavoro del personale  del  comparto  funzioni
centrali, secondo le tabelle retributive dell'ENAC. 
  2. Il personale dipendente dell'Agenzia,  secondo  quanto  previsto
dal Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  del  personale  del
comparto funzioni centrali, secondo le tabelle retributive dell'ENAC,
e' articolato nelle seguenti aree professionali: 
    a) dirigenziale; 
    b) professionale; 
    c) tecnica; 
    d) amministrativa. 
  3. Al personale appartenente  all'area  dirigenziale  non  generale
spetta l'attuazione e la gestione di progetti  con  l'adozione  degli
atti e provvedimenti amministrativi conseguenti,  compresi  gli  atti
che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la  gestione
finanziaria,  tecnica  e  amministrativa,  di  organizzazione   delle
risorse umane disponibili,  strumentali  e  di  controllo,  ai  sensi
dell'articolo 17, del decreto legislativo n. 165 del 2001. 
  4. Al personale appartenente all'area professionale sono attribuite
le  attivita'  istituzionali  che  richiedono   elevata   competenza,
iniziativa e capacita' in materia di certificazioni ed autorizzazioni
di sicurezza, immatricolazione del materiale rotabile,  coordinamento
organizzativo,  controllo  di  processi  rilevanti,  definizione   ed
armonizzazione delle  norme  in  materia  di  sicurezza,  valutazione
progettuale, specifiche di progettazione, omologazione e  conformita'
di componenti, prodotti ed applicazioni generiche, messa in  servizio
e  funzionamento  dei  rotabili,  impianti  ferroviari,   sistemi   e
sottosistemi ferroviari, verifiche di sicurezza sulle  infrastrutture
stradali e autostradali e gallerie, nonche' ogni altra  attivita'  di
tipo professionale connessa all'attivita' istituzionale dell'Agenzia. 
  5. Appartengono all'area tecnica i dipendenti che,  nell'ambito  di
procedure stabilite, svolgono attivita' istituzionali  operative,  di
studio,  sviluppo,  verifica   e   supporto,   richiedenti   adeguate
competenze tecniche relative alle materie di competenza dell'Agenzia. 
  6.  Appartengono  all'area   amministrativa   i   dipendenti   che,
nell'esercizio delle proprie funzioni, esplicano  attivita'  inerenti
ai    servizi    amministrativi,     organizzativi,     patrimoniali,
economico-contabili, di assistenza, nonche' ai  servizi  di  supporto
all'attivita' dirigenziale e professionale. 
  7. Il reclutamento  del  personale  dell'Agenzia  avviene  mediante
procedure concorsuali o selettive  i  cui  criteri  informatori  sono
individuati nei principi fissati dall'articolo 97 della Costituzione,
dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, dal decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487,  dal  decreto
del Presidente della  Repubblica  24  settembre  2004,  n.  272,  dal
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,  n.  70,  dal
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 16 aprile 2018, n. 78. 
  8. Le procedure di reclutamento si conformano ai seguenti principi: 
    a)  adeguata  pubblicita'  della  selezione  e   delle   relative
modalita'  di  svolgimento   che   garantiscano   l'imparzialita'   e
assicurino economicita' e celerita' di espletamento; 
    b) adozione  di  meccanismi  oggettivi  e  trasparenti  idonei  a
verificare il possesso dei  requisiti  attitudinali  e  professionali
richiesti in relazione alla  posizione  da  ricoprire,  eventualmente
tramite ricorso all'ausilio di sistemi  automatizzati  finalizzati  a
realizzare anche forme di preselezione; 
    c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e lavoratori; 
    d)  composizione  delle  commissioni  con  esperti   di   provata
competenza nelle materie di concorso,  scelti  tra  funzionari  delle
amministrazioni, docenti ed estranei alle  medesime,  che  non  siano
componenti dell'organo di  direzione  politica  dell'amministrazione,
che non ricoprano cariche politiche e che  non  siano  rappresentanti
sindacali  o  designati  dalle   confederazioni   ed   organizzazioni
sindacali o dalle associazioni professionali; 
    e) possibilita' di  richiedere,  tra  i  requisiti  previsti  per
specifici profili o livelli di inquadramento, il possesso del  titolo
di dottore  di  ricerca,  che  deve  comunque  essere  valutato,  ove
pertinente, tra i titoli rilevanti ai fini del concorso. 
  9. L'accesso al ruolo di  dirigente  dell'Agenzia  avviene,  per  i
posti vacanti e disponibili, con concorso pubblico, per esami, o  per
titoli ed esami, ovvero per corso-concorso  selettivo  di  formazione
bandito  dalla  Scuola  superiore  della  pubblica   amministrazione,
secondo quanto previsto all'articolo 28 del  decreto  legislativo  n.
165 del 2001. Al concorso per esami e a quello per  titoli  ed  esami
possono essere ammessi i dipendenti ed i soggetti di cui all'articolo
7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013. 
  10. Gli  incarichi  di  funzione  dirigenziale  non  generale  sono
conferiti dal direttore dell'Agenzia, previa valutazione al  Comitato
direttivo,  tenendo  conto  delle  caratteristiche  della   posizione
dirigenziale da ricoprire e dei programmi da realizzare, nel rispetto
di quanto previsto all'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del
2001. I  soggetti  in  grado  di  soddisfare  tali  esigenze  vengono
individuati,  previo  avviso  sul   sito   istituzionale   ai   sensi
dell'articolo 19, comma 1-bis, del decreto  legislativo  n.  165  del
2001, sulla base delle conoscenze, delle attitudini e delle capacita'
professionali possedute, anche in relazione ai  risultati  conseguiti
in  precedenza.  Gli  incarichi  medesimi  sono  conferiti  a   tempo
determinato, per una durata da tre a cinque anni. Gli incarichi  sono
rinnovabili. Ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali si
applica il principio di rotazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 4,
lettera e), della legge n. 190 del 2012. 
  11.  Le  progressioni  orizzontali  e  verticali  di  carriera  del
personale all'interno dell'Agenzia avvengono secondo quanto  disposto
dal decreto legislativo n. 165 del 2001, dal decreto  legislativo  n.
150 del 2009 e dal C.C.N.L. funzioni centrali. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Per i riferimenti al  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta l'art. 17, del citato decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165: 
                «Art. 17  (Funzioni  dei  dirigenti  -  Art.  17  del
          decreto legislativo n. 29 del 1993, come  sostituito  prima
          dall'art. 10 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e  poi
          dall'art. 12 del decreto legislativo n. 80 del 1998). -  1.
          I dirigenti, nell'ambito di quanto  stabilito  dall'art.  4
          esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri: 
                  a)  formulano  proposte  ed  esprimono  pareri   ai
          dirigenti degli uffici dirigenziali generali; 
                  b)  curano  l'attuazione  dei  progetti   e   delle
          gestioni ad  essi  assegnati  dai  dirigenti  degli  uffici
          dirigenziali  generali,  adottando  i   relativi   atti   e
          provvedimenti amministrativi ed  esercitando  i  poteri  di
          spesa e di acquisizione delle entrate; 
                  c)  svolgono  tutti  gli  altri  compiti  ad   essi
          delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali; 
                  d) dirigono, coordinano e  controllano  l'attivita'
          degli uffici che da essi dipendono e dei  responsabili  dei
          procedimenti amministrativi, anche con  poteri  sostitutivi
          in caso di inerzia; 
                  d-bis) concorrono all'individuazione delle  risorse
          e dei profili professionali necessari allo svolgimento  dei
          compiti  dell'ufficio  cui  sono  preposti  anche  al  fine
          dell'elaborazione del documento di programmazione triennale
          del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4; 
                  e) provvedono alla gestione del personale  e  delle
          risorse  finanziarie  e  strumentali  assegnate  ai  propri
          uffici, anche ai sensi  di  quanto  previsto  all'art.  16,
          comma 1, lettera l-bis; 
                  e-bis)  effettuano  la  valutazione  del  personale
          assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio  del
          merito, ai fini della progressione economica e tra le aree,
          nonche'  della  corresponsione  di   indennita'   e   premi
          incentivanti. 
                1-bis.  I  dirigenti,  per  specifiche  e  comprovate
          ragioni di servizio, possono delegare  per  un  periodo  di
          tempo determinato, con  atto  scritto  e  motivato,  alcune
          delle  competenze  comprese  nelle  funzioni  di  cui  alle
          lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano
          le posizioni  funzionali  piu'  elevate  nell'ambito  degli
          uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'art.
          2103 del codice civile.». 
              - Si riporta l'art. 97 della Costituzione: 
                «Art. 97. Le pubbliche amministrazioni,  in  coerenza
          con   l'ordinamento   dell'Unione    europea,    assicurano
          l'equilibrio dei bilanci e  la  sostenibilita'  del  debito
          pubblico. 
                I   pubblici   uffici   sono   organizzati    secondo
          disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon
          andamento e la imparzialita' dell'amministrazione. 
                Nell'ordinamento degli  uffici  sono  determinate  le
          sfere di competenza, le attribuzioni e  le  responsabilita'
          proprie dei funzionari. 
                Agli  impieghi  nelle  Pubbliche  Amministrazioni  si
          accede mediante concorso,  salvo  i  casi  stabiliti  dalla
          legge.». 
              - Si riporta l'art. 35, del citato decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165: 
                «Art. 35 (Reclutamento del personale - Art. 36, commi
          da 1 a 6 del decreto  legislativo  n.  29  del  1993,  come
          sostituiti prima dall'art. 17 del  decreto  legislativo  n.
          546 del 1993 e poi dall'art. 22 del decreto legislativo  n.
          80 del 1998, successivamente modificati dall'art. 2,  comma
          2-ter del decreto-legge 17 giugno 1999, n.  180  convertito
          con modificazioni dalla legge n. 269 del 1999; Art.  36-bis
          del decreto legislativo n. 29 del 1993, aggiunto  dall'art.
          23 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente
          modificato dall'art. 274, comma 1, lettera aa) del  decreto
          legislativo n. 267  del  2000).  -  1.  L'assunzione  nelle
          amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale
          di lavoro: 
                  a)  tramite  procedure   selettive,   conformi   ai
          principi  del  comma  3,   volte   all'accertamento   della
          professionalita'  richiesta,  che  garantiscano  in  misura
          adeguata l'accesso dall'esterno; 
                  b) mediante avviamento degli iscritti  nelle  liste
          di collocamento ai sensi della legislazione vigente per  le
          qualifiche e profili per  i  quali  e'  richiesto  il  solo
          requisito della  scuola  dell'obbligo,  facendo  salvi  gli
          eventuali    ulteriori     requisiti     per     specifiche
          professionalita'. 
                2.  Le  assunzioni  obbligatorie   da   parte   delle
          amministrazioni pubbliche, aziende  ed  enti  pubblici  dei
          soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68,  avvengono
          per  chiamata  numerica  degli  iscritti  nelle  liste   di
          collocamento  ai  sensi  della  vigente  normativa,  previa
          verifica della  compatibilita'  della  invalidita'  con  le
          mansioni da svolgere. Per il coniuge  superstite  e  per  i
          figli  del  personale  delle  Forze  armate,  delle   Forze
          dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del
          personale     della     Polizia     municipale     deceduto
          nell'espletamento del servizio, nonche' delle  vittime  del
          terrorismo e della criminalita'  organizzata  di  cui  alla
          legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed
          integrazioni,  tali  assunzioni  avvengono   per   chiamata
          diretta nominativa. 
                3.  Le  procedure  di  reclutamento  nelle  pubbliche
          amministrazioni si conformano ai seguenti principi: 
                  a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita'
          di   svolgimento   che   garantiscano   l'imparzialita'   e
          assicurino  economicita'  e  celerita'   di   espletamento,
          ricorrendo,  ove  e'  opportuno,  all'ausilio  di   sistemi
          automatizzati,  diretti  anche  a   realizzare   forme   di
          preselezione; 
                  b) adozione di meccanismi oggettivi e  trasparenti,
          idonei a verificare il possesso dei requisiti  attitudinali
          e professionali richiesti in relazione  alla  posizione  da
          ricoprire; 
                  c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici
          e lavoratori; 
                  d) decentramento delle procedure di reclutamento; 
                  e) composizione  delle  commissioni  esclusivamente
          con  esperti  di  provata  competenza  nelle   materie   di
          concorso,  scelti  tra  funzionari  delle  amministrazioni,
          docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti
          dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
          non  ricoprano  cariche   politiche   e   che   non   siano
          rappresentanti sindacali o designati  dalle  confederazioni
          ed   organizzazioni   sindacali   o   dalle    associazioni
          professionali; 
                  e-bis). 
                  e-ter) possibilita' di richiedere, tra i  requisiti
          previsti per specifici profili o livelli di  inquadramento,
          il possesso del  titolo  di  dott.  di  ricerca,  che  deve
          comunque essere valutato,  ove  pertinente,  tra  i  titoli
          rilevanti ai fini del concorso. 
                3-bis. Le  amministrazioni  pubbliche,  nel  rispetto
          della programmazione triennale del fabbisogno, nonche'  del
          limite massimo complessivo del 50 per cento  delle  risorse
          finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in
          materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di
          personale, secondo i rispettivi regimi  limitativi  fissati
          dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni
          interessate, previo espletamento della procedura di cui  al
          comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante
          concorso pubblico: 
                  a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40
          per cento di quelli  banditi,  a  favore  dei  titolari  di
          rapporto di lavoro subordinato  a  tempo  determinato  che,
          alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno
          tre anni di servizio alle  dipendenze  dell'amministrazione
          che emana il bando; 
                  b) per titoli ed esami, finalizzati a  valorizzare,
          con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata
          dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che,  alla
          data di emanazione del bando,  hanno  maturato  almeno  tre
          anni di contratto di lavoro flessibile nell'amministrazione
          che emana il bando. 
                3-ter. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          ministri di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, entro  il  31  gennaio  2013,
          sono dettati modalita'  e  criteri  applicativi  del  comma
          3-bis e la disciplina della riserva dei posti di  cui  alla
          lettera  a)  del  medesimo  comma  in  rapporto  ad   altre
          categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma
          3-bis  costituiscono  principi  generali   a   cui   devono
          conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche. 
                4. Le determinazioni relative all'avvio di  procedure
          di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o
          ente  sulla  base  del  piano  triennale   dei   fabbisogni
          approvato ai sensi dell'art. 6, comma 4.  Con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle  finanze,  sono  autorizzati
          l'avvio  delle  procedure   concorsuali   e   le   relative
          assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato,
          anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e  degli  enti
          pubblici non economici. 
                4-bis. L'avvio delle procedure  concorsuali  mediante
          l'emanazione  di  apposito  decreto  del   Presidente   del
          Consiglio  dei  ministri,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica
          anche alle procedure di reclutamento  a  tempo  determinato
          per contingenti superiori alle  cinque  unita',  inclusi  i
          contratti di formazione  e  lavoro,  e  tiene  conto  degli
          aspetti finanziari, nonche' dei criteri previsti  dall'art.
          36. 
                5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4,  comma
          3-quinquies, del decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
          n. 125, per le  amministrazioni  di  cui  al  comma  4,  le
          restanti  amministrazioni  pubbliche,  per  lo  svolgimento
          delle proprie procedure selettive,  possono  rivolgersi  al
          Dipartimento della  funzione  pubblica  e  avvalersi  della
          Commissione    per    l'attuazione    del    Progetto    di
          Riqualificazione    delle     Pubbliche     Amministrazioni
          (RIPAM)Tale  Commissione  e'  nominata  con   decreto   del
          Ministro per la pubblica amministrazione ed e' composta dal
          Capo  del  Dipartimento  della  funzione   pubblica   della
          Presidenza del Consiglio dei  ministri,  che  la  presiede,
          dall'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale  per
          gli ordinamenti del personale e  l'analisi  dei  costi  del
          lavoro pubblico del Dipartimento della Ragioneria  generale
          dello Stato del Ministero dell'economia e delle  finanze  e
          dal Capo del Dipartimento per le  politiche  del  personale
          dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali  e
          finanziarie del Ministero dell'interno, o loro delegati. La
          Commissione:  a)  approva  i  bandi  di  concorso  per   il
          reclutamento di personale a tempo indeterminato; b)  indice
          i bandi di concorso e nomina le  commissioni  esaminatrici;
          c) valida le graduatorie finali di merito  delle  procedure
          concorsuali trasmesse dalle  commissioni  esaminatrici;  d)
          assegna  i  vincitori  e   gli   idonei   delle   procedure
          concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate;  e)
          adotta  ogni  ulteriore  eventuale   atto   connesso   alle
          procedure concorsuali, fatte salve  le  competenze  proprie
          delle commissioni esaminatrici. A tali fini, la Commissione
          RIPAM  si  avvale  di  personale   messo   a   disposizione
          dall'Associazione Formez PA. 
                5.1. Nell'ipotesi di cui al  comma  5,  il  bando  di
          concorso puo' fissare un contributo di ammissione, ai sensi
          dell'art. 4, comma 3-septies del  decreto-legge  31  agosto
          2013, n. 101, convertito con modificazioni nella  legge  30
          ottobre 2013, n. 125. 
                5.2. Il Dipartimento della funzione  pubblica,  anche
          avvalendosi dell'Associazione Formez PA e della Commissione
          RIPAM,  elabora,  previo  accordo  in  sede  di  Conferenza
          Unificata ai sensi dell'art. 4 del decreto  legislativo  n.
          281 del 1997, linee guida di indirizzo amministrativo sullo
          svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei
          titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale
          e internazionale in materia di reclutamento del  personale,
          nel rispetto della normativa, anche regolamentare,  vigente
          in materia. Le linee guida per le prove  concorsuali  e  la
          valutazione dei titoli del personale sanitario,  tecnico  e
          professionale,  anche  dirigente,  del  Servizio  sanitario
          nazionale sono adottate di concerto con il Ministero  della
          salute. 
                5-bis. I  vincitori  dei  concorsi  devono  permanere
          nella  sede  di  prima  destinazione  per  un  periodo  non
          inferiore  a  cinque   anni.   La   presente   disposizione
          costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi. 
                5-ter.   Le   graduatorie   dei   concorsi   per   il
          reclutamento  del  personale  presso   le   amministrazioni
          pubbliche rimangono vigenti per  un  termine  di  due  anni
          dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i  periodi  di
          vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio
          della parita'  di  condizioni  per  l'accesso  ai  pubblici
          uffici e' garantito, mediante specifiche  disposizioni  del
          bando,  con  riferimento  al   luogo   di   residenza   dei
          concorrenti,  quando   tale   requisito   sia   strumentale
          all'assolvimento di  servizi  altrimenti  non  attuabili  o
          almeno non attuabili con identico risultato. 
                6. Ai fini delle assunzioni di  personale  presso  la
          Presidenza del Consiglio dei ministri e le  amministrazioni
          che  esercitano  competenze  istituzionali  in  materia  di
          difesa e sicurezza dello Stato, di  polizia,  di  giustizia
          ordinaria,  amministrativa,  contabile  e  di   difesa   in
          giudizio  dello  Stato,  si  applica  il  disposto  di  cui
          all'art.  26  della  legge  1°  febbraio  1989,  n.  53,  e
          successive modificazioni ed integrazioni. 
                7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
          servizi  degli  enti   locali   disciplina   le   dotazioni
          organiche, le modalita'  di  assunzione  agli  impieghi,  i
          requisiti  di  accesso  e  le  procedure  concorsuali,  nel
          rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.». 
              - Per i riferimenti al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si veda nelle  note  alle
          premesse. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   24
          settembre  2004,  n.  272  (Regolamento  di  disciplina  in
          materia di accesso alla qualifica di  dirigente,  ai  sensi
          dell'art. 28, comma 5, del  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165) e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  13
          novembre 2004, n. 267. 
              - Per i riferimenti al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, si veda nelle  note  alle
          premesse. 
              -  Il  decreto  legislativo  25  maggio  2017,  n.   75
          (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1,  lettera
          a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17,  comma  1,  lettere
          a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q),  r),  s)  e  z),
          della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di
          riorganizzazione  delle   amministrazioni   pubbliche)   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2017, n. 130. 
              - Per i riferimenti al decreto 16 aprile 2018,  n.  78,
          si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta l'art. 28, del citato decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165: 
                «Art. 28 (Accesso alla qualifica di  dirigente  della
          seconda fascia). - 1. L'accesso alla qualifica di dirigente
          nelle  amministrazioni  statali,   anche   ad   ordinamento
          autonomo, e negli enti pubblici non economici  avviene  per
          concorso indetto dalle singole amministrazioni  ovvero  per
          corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola
          superiore della pubblica amministrazione. 
                2. 
                3. 
                4. 
                5. Con regolamento emanato  ai  sensi  dell'art.  17,
          comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  su  proposta
          del Ministro per la funzione pubblica sentita, per la parte
          relativa  al  corso-concorso,  la  Scuola  superiore  della
          pubblica amministrazione, sono definiti: 
                  a) le  percentuali,  sul  complesso  dei  posti  di
          dirigente disponibili, riservate al concorso per esami e al
          corso-concorso; 
                  b) la  percentuale  di  posti  che  possono  essere
          riservati al  personale  di  ciascuna  amministrazione  che
          indice i concorsi pubblici per esami; 
                  c) i criteri per la composizione e la nomina  delle
          commissioni esaminatrici; 
                  d) le modalita'  di  svolgimento  delle  selezioni,
          prevedendo  anche  la  valutazione  delle   esperienze   di
          servizio professionali  maturate  nonche',  nella  fase  di
          prima applicazione del concorso di  cui  al  comma  2,  una
          riserva di posti non superiore  al  30  per  cento  per  il
          personale  appartenente  da  almeno  quindici   anni   alla
          qualifica  apicale,  comunque  denominata,  della  carriera
          direttiva; 
                  e)  l'ammontare  delle  borse  di  studio   per   i
          partecipanti al corso-concorso. 
                6. I vincitori  dei  concorsi  di  cui  al  comma  2,
          anteriormente   al   conferimento   del   primo    incarico
          dirigenziale, frequentano un ciclo di  attivita'  formative
          organizzato   dalla   Scuola   superiore   della   pubblica
          amministrazione  e  disciplinato  ai  sensi   del   decreto
          legislativo  30  luglio  1999,  n.  287.  Tale  ciclo  puo'
          comprendere  anche  l'applicazione  presso  amministrazioni
          italiane e  straniere,  enti  o  organismi  internazionali,
          istituti o aziende pubbliche o private. Il  medesimo  ciclo
          formativo, di durata non  superiore  a  dodici  mesi,  puo'
          svolgersi anche in collaborazione con istituti universitari
          italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative
          pubbliche o private. 
                7. 
                7-bis. 
                8. Restano ferme le vigenti disposizioni  in  materia
          di accesso  alle  qualifiche  dirigenziali  delle  carriere
          diplomatica e prefettizia, delle Forze  di  polizia,  delle
          Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
                9. Per le finalita' di cui al presente  articolo,  e'
          attribuito   alla   Scuola   superiore    della    pubblica
          amministrazione un ulteriore contributo di  1.500  migliaia
          di euro a decorrere dall'anno 2002. 
                10. All'onere derivante dall'attuazione del comma  9,
          pari a 1.500 migliaia di euro a decorrere  dall'anno  2002,
          si  provvede  mediante   corrispondente   riduzione   dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base  di
          parte corrente "Fondo speciale" dello stato  di  previsione
          del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  per  l'anno
          2002, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero.». 
              - Si riporta l'art. 7, del decreto del Presidente della
          Repubblica 16  aprile  2013,  n.  70  (Regolamento  recante
          riordino del  sistema  di  reclutamento  e  formazione  dei
          dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione,
          a norma dell'art. 11 del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.
          95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
          2012, n. 135): 
                «Art.  7  (Reclutamento  dei  dirigenti).  -  1.   Al
          concorso per titoli ed esami di cui all'art. 28,  comma  1,
          del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  possono
          essere  ammessi  i  dipendenti  di  ruolo  delle  pubbliche
          amministrazioni, muniti di  laurea,  che  abbiano  compiuto
          almeno cinque anni  di  servizio  o,  se  in  possesso  del
          dottorato di ricerca  o  del  diploma  di  specializzazione
          conseguito presso le scuole di specializzazione individuate
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  di
          concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'
          e della ricerca, almeno tre anni  di  servizio,  svolti  in
          posizioni funzionali per l'accesso alle quali e'  richiesto
          il possesso del dottorato  di  ricerca  o  del  diploma  di
          laurea. Per  i  dipendenti  delle  amministrazioni  statali
          reclutati  a  seguito  di  corso-concorso,  il  periodo  di
          servizio e' ridotto a quattro anni. Sono, altresi', ammessi
          i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti
          e  strutture  pubbliche  non  ricomprese   nel   campo   di
          applicazione dell'art. 1, comma 2, del decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165, muniti del diploma  di  laurea,  che
          hanno svolto per almeno due anni le funzioni  dirigenziali.
          Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi
          dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche  per
          un periodo non inferiore a cinque anni, purche'  muniti  di
          diploma  di  laurea.  Sono  altresi'  ammessi  i  cittadini
          italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario,
          che hanno maturato, con servizio  continuativo  per  almeno
          quattro  anni  presso  enti  od  organismi  internazionali,
          esperienze lavorative in posizioni funzionali  apicali  per
          l'accesso alle quali e' richiesto il possesso  del  diploma
          di laurea. 
                2. Al corso-concorso selettivo di formazione  di  cui
          all'art. 28, comma 1,  del  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, possono  essere  ammessi,  con  le  modalita'
          stabilite nel regolamento di cui al comma  5  del  medesimo
          art. 28,  i  soggetti  muniti  di  laurea  specialistica  o
          magistrale oppure del diploma di laurea conseguito  secondo
          gli   ordinamenti   didattici   previgenti    al    decreto
          ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, nonche' di  dottorato
          di  ricerca,  o  diploma  di  specializzazione,  conseguito
          presso  le  scuole  di  specializzazione  individuale   con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
          concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'
          e della ricerca, o master  di  secondo  livello  conseguito
          presso universita' italiane  o  straniere  dopo  la  laurea
          magistrale.  Al  corso-concorso  possono  essere   ammessi,
          altresi',   i   dipendenti   di   ruolo   delle   pubbliche
          amministrazioni,   muniti   di   laurea   specialistica   o
          magistrale, che abbiano  compiuto  almeno  cinque  anni  di
          servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle
          quali e' richiesto il possesso della laurea. 
                3. Il corso-concorso ha  la  durata  di  dodici  mesi
          comprensivi  di   un   periodo   di   applicazione   presso
          amministrazioni pubbliche,  uffici  amministrativi  di  uno
          Stato dell'Unione europea o di un organismo  comunitario  o
          internazionale, secondo modalita' determinate  dal  decreto
          di cui all'art. 28, comma 5, del decreto legislativo n. 165
          del  2001,  nell'ambito  degli  ordinari  stanziamenti   di
          bilancio. Durante la partecipazione al corso e nel  periodo
          di applicazione e' corrisposta una borsa di studio a carico
          della Scuola nazionale dell'amministrazione. 
                4. La percentuale sui posti di dirigente  disponibili
          riservata al corso-concorso di cui  al  comma  2  non  puo'
          essere inferiore al cinquanta per cento. 
                5. Al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
          settembre  2004,  n.  272,  sono  apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  a) l'art. 2 e' abrogato; 
                  b)  all'art.   3   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                    1)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:
          "Concorso pubblico per titoli ed esami"; 
                    2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
                    "1. L'accesso alla qualifica di  dirigente  nelle
          amministrazioni ed enti di cui all'art. 1, comma 1, avviene
          per concorso pubblico per titoli ed  esami,  indetto  dalle
          singole  amministrazioni,  nella  percentuale  massima  del
          cinquanta per cento dei posti da ricoprire."; 
                    3) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
                    "2-bis. Con decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri sono stabiliti i titoli valutabili nell'ambito
          del concorso di  cui  al  comma  1  ed  il  valore  massimo
          assegnabile ad ognuno di essi nell'ambito  della  procedura
          concorsuale. Il valore  complessivo  dei  titoli  non  puo'
          superare il quaranta per cento della votazione  finale  del
          candidato."; 
                  c) all'art. 5, comma 1,  le  parole:  "Il  concorso
          pubblico per esami" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Il
          concorso pubblico per titoli ed esami"; 
                  d) all'art. 5, comma  5,  dopo  le  parole:  "prova
          orale" sono aggiunte le seguenti: ", nonche'  il  punteggio
          conseguito all'esito della valutazione dei titoli"; 
                  e) all'art. 6, comma  1,  dopo  le  parole:  "dalla
          Scuola  superiore  della  pubblica  amministrazione"   sono
          inserite le seguenti: "su delibera  conforme  del  Comitato
          per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione"; 
                  f) all'art. 6, comma  2,  dopo  le  parole:  "dalla
          Scuola  superiore  della  pubblica  amministrazione"   sono
          inserite le seguenti: "su delibera  conforme  del  Comitato
          per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione"; 
                  g) l'art. 7 e' sostituito dal seguente: 
                    "Art. 7 (Corso-concorso selettivo  di  formazione
          dirigenziale). - 1. L'accesso alla qualifica  di  dirigente
          nelle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1,  per  una
          percentuale non inferiore al cinquanta per cento dei  posti
          da  ricoprire,  avviene  per  corso-concorso  selettivo  di
          formazione     bandito     dalla      Scuola      nazionale
          dell'amministrazione."; 
                  h) l'art. 10 e' sostituito dal seguente: 
                    "Art. 10 (Graduatoria  del  concorso).  -  1.  Al
          corso-concorso di formazione dirigenziale  sono  ammessi  i
          candidati utilmente inseriti nella graduatoria del concorso
          di  ammissione  entro  il  limite  del  numero  dei   posti
          disponibili di cui all'art.  7,  comma  1,  maggiorato  del
          venti per cento. 
                    2. La  graduatoria  di  merito  del  concorso  di
          ammissione   al   corso-concorso   e'   predisposta   dalla
          commissione  esaminatrice  in  base  al  punteggio   finale
          conseguito da ciascun candidato, costituito dalla somma dei
          voti di ciascuna delle prove scritte e dal voto della prova
          orale. A parita' di merito trovano applicazione le  vigenti
          disposizioni  in  materia  di  titoli  di  preferenza.   La
          graduatoria  di  merito  e'  approvata  con   decreto   del
          Presidente della Scuola nazionale  dell'amministrazione  ed
          e' pubblicata sul sito internet della stessa Scuola.  Della
          pubblicazione viene dato avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
          della Repubblica italiana."; 
                  i) l'art. 11 e' sostituito dal seguente: 
                    "Art. 11  (Commissioni  esaminatrici).  -  1.  Le
          commissioni esaminatrici del concorso per  l'ammissione  al
          corso-concorso e degli esami di cui agli articoli 13 e  14,
          sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          ministri."; 
                  l) l'art. 12 e' sostituito dal seguente: 
                    "Art. 12 (Modalita' di svolgimento dei corsi).  -
          1.  Con  decreto  del  Presidente  della  Scuola  nazionale
          dell'amministrazione,  d'intesa  con  il  Comitato  per  il
          coordinamento delle scuole  pubbliche  di  formazione  sono
          stabilite  le  modalita'  di  svolgimento  della  fase   di
          formazione generale del corso-concorso della durata di otto
          mesi, della  valutazione  continua,  dell'esame  conclusivo
          della  fase  di  formazione  specialistica   e   dell'esame
          finale."; 
                  m) l'art. 13 e' sostituito dal seguente: 
                    "Art.   13   (Valutazione   continua   ed   esame
          conclusivo della fase di formazione  generale).  -  1.  Gli
          allievi che conseguono nella valutazione continua una media
          delle votazioni pari almeno a  ottanta  su  cento  accedono
          all'esame conclusivo della  fase  di  formazione  generale.
          Superano  l'esame  gli  allievi   che   si   collocano   in
          graduatoria  nel  limite  dei   posti   di   dirigente   in
          concorso."; 
                  n) l'art. 14 e' sostituito dal seguente: 
                    "Art. 14 (Formazione  specialistica).  -  1.  Gli
          allievi che superano l'esame di  cui  all'art.  13  vengono
          assegnati  alle  amministrazioni  di  destinazione,  scelte
          sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine della
          graduatoria  di  merito,  per  svolgere   un   periodo   di
          formazione specialistica di quattro mesi. Il  Comitato  per
          il  coordinamento  delle  scuole  pubbliche  di  formazione
          provvede  all'organizzazione  del  periodo  di   formazione
          specialistica tramite le Scuole di riferimento per  singolo
          Ministero o,  in  mancanza,  tramite  la  Scuola  nazionale
          dell'amministrazione. 
                    2.  A  conclusione  del  periodo  di   formazione
          specialistica  gli  allievi  sostengono  un  esame  finale.
          Superano l'esame finale  gli  allievi  che  conseguono  una
          votazione di almeno ottanta su cento."; 
                  o) l'art. 15 e' sostituito dal seguente: 
                    "Art. 15 (Graduatoria finale del corso-concorso).
          - 1.  Le  graduatorie  dei  vincitori  sono  approvate  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che viene
          pubblicato sui siti internet delle scuole di formazione  di
          cui all'art. 14, comma 1, e della Presidenza del  Consiglio
          dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.  Della
          pubblicazione viene dato avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
          della Repubblica italiana. 
                    2. La Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  -
          Dipartimento    della    funzione     pubblica     provvede
          all'assegnazione  dei  vincitori  alle  amministrazioni  di
          destinazione."; 
                  p) l'art. 16 e' sostituito dal seguente: 
                    "Art. 16 (Trattamento economico degli allievi). -
          1. Agli allievi del corso-concorso selettivo non dipendenti
          pubblici   la   Scuola    nazionale    dell'amministrazione
          corrisponde   una   borsa   di    studio    stabilita    in
          millecinquecento euro mensili al netto degli oneri  fiscali
          e previdenziali, rivalutata secondo l'indice  ISTAT-FOI  ad
          inizio di ciascun corso. L'importo della  borsa  di  studio
          corrisposto  dalla  Scuola  nazionale  dell'amministrazione
          sara'  rimborsato  dall'amministrazione   di   destinazione
          finale. 
                    2.  Agli  allievi  del  corso-concorso  selettivo
          dipendenti    pubblici    e'    corrisposto,     a     cura
          dell'amministrazione  di   appartenenza,   il   trattamento
          economico  in  godimento,  senza   alcun   trattamento   di
          missione.   L'importo    corrisposto    sara'    rimborsato
          dall'amministrazione   di   destinazione   del   dipendente
          all'amministrazione  che  lo  ha  anticipato.  Qualora   il
          trattamento  economico  del  dipendente  sia  inferiore   a
          millecinquecento  euro   mensili,   la   Scuola   nazionale
          dell'amministrazione corrisponde un'integrazione. 
                    3.  Gli  allievi  del  corso-concorso   selettivo
          dipendenti pubblici sono  collocati  a  disposizione  della
          Scuola nazionale dell'amministrazione con il riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti di legge."; 
                  q) le  parole:  "Scuola  Superiore  della  Pubblica
          Amministrazione", ovunque ricorrano, sono sostituite  dalle
          seguenti: "Scuola Nazionale dell'Amministrazione".». 
              - Si riporta l'art. 19, del citato decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165: 
                «Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali  -  Art.
          19 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come  sostituito
          prima dall'art. 11 del decreto legislativo n. 546 del  1993
          e poi dall'art. 13 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e
          successivamente  modificato   dall'art.   5   del   decreto
          legislativo n. 387 del 1998). - 1. Ai fini del conferimento
          di ciascun  incarico  di  funzione  dirigenziale  si  tiene
          conto, in relazione  alla  natura  e  alle  caratteristiche
          degli  obiettivi  prefissati  ed  alla  complessita'  della
          struttura interessata, delle attitudini e  delle  capacita'
          professionali  del   singolo   dirigente,   dei   risultati
          conseguiti   in    precedenza    nell'amministrazione    di
          appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
          competenze   organizzative   possedute,    nonche'    delle
          esperienze di direzione eventualmente maturate  all'estero,
          presso il settore privato o  presso  altre  amministrazioni
          pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico.
          Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
          diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile. 
                1-bis.  L'amministrazione  rende  conoscibili,  anche
          mediante  pubblicazione  di  apposito   avviso   sul   sito
          istituzionale, il  numero  e  la  tipologia  dei  posti  di
          funzione  che  si  rendono  disponibili   nella   dotazione
          organica  ed   i   criteri   di   scelta;   acquisisce   le
          disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta. 
                1-ter.  Gli  incarichi  dirigenziali  possono  essere
          revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di  cui
          all'art. 21, comma 1, secondo periodo. 
                2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          sono  conferiti  secondo  le  disposizioni   del   presente
          articolo.   Con   il    provvedimento    di    conferimento
          dell'incarico,  ovvero  con  separato   provvedimento   del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  del  Ministro
          competente per gli  incarichi  di  cui  al  comma  3,  sono
          individuati l'oggetto  dell'incarico  e  gli  obiettivi  da
          conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani  e  ai
          programmi definiti dall'organo di vertice nei  propri  atti
          di indirizzo e alle eventuali modifiche  degli  stessi  che
          intervengano nel corso  del  rapporto,  nonche'  la  durata
          dell'incarico, che deve  essere  correlata  agli  obiettivi
          prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
          anni ne' eccedere il termine  di  cinque  anni.  La  durata
          dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se  coincide
          con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
          a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono  rinnovabili.
          Al provvedimento di conferimento  dell'incarico  accede  un
          contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
          trattamento economico, nel rispetto dei  principi  definiti
          dall'art. 24. E' sempre ammessa la risoluzione  consensuale
          del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente
          della seconda fascia di incarichi  di  uffici  dirigenziali
          generali o di funzioni equiparate, la durata  dell'incarico
          e' pari a tre  anni.  Resta  fermo  che  per  i  dipendenti
          statali titolari di incarichi di funzioni  dirigenziali  ai
          sensi del  presente  articolo,  ai  fini  dell'applicazione
          dell'art. 43, comma 1, del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  dicembre  1973,  n.  1092,   e   successive
          modificazioni,   l'ultimo    stipendio    va    individuato
          nell'ultima    retribuzione    percepita    in    relazione
          all'incarico  svolto.  Nell'ipotesi  prevista   dal   terzo
          periodo del presente comma, ai fini della liquidazione  del
          trattamento di fine servizio, comunque denominato,  nonche'
          dell'applicazione dell'art. 43, comma 1,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,  n.  1092,  e
          successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato
          nell'ultima retribuzione percepita prima  del  conferimento
          dell'incarico avente durata inferiore a tre anni. 
                3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
          gli incarichi di direzione di strutture articolate al  loro
          interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
          equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro competente, a  dirigenti
          della prima fascia dei ruoli di  cui  all'art.  23  o,  con
          contratto a tempo determinato, a persone in possesso  delle
          specifiche  qualita'  professionali  e  nelle   percentuali
          previste dal comma 6. 
                4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di  livello
          generale sono conferiti  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro
          competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
          all'art. 23 o, in misura non  superiore  al  70  per  cento
          della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
          ai  medesimi  ruoli   ovvero,   con   contratto   a   tempo
          determinato,  a  persone  in  possesso   delle   specifiche
          qualita' professionali richieste dal comma 6. 
                4-bis. I criteri di conferimento degli  incarichi  di
          funzione dirigenziale di  livello  generale,  conferiti  ai
          sensi del comma 4  del  presente  articolo,  tengono  conto
          delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7. 
                5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
          dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio  di
          livello dirigenziale generale, ai  dirigenti  assegnati  al
          suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c). 
                5-bis.  Ferma  restando  la  dotazione  effettiva  di
          ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi  da
          1   a   5   possono   essere   conferiti,    da    ciascuna
          amministrazione, anche  a  dirigenti  non  appartenenti  ai
          ruoli  di  cui  all'art.  23,  purche'   dipendenti   delle
          amministrazioni di cui  all'art.  1,  comma  2,  ovvero  di
          organi costituzionali,  previo  collocamento  fuori  ruolo,
          aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
          secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di  cui  ai
          commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il  limite
          del 15 per cento della  dotazione  organica  dei  dirigenti
          appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo
          art. 23 e del 10 per  cento  della  dotazione  organica  di
          quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti  limiti
          percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
          ad un massimo del 25 e del 18 per  cento,  con  contestuale
          diminuzione delle corrispondenti  percentuali  fissate  dal
          comma 6. 
                5-ter. I criteri di conferimento degli  incarichi  di
          direzione degli uffici di livello  dirigenziale,  conferiti
          ai sensi del comma 5 del presente articolo,  tengono  conto
          delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7. 
                6. Gli incarichi di cui ai commi da  1  a  5  possono
          essere conferiti, da  ciascuna  amministrazione,  entro  il
          limite del  10  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui
          all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica  di
          quelli  appartenenti   alla   seconda   fascia,   a   tempo
          determinato ai soggetti indicati  dal  presente  comma.  La
          durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere,  per
          gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3  e
          4, il termine di tre anni, e, per gli  altri  incarichi  di
          funzione dirigenziale, il  termine  di  cinque  anni.  Tali
          incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
          a  persone  di  particolare  e  comprovata   qualificazione
          professionale,     non      rinvenibile      nei      ruoli
          dell'Amministrazione,  che  abbiano  svolto  attivita'   in
          organismi  ed  enti  pubblici  o  privati  ovvero   aziende
          pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno  un
          quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o   che   abbiano
          conseguito una particolare specializzazione  professionale,
          culturale  e  scientifica   desumibile   dalla   formazione
          universitaria   e   postuniversitaria,   da   pubblicazioni
          scientifiche e da concrete esperienze  di  lavoro  maturate
          per almeno un  quinquennio,  anche  presso  amministrazioni
          statali,  ivi  comprese   quelle   che   conferiscono   gli
          incarichi, in posizioni funzionali previste  per  l'accesso
          alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
          della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
          degli avvocati e procuratori dello  Stato.  Il  trattamento
          economico  puo'  essere   integrato   da   una   indennita'
          commisurata alla  specifica  qualificazione  professionale,
          tenendo conto della  temporaneita'  del  rapporto  e  delle
          condizioni di mercato relative alle  specifiche  competenze
          professionali. Per il periodo di  durata  dell'incarico,  i
          dipendenti delle pubbliche amministrazioni  sono  collocati
          in   aspettativa   senza   assegni,   con    riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio.  La  formazione  universitaria
          richiesta dal presente comma non puo' essere  inferiore  al
          possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
          diploma  di   laurea   conseguito   secondo   l'ordinamento
          didattico previgente al regolamento di cui al  decreto  del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. 
                6-bis. Fermo restando il contingente complessivo  dei
          dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente  derivante
          dall'applicazione delle percentuali previste dai  commi  4,
          5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
          decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore,  se
          esso e' uguale o superiore a cinque. 
                6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle
          amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2. 
                6-quater. Per gli enti di ricerca di cui  all'art.  8
          del regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il  numero
          complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del  comma
          6  e'  elevato  rispettivamente  al  20  per  cento   della
          dotazione organica dei dirigenti  appartenenti  alla  prima
          fascia e al 30  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla seconda  fascia,  a  condizione
          che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al  comma
          6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica  di
          ricercatore o tecnologo previa selezione interna  volta  ad
          accertare il possesso di comprovata esperienza  pluriennale
          e  specifica  professionalita'  da   parte   dei   soggetti
          interessati   nelle    materie    oggetto    dell'incarico,
          nell'ambito  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente. 
                7. 
                8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di  cui  al
          comma 3 cessano  decorsi  novanta  giorni  dal  voto  sulla
          fiducia al Governo. 
                9. Degli incarichi di cui ai commi  3  e  4  e'  data
          comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
          deputati, allegando una scheda relativa ai titoli  ed  alle
          esperienze professionali dei soggetti prescelti. 
                10.  I  dirigenti  ai  quali  non  sia  affidata   la
          titolarita' di uffici dirigenziali svolgono,  su  richiesta
          degli  organi  di  vertice  delle  amministrazioni  che  ne
          abbiano  interesse,  funzioni  ispettive,  di   consulenza,
          studio e  ricerca  o  altri  incarichi  specifici  previsti
          dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i  collegi  di
          revisione  degli  enti  pubblici   in   rappresentanza   di
          amministrazioni ministeriali. 
                11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per
          il  Ministero  degli   affari   esteri   nonche'   per   le
          amministrazioni che esercitano  competenze  in  materia  di
          difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di  giustizia,
          la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
          differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti. 
                12. Per il personale di cui all'art. 3, comma  1,  il
          conferimento  degli  incarichi  di  funzioni   dirigenziali
          continuera'  ad  essere  regolato  secondo   i   rispettivi
          ordinamenti di settore. Restano ferme  le  disposizioni  di
          cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246. 
                12-bis.  Le  disposizioni   del   presente   articolo
          costituiscono norme non derogabili dai contratti o  accordi
          collettivi.». 
              - Si riporta l'art. 1, comma 4, lettera e), della legge
          6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione  e
          la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'  nella
          pubblica amministrazione): 
                «Art.  1  (Disposizioni  per  la  prevenzione  e   la
          repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'   nella
          pubblica amministrazione). - (Omissis). 
                4. Il Dipartimento  della  funzione  pubblica,  anche
          secondo  linee   di   indirizzo   adottate   dal   Comitato
          interministeriale istituito e disciplinato con decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri: 
                  a)  coordina  l'attuazione   delle   strategie   di
          prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalita'
          nella  pubblica   amministrazione   elaborate   a   livello
          nazionale e internazionale; 
                  b) promuove e definisce norme e metodologie  comuni
          per la  prevenzione  della  corruzione,  coerenti  con  gli
          indirizzi, i programmi e i progetti internazionali; 
                  c); 
                  d) definisce modelli standard delle informazioni  e
          dei dati occorrenti per il  conseguimento  degli  obiettivi
          previsti  dalla  presente  legge,  secondo  modalita'   che
          consentano la loro gestione ed analisi informatizzata; 
                  e) definisce criteri per  assicurare  la  rotazione
          dei dirigenti  nei  settori  particolarmente  esposti  alla
          corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni
          e cumuli di  incarichi  nominativi  in  capo  ai  dirigenti
          pubblici, anche esterni. 
                  (Omissis).». 
              - Per i riferimenti al decreto legislativo  27  ottobre
          2009, n. 150, si veda nelle note alle premesse.