Art. 11 Dirigenti generali 1. Alle due Direzioni generali in cui e' strutturata l'Agenzia sono preposti due dirigenti di livello generale. 2. I dirigenti generali sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, sentito il direttore dell'Agenzia. Ai fini del conferimento degli incarichi ai dirigenti generali si applica il principio di rotazione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera e), della legge n. 190 del 2012. 3. Ciascun dirigente generale sovrintende all'attivita' di tutti gli uffici ricompresi nella Direzione generale di competenza, assicurando il coordinamento operativo degli uffici sottoposti ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 165 del 2001. In particolare il dirigente generale: a) da' attuazione a ogni misura e iniziativa diretta ad attuare gli indirizzi generali, gestionali, tecnici ed amministrativi fissati dal direttore ed e' responsabile dei risultati degli uffici ad esso assegnati; b) sovrintende ad ogni aspetto organizzativo dell'attivita' istituzionale della Direzione generale di competenza, coordinando e assicurando il raggiungimento degli obiettivi degli uffici della propria Direzione generale; c) cura la predisposizione dello schema e la relativa istruttoria di tutti gli atti attribuiti alla competenza del direttore e del Comitato direttivo; d) firma gli atti di competenza, anche secondo le deleghe e le attribuzioni del direttore; e) informa il direttore e il Comitato direttivo su ogni questione o atto per il quale gli venga da questi espressamente richiesto qualsiasi tipo di informativa; f) dispone per la trattazione degli atti di competenza della Direzione generale cui e' preposto; g) puo' attribuire specifici compiti, poteri e responsabilita' ai dirigenti sottoposti, nonche' delegare specifiche funzioni; h) garantisce, nel rispetto delle procedure interne, la corretta tenuta del carteggio e la puntuale assegnazione e trattazione degli atti di propria competenza; i) relaziona annualmente sull'efficacia dei sistemi di sicurezza adottati dai gestori delle infrastrutture sulla base dello stato di attuazione delle misure e degli adeguamenti previsti dalla normativa ed avuto riguardo della coerenza dei piani di manutenzione con le risultanze delle verifiche effettuate dai propri uffici nonche' di quelle presenti nelle banche dati. 4. Il dirigente generale predispone, per la parte di competenza, una relazione annuale delle attivita' svolte, che contiene eventuali proposte migliorative delle performance della Direzione generale e degli uffici a lui preposti, tenendo conto delle indicazioni formulate dai dirigenti sottoposti. 5. Il dirigente generale adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti indifferibili necessari a garantire la sicurezza dell'esercizio delle infrastrutture di competenza della propria Direzione generale e ne informa tempestivamente il direttore per la successiva ratifica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 13 febbraio 2020 Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti De Micheli Il Ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri Il Ministro per la pubblica amministrazione Dadone Visto, il Guardasigilli: Bonafede Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2020 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1162
Note all'art. 11: - Per il testo dell'art. 1, comma 4, lettera e), della legge 6 novembre 2012, n. 190, si veda nelle note all'art. 10. - Si riporta l'art. 16 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: «Art. 16 (Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali - Art. 16 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 9 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 11 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 4 del decreto legislativo n. 387 del 1998). - 1. I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri: a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro, nelle materie di sua competenza; a-bis) propongono le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4; b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilita' di specifici progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali; c) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale; d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti; d-bis) adottano i provvedimenti previsti dall'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni; e) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'art. 21; f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dall'art. 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979, n. 103; g) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e rispondono ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza; h) svolgono le attivita' di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro; i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti; l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive dell'organo di direzione politica, sempreche' tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio o organo; l-bis) concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti; l-ter) forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attivita' nell'ambito delle quali e' piu' elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo; l-quater) provvedono al monitoraggio delle attivita' nell'ambito delle quali e' piu' elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva. 2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali riferiscono al Ministro sull'attivita' da essi svolta correntemente e in tutti i casi in cui il Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno. 3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma 1 puo' essere conferito anche a dirigenti preposti a strutture organizzative comuni a piu' amministrazioni pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi, progetti e gestioni. 4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui al presente articolo non sono suscettibili di ricorso gerarchico. 5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al cui vertice e' preposto un segretario generale, capo dipartimento o altro dirigente comunque denominato, con funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello generale, ne definiscono i compiti ed i poteri.».