Art. 2 Principi 1. L'organizzazione dell'Agenzia si ispira ai seguenti principi di funzionamento: a) autonomia e responsabilizzazione in relazione al corretto uso delle risorse, al migliore conseguimento dei risultati attesi ed al massimo livello di adesione ai principi, ai valori e alla missione dell'Agenzia; b) ottimale valorizzazione del personale, attraverso la corretta valutazione dei risultati dallo stesso conseguiti, anche in stretto collegamento con la performance organizzativa raggiunta dall'Agenzia, in applicazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti e garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed ai lavoratori; c) economicita', efficienza e razionale impiego delle risorse disponibili; d) semplificazione dei processi di lavoro, chiarezza degli obiettivi assegnati, efficacia delle soluzioni organizzative da adottare, privilegiando il lavoro per processi e la gestione per progetti in relazione alle attivita' di particolare rilevanza e complessita'; e) flessibilita' e orientamento all'innovazione tecnologica posta a supporto dei processi gestionali, al fine di garantire la massima efficacia, efficienza, economicita' gestionali ai fini del raggiungimento degli obiettivi strategici dell'Agenzia; f) imparzialita' e trasparenza dell'azione amministrativa, garantendo la piu' ampia conoscibilita' e l'accesso agli atti e documenti detenuti dalla stessa, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; g) contrasto alle situazioni di conflitto di interessi e ai fenomeni di corruzione ai sensi delle disposizioni della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Note all'art. 2: - Per i riferimenti al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti alla legge 6 novembre 2012, n. 190, si veda nelle note alle premesse.