Art. 3 
 
                       Struttura organizzativa 
 
  1. Per l'espletamento dei compiti ad  essa  attribuiti,  l'Agenzia,
della quale il direttore dirige la struttura ed e' responsabile della
gestione e dell'attuazione delle  direttive  impartite  dal  Ministro
vigilante, e' articolata come segue: 
    a) una direzione di livello dirigenziale generale  competente  ad
esercitare le funzioni in materia di sicurezza delle ferrovie; 
    b) una direzione di livello dirigenziale generale  competente  ad
esercitare le funzioni in materia di sicurezza  delle  infrastrutture
stradali e  autostradali,  sicurezza  delle  gallerie  situate  sulle
strade appartenenti anche alla rete stradale transeuropea e sicurezza
sui sistemi di trasporto rapido di massa; 
    c) un settore di staff, competente ad esercitare le  funzioni  in
materia di affari generali, legali, finanza e controllo; 
    d) una segreteria tecnica di livello dirigenziale non generale di
diretto supporto al direttore. 
  2.  Con   atti   regolamentari   approvati   dal   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con  i  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e dell'economia e delle  finanze,  ai  sensi
dell'articolo 12, comma  10,  del  decreto-legge,  si  provvede  alla
definizione degli uffici e alla attribuzione  dei  relativi  compiti,
nonche'   all'individuazione   delle   articolazioni    territoriali,
dipendenti dalle direzioni di cui alle lettere a) e b) del  comma  1,
aventi sede rispettivamente a Firenze e a Genova. 
  3. L'Agenzia costituisce centro di  responsabilita'  amministrativa
ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7  agosto  1997,  n.
279. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per il testo dell'art. 12 del citato decreto-legge 28
          settembre 2018, n. 109, si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta l'art. 3 del citato decreto legislativo  7
          agosto 1997, n. 279: 
                «Art. 3 (Gestione del bilancio). - 1. Contestualmente
          all'entrata in  vigore  della  legge  di  approvazione  del
          bilancio il Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con
          le amministrazioni interessate,  provvede  a  ripartire  le
          unita' previsionali di base  in  capitoli,  ai  fini  della
          gestione e della rendicontazione. 
                2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione
          della  legge  di  bilancio,   assegnano,   in   conformita'
          dell'art. 14 del  citato  decreto  legislativo  3  febbraio
          1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni,  le
          risorse  ai  dirigenti  generali  titolari  dei  centri  di
          responsabilita' delle  rispettive  amministrazioni,  previa
          definizione degli obiettivi che  l'amministrazione  intende
          perseguire e indicazione del  livello  dei  servizi,  degli
          interventi  e   dei   programmi   e   progetti   finanziati
          nell'ambito  dello  stato  di  previsione.  Il  decreto  di
          assegnazione delle risorse e'  comunicato  alla  competente
          ragioneria anche ai fini della rilevazione e del  controllo
          dei costi, e alla Corte dei conti. 
                3.  Il  titolare  del   centro   di   responsabilita'
          amministrativa e' il  responsabile  della  gestione  e  dei
          risultati  derivanti  dall'impiego  delle  risorse   umane,
          finanziarie e strumentali assegnate. 
                4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri  di
          spesa   nell'ambito   delle   risorse   assegnate,   e   di
          acquisizione delle entrate; individua i  limiti  di  valore
          delle spese che i  dirigenti  possono  impegnare  ai  sensi
          dell'art. 16 del decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.
          29, e successive modificazioni ed integrazioni. 
                5. Variazioni compensative possono  essere  disposte,
          su  proposta  del  dirigente  generale  responsabile,   con
          decreti del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito
          della medesima unita' previsionale di base.  I  decreti  di
          variazione   sono   comunicati,    anche    con    evidenze
          informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e  della
          programmazione economica per il  tramite  della  competente
          ragioneria,   nonche'   alle    Commissioni    parlamentari
          competenti e alla Corte dei conti.».