Art. 3 Struttura organizzativa 1. Per l'espletamento dei compiti ad essa attribuiti, l'Agenzia, della quale il direttore dirige la struttura ed e' responsabile della gestione e dell'attuazione delle direttive impartite dal Ministro vigilante, e' articolata come segue: a) una direzione di livello dirigenziale generale competente ad esercitare le funzioni in materia di sicurezza delle ferrovie; b) una direzione di livello dirigenziale generale competente ad esercitare le funzioni in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, sicurezza delle gallerie situate sulle strade appartenenti anche alla rete stradale transeuropea e sicurezza sui sistemi di trasporto rapido di massa; c) un settore di staff, competente ad esercitare le funzioni in materia di affari generali, legali, finanza e controllo; d) una segreteria tecnica di livello dirigenziale non generale di diretto supporto al direttore. 2. Con atti regolamentari approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del decreto-legge, si provvede alla definizione degli uffici e alla attribuzione dei relativi compiti, nonche' all'individuazione delle articolazioni territoriali, dipendenti dalle direzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, aventi sede rispettivamente a Firenze e a Genova. 3. L'Agenzia costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
Note all'art. 3: - Per il testo dell'art. 12 del citato decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta l'art. 3 del citato decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279: «Art. 3 (Gestione del bilancio). - 1. Contestualmente all'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate, provvede a ripartire le unita' previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione. 2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, assegnano, in conformita' dell'art. 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di responsabilita' delle rispettive amministrazioni, previa definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli interventi e dei programmi e progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di assegnazione delle risorse e' comunicato alla competente ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo dei costi, e alla Corte dei conti. 3. Il titolare del centro di responsabilita' amministrativa e' il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate. 4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di spesa nell'ambito delle risorse assegnate, e di acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. 5. Variazioni compensative possono essere disposte, su proposta del dirigente generale responsabile, con decreti del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito della medesima unita' previsionale di base. I decreti di variazione sono comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il tramite della competente ragioneria, nonche' alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti.».