Art. 5 Direzione generale per la sicurezza delle ferrovie 1. La Direzione generale per la sicurezza delle ferrovie svolge, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto-legge, i compiti e le funzioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2019, nonche' i compiti assegnati sui sistemi di trasporto rapido di massa ai sensi dell'articolo 12, comma 4-quater, del decreto-legge. 2. La Direzione generale di cui al comma 1 e' articolata in quattro aree di seguito indicate: a) area norme di esercizio e standard tecnici; b) area autorizzazioni e certificazioni; c) area ispettorato e controlli; d) area adeguamento e sviluppo sistemi di gestione della sicurezza ferroviaria. 3. Nell'ambito della dotazione organica di cui alla tabella A allegata al presente regolamento, le quattro aree di cui al comma 2 si articolano, come indicato ai commi da 4 a 7, in un totale di diciassette uffici di livello dirigenziale non generale. 4. L'area norme di esercizio e standard tecnici e' articolata in quattro uffici e svolge le funzioni di competenza dell'Agenzia nei seguenti ambiti di attivita': a) norme, standard, prescrizioni e disposizioni in materia di condotta, movimento dei treni e sicurezza del trasporto ferroviario; b) formazione per il personale dell'esercizio ferroviario addetto a mansioni di sicurezza, nonche' qualificazione tecnica del personale e di organismi operanti nel settore della sicurezza; c) norme e standard tecnici; d) rapporti con le istituzioni nazionali e internazionali in coordinamento con gli uffici di staff di cui all'articolo 7; e) sviluppo di componenti, applicazioni, impianti e sottosistemi ferroviari; f) studio, ricerca e approfondimento in materia di sicurezza del trasporto ferroviario; g) verifica ed omologazione di componenti, applicazioni, impianti e sottosistemi ferroviari. 5. L'area autorizzazioni e certificazioni e' articolata in quattro uffici e svolge le funzioni di competenza dell'Agenzia nei seguenti ambiti di attivita': a) autorizzazione alla messa in servizio - veicoli complessi a composizione bloccata e AV e veicoli convenzionali, da manovra e mezzi d'opera; b) certificazioni ed autorizzazioni di sicurezza; c) autorizzazione alla messa in servizio dei sottosistemi strutturali infrastruttura ed energia; d) autorizzazione alla messa in servizio dei sottosistemi strutturali di comando, controllo e segnalamento, nonche' dei sistemi di trasporto rapido di massa ai sensi dell'articolo 12, comma 4-quater, del decreto-legge; e) tenuta del registro di immatricolazione nazionale del materiale rotabile. 6. L'area ispettorato e controlli e' articolata in cinque uffici e svolge le funzioni di competenza dell'Agenzia nei seguenti ambiti di attivita': a) verifica dell'applicazione delle norme, degli standard, delle prescrizioni e delle disposizioni inerenti alla sicurezza ferroviaria da parte degli organismi e delle imprese preposte; b) verifica e controlli relativi a componenti, applicazioni, impianti e sottosistemi di segnalazione e controllo ferroviari; c) verifica sulla regolare immatricolazione del materiale rotabile; d) attivita' di ispezione e vigilanza su componenti, applicazioni, impianti e sottosistemi di segnalazione e controllo con riferimento ai controlli tecnologici sui sistemi di trasporto rapido di massa; e) definizione dei criteri per l'esercizio e attivita' di audit sui sistemi di gestione della sicurezza sulle reti funzionalmente isolate; f) svolgimento di indagini in caso di incidenti ferroviari rilevanti al fine di analizzarne le cause ed individuare le eventuali misure di prevenzione adottabili e mitigative del danno; g) istruttoria dei procedimenti per l'irrogazione delle sanzioni da parte del direttore generale per la sicurezza delle ferrovie in caso di inosservanza delle disposizioni impartite dall'Agenzia. 7. L'area adeguamento e sviluppo sistemi di gestione della sicurezza ferroviaria e' articolata in quattro uffici e svolge le funzioni di competenza dell'Agenzia nei seguenti ambiti di attivita': a) verifica sulle attivita' dei gestori di reti ferroviarie in ordine alla corretta organizzazione ed esecuzione dei monitoraggi sulle opere d'arte e alla predisposizione di idonei programmi di manutenzione, con puntuale aggiornamento delle relative banche dati; b) analisi dei programmi di manutenzione annuali e pluriennali predisposti dai gestori nel rispetto della articolazione interna competente alla manutenzione del patrimonio infrastrutturale e verifiche di coerenza con i risultati delle ispezioni periodiche; c) predisposizione dei programmi di ispezione di concerto con gli uffici territoriali competenti; d) proposte di implementazione dell'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche, di seguito (AINOP), ai sensi dell'articolo 13, comma 7, del decreto-legge; e) collaborazione con universita', istituti ed enti di ricerca nei settori tecnologici di interesse; f) promozione e valutazione degli aspetti relativi ai fattori umani e alla cultura della sicurezza in ambito ferroviario; g) attivita' legate alla diffusione e condivisione dei temi di cultura della sicurezza ferroviaria.
Note all'art. 5: - Per il testo dell'art. 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la Citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze) convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti al decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta l'art. 13 del citato decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109: «Art. 13 (Istituzione dell'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche - AINOP). - 1. E' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche, di seguito - AINOP, formato dalle seguenti sezioni: a) ponti, viadotti e cavalcavia stradali; b) ponti, viadotti e cavalcavia ferroviari; c) strade - archivio nazionale delle strade, di seguito ANS; d) ferrovie nazionali e regionali - metropolitane; e) aeroporti; f) dighe e acquedotti; g) gallerie ferroviarie e gallerie stradali; h) porti e infrastrutture portuali; i) edilizia pubblica. 2. Le sezioni di cui al comma 1 sono suddivise in sottosezioni, ove sono indicati, per ogni opera pubblica: a) i dati tecnici, progettuali e di posizione con analisi storica del contesto e delle evoluzioni territoriali; b) i dati amministrativi riferiti ai costi sostenuti e da sostenere; c) i dati sulla gestione dell'opera anche sotto il profilo della sicurezza; d) lo stato e il grado di efficienza dell'opera e le attivita' di manutenzione ordinaria e straordinaria, compresi i dati relativi al controllo strumentale dei sistemi di ritenuta stradale in acciaio o in cemento; e) la collocazione dell'opera rispetto alla classificazione europea; f) i finanziamenti; g) lo stato dei lavori; h) la documentazione fotografica aggiornata; i) il monitoraggio costante dello stato dell'opera anche con applicativi dedicati, sensori in situ e rilevazione satellitare; l) il sistema informativo geografico per la consultazione, l'analisi e la modellistica dei dati relativi all'opera e al contesto territoriale. 3. Sulla base del principio di unicita' dell'invio di cui agli articoli 3 e 29 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i dati e le informazioni di cui al presente articolo gia' rilevati dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'art. 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, o da altre banche dati pubbliche sono forniti all'AINOP dalla citata BDAP. Il decreto di cui al comma 5 regola le modalita' di scambio delle informazioni tra i due sistemi. 4. Le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, l'ANAS, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., i concessionari autostradali, i concessionari di derivazioni, i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, l'ente nazionale per l'aviazione civile, le autorita' di sistema portuale e logistico, l'Agenzia del demanio e i soggetti che a qualsiasi titolo gestiscono o detengono dati riferiti ad un'opera pubblica o all'esecuzione di lavori pubblici, alimentano l'AINOP con i dati in proprio possesso per la redazione di un documento identificativo, contenente i dati tecnici, amministrativi e contabili, relativi a ciascuna opera pubblica presente sul territorio nazionale. Sulla base dei dati forniti, l'AINOP genera un codice identificativo della singola opera pubblica (IOP), che contraddistingue e identifica in maniera univoca l'opera medesima riportandone le caratteristiche essenziali e distintive quali la tipologia, la localizzazione, l'anno di messa in esercizio e l'inserimento dell'opera nell'infrastruttura. A ciascuna opera pubblica, identificata tramite il Codice IOP, sono riferiti tutti gli interventi di investimento pubblico, realizzativi, manutentivi, conclusi o in fase di programmazione, progettazione, esecuzione, che insistono in tutto o in parte sull'opera stessa, tramite l'indicazione dei rispettivi Codici Unici di Progetto (CUP), di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. L'AINOP, attraverso la relazione istituita fra Codice IOP e CUP, assicura l'interoperabilita' con la BDAP, istituita presso la Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'economia e delle finanze. 5. A decorrere dal 15 dicembre 2018, i soggetti di cui al comma 4 rendono disponibili i servizi informatici di rispettiva titolarita' per la condivisione dei dati e delle informazioni nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante la cooperazione applicativa tra amministrazioni pubbliche, con le modalita' definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'art. 3 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'inserimento e' completato entro e non oltre il 30 aprile 2019 ed e' aggiornato in tempo reale con i servizi di cooperazione applicativa e di condivisione dei dati. 6. Gli enti e le amministrazioni che a qualsiasi titolo esercitano attivita' di vigilanza sull'opera effettuano il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi, identificati con i relativi CUP, insistenti sulle opere pubbliche, identificate con il Codice IOP, e delle relative risorse economico-finanziarie assegnate utilizzando le informazioni presenti nella BDAP, che vengono segnalate dai soggetti titolari degli interventi, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 7. L'AINOP, gestito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e implementato anche sulla base delle indicazioni e degli indirizzi forniti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato e dall'ANSFISA, per la generazione dei codici IOP, per il relativo corredo informativo, per l'integrazione e l'interoperabilita' con le informazioni contenute nella BDAP, tramite il CUP, e per l'integrazione nella Piattaforma digitale nazionale dati di cui all'art. 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' messo a disposizione ed e' consultabile anche in formato open data, con le modalita' definite con il decreto ministeriale indicato al comma 5, prevedendo la possibilita' di raccogliere, mediante apposita sezione, segnalazioni da sottoporre agli enti e amministrazioni che a qualsiasi titolo esercitano attivita' di vigilanza sull'opera. 7-bis. Per le finalita' di cui al comma 7 del presente articolo, al comma 2 dell'art. 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "15 settembre 2019". 8. L'AINOP e' sviluppato tenendo in considerazione la necessita' urgente di garantire un costante monitoraggio dello stato e del grado di efficienza delle opere pubbliche, in particolare per i profili riguardanti la sicurezza, anche tramite le informazioni rivenienti dal Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali di cui all'art. 14. Le informazioni contenute nell'AINOP consentono di pervenire ad una valutazione complessiva sul livello di sicurezza delle opere, per agevolare il processo di programmazione e finanziamento degli interventi di riqualificazione o di manutenzione delle opere stesse e la determinazione del grado di priorita' dei medesimi. 9. Al fine di assistere i lavori di istruttoria della programmazione e del finanziamento degli interventi di riqualificazione o di manutenzione delle opere pubbliche, alla struttura servente del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e alla Ragioneria Generale dello Stato, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, e' garantito l'accesso all'AINOP, tramite modalita' idonee a consentire i citati lavori di istruttoria. 10. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 300.000 per l'anno 2018, euro 1.000.000 per l'anno 2019 e euro 200.000 a decorrere dall'anno 2020, alla quale si provvede ai sensi dell'art. 45.».