Art. 5 
 
                         Direzione generale 
                   per la sicurezza delle ferrovie 
 
  1. La Direzione generale per la sicurezza delle ferrovie svolge, ai
sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto-legge, i  compiti  e  le
funzioni di cui al decreto legislativo n.  50  del  2019,  nonche'  i
compiti assegnati sui sistemi di trasporto rapido di massa  ai  sensi
dell'articolo 12, comma 4-quater, del decreto-legge. 
  2. La Direzione generale di cui al comma 1 e' articolata in quattro
aree di seguito indicate: 
    a) area norme di esercizio e standard tecnici; 
    b) area autorizzazioni e certificazioni; 
    c) area ispettorato e controlli; 
    d)  area  adeguamento  e  sviluppo  sistemi  di  gestione   della
sicurezza ferroviaria. 
  3. Nell'ambito della dotazione  organica  di  cui  alla  tabella  A
allegata al presente regolamento, le quattro aree di cui al  comma  2
si articolano, come indicato ai commi da 4  a  7,  in  un  totale  di
diciassette uffici di livello dirigenziale non generale. 
  4. L'area norme di esercizio e standard tecnici  e'  articolata  in
quattro uffici e svolge le funzioni di  competenza  dell'Agenzia  nei
seguenti ambiti di attivita': 
    a) norme, standard, prescrizioni e  disposizioni  in  materia  di
condotta, movimento dei treni e sicurezza del trasporto ferroviario; 
    b) formazione per il personale dell'esercizio ferroviario addetto
a mansioni di sicurezza, nonche' qualificazione tecnica del personale
e di organismi operanti nel settore della sicurezza; 
    c) norme e standard tecnici; 
    d) rapporti con le  istituzioni  nazionali  e  internazionali  in
coordinamento con gli uffici di staff di cui all'articolo 7; 
    e) sviluppo di componenti, applicazioni, impianti e  sottosistemi
ferroviari; 
    f) studio, ricerca e approfondimento in materia di sicurezza  del
trasporto ferroviario; 
    g) verifica ed omologazione di componenti, applicazioni, impianti
e sottosistemi ferroviari. 
  5. L'area autorizzazioni e certificazioni e' articolata in  quattro
uffici e svolge le funzioni di competenza dell'Agenzia  nei  seguenti
ambiti di attivita': 
    a) autorizzazione alla messa in servizio -  veicoli  complessi  a
composizione bloccata e AV e  veicoli  convenzionali,  da  manovra  e
mezzi d'opera; 
    b) certificazioni ed autorizzazioni di sicurezza; 
    c)  autorizzazione  alla  messa  in  servizio  dei   sottosistemi
strutturali infrastruttura ed energia; 
    d)  autorizzazione  alla  messa  in  servizio  dei   sottosistemi
strutturali di comando, controllo e segnalamento, nonche' dei sistemi
di trasporto  rapido  di  massa  ai  sensi  dell'articolo  12,  comma
4-quater, del decreto-legge; 
    e)  tenuta  del  registro  di  immatricolazione   nazionale   del
materiale rotabile. 
  6. L'area ispettorato e controlli e' articolata in cinque uffici  e
svolge le funzioni di competenza dell'Agenzia nei seguenti ambiti  di
attivita': 
    a) verifica dell'applicazione delle norme, degli standard,  delle
prescrizioni e delle disposizioni inerenti alla sicurezza ferroviaria
da parte degli organismi e delle imprese preposte; 
    b) verifica e  controlli  relativi  a  componenti,  applicazioni,
impianti e sottosistemi di segnalazione e controllo ferroviari; 
    c)  verifica  sulla  regolare  immatricolazione   del   materiale
rotabile; 
    d)  attivita'   di   ispezione   e   vigilanza   su   componenti,
applicazioni, impianti e sottosistemi di segnalazione e controllo con
riferimento ai controlli tecnologici sui sistemi di trasporto  rapido
di massa; 
    e) definizione dei criteri per l'esercizio e attivita'  di  audit
sui sistemi di gestione della  sicurezza  sulle  reti  funzionalmente
isolate; 
    f) svolgimento  di  indagini  in  caso  di  incidenti  ferroviari
rilevanti al fine di analizzarne le cause ed individuare le eventuali
misure di prevenzione adottabili e mitigative del danno; 
    g) istruttoria dei procedimenti per l'irrogazione delle  sanzioni
da parte del direttore generale per la sicurezza  delle  ferrovie  in
caso di inosservanza delle disposizioni impartite dall'Agenzia. 
  7.  L'area  adeguamento  e  sviluppo  sistemi  di  gestione   della
sicurezza ferroviaria e' articolata in quattro  uffici  e  svolge  le
funzioni di competenza dell'Agenzia nei seguenti ambiti di attivita': 
    a) verifica sulle attivita' dei gestori di  reti  ferroviarie  in
ordine alla corretta organizzazione  ed  esecuzione  dei  monitoraggi
sulle opere d'arte e alla  predisposizione  di  idonei  programmi  di
manutenzione, con puntuale aggiornamento delle relative banche dati; 
    b) analisi dei programmi di manutenzione  annuali  e  pluriennali
predisposti dai gestori  nel  rispetto  della  articolazione  interna
competente  alla  manutenzione  del  patrimonio  infrastrutturale   e
verifiche di coerenza con i risultati delle ispezioni periodiche; 
    c) predisposizione dei programmi di ispezione di concerto con gli
uffici territoriali competenti; 
    d)  proposte   di   implementazione   dell'archivio   informatico
nazionale  delle  opere  pubbliche,  di  seguito  (AINOP),  ai  sensi
dell'articolo 13, comma 7, del decreto-legge; 
    e) collaborazione con universita', istituti ed  enti  di  ricerca
nei settori tecnologici di interesse; 
    f) promozione e valutazione degli  aspetti  relativi  ai  fattori
umani e alla cultura della sicurezza in ambito ferroviario; 
    g) attivita' legate alla diffusione e condivisione  dei  temi  di
cultura della sicurezza ferroviaria. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per  il  testo  dell'art.  12  del  decreto-legge  28
          settembre 2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la  Citta'
          di  Genova,  la  sicurezza  della  rete   nazionale   delle
          infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016
          e 2017, il lavoro e le  altre  emergenze)  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 16 novembre  2018,  n.  130,  si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti al decreto  legislativo  14  maggio
          2019, n. 50, si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta l'art.  13  del  citato  decreto-legge  28
          settembre 2018, n. 109: 
                «Art.  13  (Istituzione   dell'archivio   informatico
          nazionale delle opere pubbliche - AINOP). - 1. E' istituito
          presso il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti
          l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche,  di
          seguito - AINOP, formato dalle seguenti sezioni: 
                  a) ponti, viadotti e cavalcavia stradali; 
                  b) ponti, viadotti e cavalcavia ferroviari; 
                  c) strade - archivio  nazionale  delle  strade,  di
          seguito ANS; 
                  d) ferrovie nazionali e regionali - metropolitane; 
                  e) aeroporti; 
                  f) dighe e acquedotti; 
                  g) gallerie ferroviarie e gallerie stradali; 
                  h) porti e infrastrutture portuali; 
                  i) edilizia pubblica. 
                2. Le sezioni di cui al comma  1  sono  suddivise  in
          sottosezioni, ove sono indicati, per ogni opera pubblica: 
                  a) i dati tecnici, progettuali e di  posizione  con
          analisi   storica   del   contesto   e   delle   evoluzioni
          territoriali; 
                  b)  i  dati  amministrativi   riferiti   ai   costi
          sostenuti e da sostenere; 
                  c) i dati sulla gestione dell'opera anche sotto  il
          profilo della sicurezza; 
                  d) lo stato e il grado di efficienza  dell'opera  e
          le attivita' di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,
          compresi i  dati  relativi  al  controllo  strumentale  dei
          sistemi di ritenuta stradale in acciaio o in cemento; 
                  e)  la  collocazione   dell'opera   rispetto   alla
          classificazione europea; 
                  f) i finanziamenti; 
                  g) lo stato dei lavori; 
                  h) la documentazione fotografica aggiornata; 
                  i) il monitoraggio costante dello stato  dell'opera
          anche  con  applicativi  dedicati,  sensori   in   situ   e
          rilevazione satellitare; 
                  l)  il  sistema  informativo  geografico   per   la
          consultazione,  l'analisi  e  la  modellistica   dei   dati
          relativi all'opera e al contesto territoriale. 
                3. Sulla base del principio di unicita' dell'invio di
          cui agli articoli 3 e 29 del codice dei contratti pubblici,
          di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i dati
          e le informazioni di cui al presente articolo gia' rilevati
          dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP)  di
          cui all'art. 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.
          229 e all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  o
          da altre banche dati pubbliche sono forniti all'AINOP dalla
          citata BDAP. Il  decreto  di  cui  al  comma  5  regola  le
          modalita' di scambio delle informazioni tra i due sistemi. 
                4. Le regioni, le Province autonome di  Trento  e  di
          Bolzano, gli enti locali, l'ANAS, Rete Ferroviaria Italiana
          S.p.A., i concessionari autostradali,  i  concessionari  di
          derivazioni, i  Provveditorati  interregionali  alle  opere
          pubbliche, l'ente  nazionale  per  l'aviazione  civile,  le
          autorita' di sistema portuale e  logistico,  l'Agenzia  del
          demanio e i soggetti che a qualsiasi  titolo  gestiscono  o
          detengono   dati   riferiti   ad   un'opera   pubblica    o
          all'esecuzione di lavori pubblici, alimentano l'AINOP con i
          dati in proprio possesso per la redazione di  un  documento
          identificativo, contenente i dati tecnici, amministrativi e
          contabili, relativi a ciascuna opera pubblica presente  sul
          territorio nazionale. Sulla base dei dati forniti,  l'AINOP
          genera  un  codice  identificativo  della   singola   opera
          pubblica  (IOP),  che  contraddistingue  e  identifica   in
          maniera   univoca   l'opera   medesima   riportandone    le
          caratteristiche essenziali e distintive quali la tipologia,
          la  localizzazione,  l'anno  di  messa   in   esercizio   e
          l'inserimento dell'opera  nell'infrastruttura.  A  ciascuna
          opera pubblica, identificata tramite il  Codice  IOP,  sono
          riferiti tutti gli  interventi  di  investimento  pubblico,
          realizzativi,  manutentivi,   conclusi   o   in   fase   di
          programmazione, progettazione, esecuzione, che insistono in
          tutto o in parte sull'opera stessa,  tramite  l'indicazione
          dei rispettivi Codici  Unici  di  Progetto  (CUP),  di  cui
          all'art. 11 della legge 16 gennaio  2003,  n.  3.  L'AINOP,
          attraverso la relazione istituita fra  Codice  IOP  e  CUP,
          assicura l'interoperabilita' con la BDAP, istituita  presso
          la   Ragioneria   Generale   dello   Stato   -    Ministero
          dell'economia e delle finanze. 
                5. A decorrere dal 15 dicembre 2018,  i  soggetti  di
          cui al comma 4 rendono disponibili i servizi informatici di
          rispettiva titolarita' per la condivisione dei dati e delle
          informazioni nel rispetto del decreto legislativo  7  marzo
          2005, n.  82,  mediante  la  cooperazione  applicativa  tra
          amministrazioni pubbliche, con le  modalita'  definite  con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          previa intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
          all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,
          ai sensi dell'art. 3 del medesimo  decreto  legislativo  n.
          281 del 1997, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data
          di entrata in vigore del presente decreto. L'inserimento e'
          completato entro e non  oltre  il  30  aprile  2019  ed  e'
          aggiornato in tempo reale con  i  servizi  di  cooperazione
          applicativa e di condivisione dei dati. 
                6. Gli enti e  le  amministrazioni  che  a  qualsiasi
          titolo  esercitano  attivita'   di   vigilanza   sull'opera
          effettuano il monitoraggio dello stato di attuazione  degli
          interventi, identificati con  i  relativi  CUP,  insistenti
          sulle opere pubbliche, identificate con il  Codice  IOP,  e
          delle  relative  risorse  economico-finanziarie   assegnate
          utilizzando  le  informazioni  presenti  nella  BDAP,   che
          vengono segnalate dai soggetti titolari  degli  interventi,
          ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 
                7.   L'AINOP,    gestito    dal    Ministero    delle
          infrastrutture e dei trasporti, e implementato anche  sulla
          base delle indicazioni  e  degli  indirizzi  forniti  dalla
          Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  dal   Ministero
          dell'economia e delle finanze - Ragioneria  Generale  dello
          Stato e dall'ANSFISA, per la generazione  dei  codici  IOP,
          per il relativo corredo informativo, per  l'integrazione  e
          l'interoperabilita' con  le  informazioni  contenute  nella
          BDAP,  tramite  il  CUP,   e   per   l'integrazione   nella
          Piattaforma digitale nazionale dati di cui all'art.  50-ter
          del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e'  messo  a
          disposizione ed e' consultabile anche in formato open data,
          con le  modalita'  definite  con  il  decreto  ministeriale
          indicato  al  comma  5,  prevedendo  la   possibilita'   di
          raccogliere, mediante  apposita  sezione,  segnalazioni  da
          sottoporre agli enti  e  amministrazioni  che  a  qualsiasi
          titolo esercitano attivita' di vigilanza sull'opera. 
                7-bis. Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  7  del
          presente articolo, al comma 2 dell'art. 50-ter  del  codice
          dell'amministrazione   digitale,   di   cui   al    decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le  parole:  "31  dicembre
          2018" sono sostituite dalle seguenti: "15 settembre 2019". 
                8. L'AINOP e' sviluppato tenendo in considerazione la
          necessita' urgente di garantire  un  costante  monitoraggio
          dello  stato  e  del  grado  di  efficienza   delle   opere
          pubbliche, in particolare  per  i  profili  riguardanti  la
          sicurezza, anche tramite  le  informazioni  rivenienti  dal
          Sistema di monitoraggio dinamico  per  la  sicurezza  delle
          infrastrutture stradali e autostradali di cui all'art.  14.
          Le  informazioni   contenute   nell'AINOP   consentono   di
          pervenire ad una valutazione  complessiva  sul  livello  di
          sicurezza  delle  opere,  per  agevolare  il  processo   di
          programmazione  e   finanziamento   degli   interventi   di
          riqualificazione o di manutenzione delle opere stesse e  la
          determinazione del grado di priorita' dei medesimi. 
                9. Al fine di assistere i lavori di istruttoria della
          programmazione e  del  finanziamento  degli  interventi  di
          riqualificazione o di manutenzione delle  opere  pubbliche,
          alla struttura servente del Comitato interministeriale  per
          la programmazione economica (CIPE),  presso  la  Presidenza
          del Consiglio dei  ministri,  e  alla  Ragioneria  Generale
          dello Stato, presso  il  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze,  e'   garantito   l'accesso   all'AINOP,   tramite
          modalita'  idonee  a  consentire   i   citati   lavori   di
          istruttoria. 
                10. Per l'attuazione delle disposizioni del  presente
          articolo e' autorizzata la spesa di euro 300.000 per l'anno
          2018, euro 1.000.000 per  l'anno  2019  e  euro  200.000  a
          decorrere dall'anno 2020, alla quale si provvede  ai  sensi
          dell'art. 45.».