Art. 6 Direzione generale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, per la sicurezza delle gallerie situate sulle strade appartenenti anche alla rete stradale transeuropea e la sicurezza sui sistemi di trasporto rapido di massa. 1. La Direzione generale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, per la sicurezza delle gallerie situate sulle strade appartenenti anche alla rete stradale transeuropea e per la sicurezza sui sistemi di trasporto rapido di massa e' competente ad esercitare le funzioni di cui all'articolo 12, commi 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 5, del decreto-legge. 2. La Direzione generale di cui al comma 1, si compone di cinque aree, di seguito indicate: a) area normativa e standard tecnici; b) area adeguamento e sviluppo sistemi di gestione della sicurezza; c) area sicurezza delle gallerie stradali e ferroviarie; d) area sistema ispettivo per il controllo delle procedure di monitoraggio delle opere civili; e) area miglioramento degli standard di sicurezza. 3. Nell'ambito della dotazione organica di cui alla tabella A allegata al presente regolamento, le cinque aree di cui al comma 2 si articolano in un totale di diciotto uffici di livello dirigenziale non generale, come indicato dai commi da 4 a 8. 4. L'area normativa e standard tecnici e' articolata in quattro uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni di competenza dell'Agenzia nei seguenti ambiti di attivita': a) analisi dei sistemi di gestione della sicurezza predisposti dai gestori per la verifica delle condizioni strutturali e di programmazione delle manutenzioni delle proprie infrastrutture e predisposizione di linee guida per la standardizzazione dei sistemi di gestione della sicurezza; b) predisposizione della proposta del piano nazionale per l'adeguamento e lo sviluppo delle infrastrutture stradali e autostradali nazionali ai fini del miglioramento degli standard di sicurezza; c) collaborazione con altre strutture ministeriali, universita', istituti ed enti di ricerca nei settori tecnologici di interesse. 5. L'area adeguamento e sviluppo sistemi di gestione della sicurezza e' articolata in quattro uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni di competenza dell'Agenzia nei seguenti ambiti di attivita': a) verifica sulle attivita' dei gestori in ordine alla corretta organizzazione ed esecuzione dei monitoraggi sulle opere d'arte e alla predisposizione di idonei programmi di manutenzione, con puntuale aggiornamento delle relative banche dati; b) analisi dei programmi di manutenzione annuali e pluriennali predisposti dai gestori-concessionari nel rispetto della articolazione interna competente alla manutenzione del patrimonio infrastrutturale e verifiche di coerenza con i risultati delle ispezioni periodiche; c) valutazione della adeguatezza e della coerenza dei programmi di ispezioni di sicurezza predisposti dai soggetti gestori in attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, anche attraverso verifiche sulle attivita' di controllo gia' svolte dai gestori; d) predisposizione dei programmi di ispezione, di concerto con gli uffici territoriali competenti; e) proposte di implementazione dell'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche, di seguito (AINOP), ai sensi dell'articolo 13, comma 7, del decreto-legge. 6. L'area sicurezza delle gallerie stradali e ferroviarie e' articolata in tre uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni di competenza dell'Agenzia nei seguenti ambiti di attivita': a) verifiche sull'applicazione delle norme, degli standard e delle disposizioni inerenti alla sicurezza delle gallerie ferroviarie e stradali, in attuazione della normativa vigente e delle prescrizioni dettate dagli organi competenti in base alla legislazione vigente; b) valutazione dell'adeguatezza dei programmi delle esercitazioni di sicurezza da parte dei gestori delle gallerie, anche mediante la partecipazione alle medesime e successiva analisi dei report finali; c) collaborazione con le Commissioni gallerie stradali e ferroviarie per il monitoraggio dello stato di adeguamento delle infrastrutture e dei relativi impianti; d) proposte di sanzioni in caso di inosservanza delle disposizioni impartite dall'Agenzia; e) svolgimento di indagini in caso di incidenti rilevanti in galleria al fine di analizzarne le cause e individuare le eventuali misure di prevenzione adottabili e mitigative del danno. 7. L'area sistema ispettivo per il controllo delle procedure di monitoraggio delle opere civili e' articolata in cinque uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni di competenza dell'Agenzia nei seguenti ambiti di attivita': a) verifica sull'applicazione da parte dei gestori delle norme, degli standard, delle prescrizioni e delle disposizioni inerenti alla sicurezza, con particolare riferimento ai programmi di manutenzione delle opere civili e impianti di gestione sicurezza delle infrastrutture; b) controlli relativi all'efficacia delle procedure di sicurezza adottati dai gestori delle infrastrutture e dei relativi sistemi tecnologici e degli impianti preposti alla gestione della sicurezza; c) esecuzione di ispezioni ordinarie in ambito stradale e ferroviario secondo il programma concordato con le strutture dell'area adeguamento e sviluppo sistemi di gestione della sicurezza; d) esecuzione delle ispezioni straordinarie sulle opere d'arte in ambito stradale e ferroviario e sui sistemi di gestione delle emergenze adottati dai gestori; e) proposte di sanzioni in caso di inosservanza delle disposizioni impartite dall'Agenzia; f) svolgimento di indagini in caso di incidenti rilevanti al fine di analizzarne le cause e individuare le eventuali misure di prevenzione adottabili e mitigative del danno. 8. L'area miglioramento degli standard di sicurezza e' articolata in due uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni di competenza dell'Agenzia nei seguenti ambiti di attivita': a) attivita' di studio, ricerca e sperimentazione in materia di sicurezza delle opere civili nel settore delle infrastrutture ed elaborazione di proposte di modifiche normative nazionali su componenti o elementi a carattere strutturale e sulle relative norme di progettazione, certificazione e collaudo; b) proposte di implementazione dell'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche, di seguito (AINOP), ai sensi dell'articolo 13, comma 7, del decreto-legge; c) analisi delle ricorrenze incidentali con particolare riguardo alle risultanze ispettive condotte ai sensi del decreto legislativo n. 35 del 2011 e alle evidenze risultanti dalle esercitazioni di sicurezza per la individuazione di proposte di modifica delle procedure di gestione delle emergenze e delle possibili misure mitigative del danno; d) collaborazione con universita', istituti ed enti di ricerca nei settori di interesse.
Note all'art. 6: - Per il testo dell'art. 12 del citato decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta l'art. 6 del decreto legislativo 15 marzo 2011 n. 35 (Attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali): «Art. 6 (Ispezioni di sicurezza art. 6, direttiva 2008/96/CE). - 1. L'organo competente, sulla base di un programma idoneo a garantire adeguati livelli di sicurezza, da adottare entro il 19 dicembre 2011 e da aggiornare con cadenza biennale, al fine di individuare le caratteristiche connesse alla sicurezza stradale e prevenire gli incidenti, effettua ispezioni periodiche sulle strade aperte al traffico soggette all'applicazione del presente decreto. Le ispezioni sono svolte da soggetti inseriti nell'elenco di cui all'art. 4, comma 7. Si applicano i casi di incompatibilita' di cui all'art. 4, comma 7, terzo periodo. 2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 19 dicembre 2011, individua, con proprio decreto, le misure di sicurezza temporanee da applicarsi ai tratti di rete stradale interessati da lavori stradali, fissando le modalita' di svolgimento delle ispezioni volte ad assicurare la corretta applicazione di tale decreto.». - Per il testo dell'art. 13 del citato decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, si veda nelle note all'art. 5. - Per i riferimenti al decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 (Attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali), si veda nelle note alle premesse.