Art. 6 
 
Direzione generale per la sicurezza delle infrastrutture  stradali  e
  autostradali, per la sicurezza delle gallerie situate sulle  strade
  appartenenti anche alla rete stradale transeuropea e  la  sicurezza
  sui sistemi di trasporto rapido di massa. 
 
  1. La Direzione generale  per  la  sicurezza  delle  infrastrutture
stradali e autostradali, per  la  sicurezza  delle  gallerie  situate
sulle strade appartenenti anche alla rete stradale transeuropea e per
la sicurezza sui sistemi di trasporto rapido di massa  e'  competente
ad esercitare le funzioni di cui all'articolo  12,  commi  4,  4-bis,
4-ter, 4-quater e 5, del decreto-legge. 
  2. La Direzione generale di cui al comma 1, si  compone  di  cinque
aree, di seguito indicate: 
    a) area normativa e standard tecnici; 
    b)  area  adeguamento  e  sviluppo  sistemi  di  gestione   della
sicurezza; 
    c) area sicurezza delle gallerie stradali e ferroviarie; 
    d) area sistema ispettivo per il  controllo  delle  procedure  di
monitoraggio delle opere civili; 
    e) area miglioramento degli standard di sicurezza. 
  3. Nell'ambito della dotazione  organica  di  cui  alla  tabella  A
allegata al presente regolamento, le cinque aree di cui al comma 2 si
articolano in un totale di diciotto uffici  di  livello  dirigenziale
non generale, come indicato dai commi da 4 a 8. 
  4. L'area normativa e standard tecnici  e'  articolata  in  quattro
uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le  funzioni  di
competenza dell'Agenzia nei seguenti ambiti di attivita': 
    a) analisi dei sistemi di gestione  della  sicurezza  predisposti
dai gestori  per  la  verifica  delle  condizioni  strutturali  e  di
programmazione delle  manutenzioni  delle  proprie  infrastrutture  e
predisposizione di linee guida per la standardizzazione  dei  sistemi
di gestione della sicurezza; 
    b)  predisposizione  della  proposta  del  piano  nazionale   per
l'adeguamento  e  lo  sviluppo  delle   infrastrutture   stradali   e
autostradali nazionali ai fini del miglioramento  degli  standard  di
sicurezza; 
    c) collaborazione con altre strutture ministeriali,  universita',
istituti ed enti di ricerca nei settori tecnologici di interesse. 
  5.  L'area  adeguamento  e  sviluppo  sistemi  di  gestione   della
sicurezza e' articolata in quattro uffici di livello dirigenziale non
generale e svolge le funzioni di competenza dell'Agenzia nei seguenti
ambiti di attivita': 
    a) verifica sulle attivita' dei gestori in ordine  alla  corretta
organizzazione ed esecuzione dei monitoraggi  sulle  opere  d'arte  e
alla  predisposizione  di  idonei  programmi  di  manutenzione,   con
puntuale aggiornamento delle relative banche dati; 
    b) analisi dei programmi di manutenzione  annuali  e  pluriennali
predisposti   dai   gestori-concessionari    nel    rispetto    della
articolazione interna competente  alla  manutenzione  del  patrimonio
infrastrutturale e  verifiche  di  coerenza  con  i  risultati  delle
ispezioni periodiche; 
    c) valutazione della adeguatezza e della coerenza  dei  programmi
di  ispezioni  di  sicurezza  predisposti  dai  soggetti  gestori  in
attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 15 marzo 2011,  n.
35, anche attraverso verifiche  sulle  attivita'  di  controllo  gia'
svolte dai gestori; 
    d) predisposizione dei programmi di ispezione,  di  concerto  con
gli uffici territoriali competenti; 
    e)  proposte   di   implementazione   dell'archivio   informatico
nazionale  delle  opere  pubbliche,  di  seguito  (AINOP),  ai  sensi
dell'articolo 13, comma 7, del decreto-legge. 
  6. L'area  sicurezza  delle  gallerie  stradali  e  ferroviarie  e'
articolata in tre uffici  di  livello  dirigenziale  non  generale  e
svolge le funzioni di competenza dell'Agenzia nei seguenti ambiti  di
attivita': 
    a) verifiche sull'applicazione  delle  norme,  degli  standard  e
delle disposizioni inerenti alla sicurezza delle gallerie ferroviarie
e  stradali,  in  attuazione  della   normativa   vigente   e   delle
prescrizioni  dettate  dagli   organi   competenti   in   base   alla
legislazione vigente; 
    b) valutazione dell'adeguatezza dei programmi delle esercitazioni
di sicurezza da parte dei gestori delle gallerie, anche  mediante  la
partecipazione alle medesime e successiva analisi dei report finali; 
    c)  collaborazione  con  le  Commissioni  gallerie   stradali   e
ferroviarie per il monitoraggio  dello  stato  di  adeguamento  delle
infrastrutture e dei relativi impianti; 
    d)  proposte  di  sanzioni  in   caso   di   inosservanza   delle
disposizioni impartite dall'Agenzia; 
    e) svolgimento di indagini in  caso  di  incidenti  rilevanti  in
galleria al fine di analizzarne le cause e individuare  le  eventuali
misure di prevenzione adottabili e mitigative del danno. 
  7. L'area sistema ispettivo per il  controllo  delle  procedure  di
monitoraggio delle opere civili e' articolata  in  cinque  uffici  di
livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni di  competenza
dell'Agenzia nei seguenti ambiti di attivita': 
    a) verifica sull'applicazione da parte dei gestori  delle  norme,
degli standard, delle prescrizioni e delle disposizioni inerenti alla
sicurezza, con particolare riferimento ai programmi  di  manutenzione
delle  opere  civili  e  impianti   di   gestione   sicurezza   delle
infrastrutture; 
    b) controlli relativi all'efficacia delle procedure di  sicurezza
adottati dai gestori delle  infrastrutture  e  dei  relativi  sistemi
tecnologici e degli impianti preposti alla gestione della sicurezza; 
    c)  esecuzione  di  ispezioni  ordinarie  in  ambito  stradale  e
ferroviario  secondo  il  programma  concordato  con   le   strutture
dell'area adeguamento e sviluppo sistemi di gestione della sicurezza; 
    d) esecuzione delle ispezioni straordinarie sulle opere d'arte in
ambito stradale  e  ferroviario  e  sui  sistemi  di  gestione  delle
emergenze adottati dai gestori; 
    e)  proposte  di  sanzioni  in   caso   di   inosservanza   delle
disposizioni impartite dall'Agenzia; 
    f) svolgimento di indagini in caso di incidenti rilevanti al fine
di  analizzarne  le  cause  e  individuare  le  eventuali  misure  di
prevenzione adottabili e mitigative del danno. 
  8. L'area miglioramento degli standard di sicurezza  e'  articolata
in due uffici di  livello  dirigenziale  non  generale  e  svolge  le
funzioni di competenza dell'Agenzia nei seguenti ambiti di attivita': 
    a) attivita' di studio, ricerca e sperimentazione in  materia  di
sicurezza delle opere civili  nel  settore  delle  infrastrutture  ed
elaborazione  di  proposte  di  modifiche  normative   nazionali   su
componenti o elementi a carattere strutturale e sulle relative  norme
di progettazione, certificazione e collaudo; 
    b)  proposte   di   implementazione   dell'archivio   informatico
nazionale  delle  opere  pubbliche,  di  seguito  (AINOP),  ai  sensi
dell'articolo 13, comma 7, del decreto-legge; 
    c) analisi delle ricorrenze incidentali con particolare  riguardo
alle risultanze ispettive condotte ai sensi del  decreto  legislativo
n. 35 del 2011 e alle  evidenze  risultanti  dalle  esercitazioni  di
sicurezza  per  la  individuazione  di  proposte  di  modifica  delle
procedure di  gestione  delle  emergenze  e  delle  possibili  misure
mitigative del danno; 
    d) collaborazione con universita', istituti ed  enti  di  ricerca
nei settori di interesse. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per il testo dell'art. 12 del citato decreto-legge 28
          settembre 2018, n. 109, si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta l'art. 6 del decreto legislativo 15  marzo
          2011 n. 35 (Attuazione  della  direttiva  2008/96/CE  sulla
          gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali): 
                «Art. 6 (Ispezioni di  sicurezza  art.  6,  direttiva
          2008/96/CE). - 1. L'organo competente,  sulla  base  di  un
          programma idoneo a garantire adeguati livelli di sicurezza,
          da adottare entro il 19 dicembre 2011 e da  aggiornare  con
          cadenza biennale, al fine di individuare le caratteristiche
          connesse alla sicurezza stradale e prevenire gli incidenti,
          effettua  ispezioni  periodiche  sulle  strade  aperte   al
          traffico soggette all'applicazione del presente decreto. Le
          ispezioni sono svolte da soggetti inseriti  nell'elenco  di
          cui  all'art.  4,  comma  7.  Si  applicano   i   casi   di
          incompatibilita' di cui all'art. 4, comma 7, terzo periodo. 
                2. Il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          entro il 19 dicembre 2011, individua, con proprio  decreto,
          le misure di sicurezza temporanee da applicarsi  ai  tratti
          di rete stradale interessati da lavori  stradali,  fissando
          le  modalita'  di  svolgimento  delle  ispezioni  volte  ad
          assicurare la corretta applicazione di tale decreto.». 
              - Per il testo dell'art. 13 del citato decreto-legge 28
          settembre 2018, n. 109, si veda nelle note all'art. 5. 
              - Per i riferimenti al  decreto  legislativo  15  marzo
          2011, n. 35 (Attuazione della  direttiva  2008/96/CE  sulla
          gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali), si
          veda nelle note alle premesse.