Art. 9 Dotazione organica 1. La dotazione organica del personale dell'Agenzia e' individuata nella tabella A allegata al presente regolamento, ed e' quantificata nel limite massimo di cinquecentosessantanove unita', ai sensi dell'articolo 12, comma 9, lettera b), del decreto-legge. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e' indicata annualmente nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni di personale. 3. Con successivo atto regolamentare adottato ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del decreto-legge e articolo 5, commi 6 e 7, dello Statuto, il numero di unita' di personale non dirigente determinato nella dotazione organica e' ripartito nelle aree professionali di cui al Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni centrali, secondo le tabelle retributive dell'ENAC, tenuto conto dell'alta specificita' e professionalita' richiesta.
Note all'art. 9: - Per il testo dell'art. 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la Citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze) convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta l'art. 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): «Art. 6 (Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale - Art. 6 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 4 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 5 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 2 del decreto legislativo n. 387 del 1998). - 1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalita' indicate all'art. 1, comma 1, adottando, in conformita' al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. 2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicita' e qualita' dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attivita' e della performance, nonche' con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'art. 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilita' e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unita' di cui all'art. 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente. 3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'art. 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'art. 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralita' finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente. 4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, e' approvato, anche per le finalita' di cui all'art. 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, e' approvato secondo le modalita' previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, e' assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. 4-bis. 5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonche' per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore. L'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto personale non si applica l'art. 16 dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle dotazioni organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, ivi compresi i dirigenti, sono devolute all'universita' di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca. 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale. 6-bis. Sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle istituzioni universitarie, nonche' degli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Per gli enti del servizio sanitario nazionale sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalla normativa di settore.». - Si riporta l'art. 5 del regolamento recante: «Statuto dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA).»: «Art. 5 (Comitato Direttivo). - 1. Il Comitato Direttivo e' nominato, per la durata di tre anni, nel rispetto dei principi di pubblicita', trasparenza, parita' di genere ed imparzialita', con le modalita' di cui all'art. 12, comma 7, del decreto-legge n. 109 del 2018 ed e' composto da quattro membri e dal Direttore dell'Agenzia che lo presiede. 2. Fermo quanto previsto dall'art. 53, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, i componenti del Comitato Direttivo non possono svolgere attivita' professionale, ne' essere amministratori o dipendenti di societa' o imprese nei settori in cui opera l'Agenzia, ne' possono svolgere qualsiasi altra attivita' professionale in conflitto di interessi con gli scopi e i compiti dell'Agenzia. 3. Con le medesime modalita' di cui all'art. 12, comma 7, del decreto-legge n. 109 del 2018, si procede alla sostituzione dei singoli componenti cessati per qualsiasi causa dall'incarico, inclusa la sostituzione dei componenti che cessano dagli incarichi dirigenziali in base ai quali sono stati scelti. L'incarico dei componenti subentrati per sostituzione termina alla data fissata per la cessazione dell'incarico del componente sostituito. 4. Il Comitato Direttivo svolge le funzioni ad esso assegnate dal presente Statuto e dal Regolamento di Amministrazione e coadiuva il Direttore nell'esercizio delle attribuzioni allo stesso conferite. In particolare, il Comitato Direttivo provvede a: a) deliberare in merito allo Statuto dell'Agenzia ed al Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia, ai sensi rispettivamente dell'art. 12, commi 8 e 9, del decreto-legge n. 109 del 2018. Con le stesse modalita' il Comitato Direttivo delibera le modifiche allo statuto e al regolamento che si rendono necessarie anche in relazione al cambiamento delle esigenze e del quadro legislativo di riferimento; b) emanare le delibere per la definizione delle norme in materia di sicurezza; c) deliberare il bilancio di previsione e il rendiconto dell'Agenzia; d) deliberare i programmi per le attivita' di autorizzazione e certificazione; e) effettuare la valutazione degli atti sottoposti dal Direttore ai sensi dell'art. 4, comma 5, lettere d) e i). 5. Il Comitato Direttivo si riunisce su convocazione del Direttore almeno una volta ogni tre mesi e, in ogni caso, su proposta di almeno due dei suoi componenti. Il Comitato Direttivo e' regolarmente costituito se e' presente la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti, ad esclusione delle deliberazioni sullo Statuto per le quali e' necessaria la maggioranza assoluta dei suoi componenti. 6. L'avviso di convocazione, contenente la data, il luogo della seduta, l'ora della stessa e l'ordine del giorno, e' inviato a mezzo posta elettronica certificata almeno sette giorni prima della data fissata per la seduta e, in caso d'urgenza, almeno dodici ore prima. In mancanza dell'avviso di convocazione o di trasmissione dello stesso oltre i termini previsti dal primo periodo, il Comitato Direttivo si intende regolarmente costituito quando siano intervenuti alla seduta la totalita' dei suoi componenti e procede alla trattazione dell'ordine del giorno se nessuno si oppone. Alle riunioni del Comitato Direttivo partecipano, senza diritto di voto, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti. 7. Sono considerati presenti, altresi', i componenti che partecipano a distanza alla riunione, attraverso strumenti che assicurino idonei collegamenti, tali da consentire l'identificazione, la partecipazione ininterrotta alla discussione, l'intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti. In tal caso, la riunione del Comitato si considera tenuta nel luogo dove si trova il Direttore. 8. Le sedute del Comitato Direttivo devono risultare da apposito verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.».