Art. 9 
 
                         Dotazione organica 
 
  1. La dotazione organica del personale dell'Agenzia e'  individuata
nella tabella A allegata al presente regolamento, ed e'  quantificata
nel  limite  massimo  di  cinquecentosessantanove  unita',  ai  sensi
dell'articolo 12, comma 9, lettera b), del decreto-legge. 
  2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, commi 2 e 3, del
decreto legislativo n. 165 del 2001, la consistenza  della  dotazione
organica e la sua  eventuale  rimodulazione  in  base  ai  fabbisogni
programmati e' indicata annualmente nell'ambito del  piano  triennale
dei fabbisogni di personale. 
  3.  Con   successivo   atto   regolamentare   adottato   ai   sensi
dell'articolo 12, comma 10, del decreto-legge e articolo 5, commi 6 e
7, dello Statuto, il numero di  unita'  di  personale  non  dirigente
determinato  nella  dotazione  organica  e'  ripartito   nelle   aree
professionali di cui al Contratto collettivo nazionale di lavoro  del
personale  del  comparto  funzioni  centrali,  secondo   le   tabelle
retributive  dell'ENAC,  tenuto  conto   dell'alta   specificita'   e
professionalita' richiesta. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Per  il  testo  dell'art.  12  del  decreto-legge  28
          settembre 2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la  Citta'
          di  Genova,  la  sicurezza  della  rete   nazionale   delle
          infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016
          e 2017, il lavoro e le  altre  emergenze)  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 16 novembre  2018,  n.  130,  si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta l'art. 6, del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165 (Norme generali  sull'ordinamento  del  lavoro
          alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): 
                «Art. 6 (Organizzazione degli uffici e fabbisogni  di
          personale - Art. 6 del decreto legislativo n. 29 del  1993,
          come sostituito prima dall'art. 4 del  decreto  legislativo
          n. 546 del 1993 e poi dall'art. 5 del  decreto  legislativo
          n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 2 del
          decreto  legislativo  n.   387   del   1998).   -   1.   Le
          amministrazioni  pubbliche   definiscono   l'organizzazione
          degli uffici per le finalita' indicate all'art. 1, comma 1,
          adottando, in conformita' al piano triennale dei fabbisogni
          di cui  al  comma  2,  gli  atti  previsti  dai  rispettivi
          ordinamenti, previa informazione  sindacale,  ove  prevista
          nei contratti collettivi nazionali. 
                2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle  risorse
          pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance
          organizzativa,  efficienza,  economicita'  e  qualita'  dei
          servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano
          il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza
          con la pianificazione pluriennale delle attivita'  e  della
          performance, nonche' con le linee di indirizzo  emanate  ai
          sensi dell'art. 6-ter. Qualora siano individuate  eccedenze
          di personale, si applica l'art. 33. Nell'ambito del  piano,
          le    amministrazioni    pubbliche    curano     l'ottimale
          distribuzione delle risorse umane attraverso la  coordinata
          attuazione dei processi di mobilita' e di reclutamento  del
          personale,  anche  con  riferimento  alle  unita'  di   cui
          all'art. 35, comma 2. Il piano triennale indica le  risorse
          finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei  limiti
          delle risorse quantificate sulla base della  spesa  per  il
          personale in servizio e di quelle  connesse  alle  facolta'
          assunzionali previste a legislazione vigente. 
                3. In sede di definizione del piano di cui  al  comma
          2, ciascuna amministrazione  indica  la  consistenza  della
          dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base
          ai fabbisogni programmati e secondo le linee  di  indirizzo
          di cui all'art. 6-ter, nell'ambito  del  potenziale  limite
          finanziario massimo della medesima  e  di  quanto  previsto
          dall'art. 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012,
          n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto
          2012, n. 135, garantendo la neutralita'  finanziaria  della
          rimodulazione. Resta  fermo  che  la  copertura  dei  posti
          vacanti avviene nei limiti delle  assunzioni  consentite  a
          legislazione vigente. 
                4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui  al
          comma 2, adottato annualmente dall'organo  di  vertice,  e'
          approvato, anche per le finalita' di cui all'art. 35, comma
          4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  o
          del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze.
          Per le altre amministrazioni pubbliche il  piano  triennale
          dei fabbisogni, adottato  annualmente  nel  rispetto  delle
          previsioni di cui ai commi 2 e 3, e' approvato  secondo  le
          modalita' previste dalla disciplina dei propri ordinamenti.
          Nell'adozione degli atti  di  cui  al  presente  comma,  e'
          assicurata  la  preventiva  informazione   sindacale,   ove
          prevista nei contratti collettivi nazionali. 
                4-bis. 
                5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri,  per
          il  Ministero  degli  affari   esteri,   nonche'   per   le
          amministrazioni che esercitano competenze istituzionali  in
          materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e  di
          giustizia, sono fatte  salve  le  particolari  disposizioni
          dettate dalle normative di settore. L'art. 5, comma 3,  del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente
          al  personale  appartenente  alle  Forze  di   polizia   ad
          ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto
          personale non si applica l'art. 16  dello  stesso  decreto.
          Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione
          delle dotazioni organiche del personale  degli  istituti  e
          scuole  di  ogni  ordine  e  grado  e   delle   istituzioni
          educative. Le attribuzioni del Ministero dell'universita' e
          della ricerca scientifica e tecnologica, relative  a  tutto
          il personale tecnico e  amministrativo  universitario,  ivi
          compresi i  dirigenti,  sono  devolute  all'universita'  di
          appartenenza. Parimenti sono  attribuite  agli  osservatori
          astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le  attribuzioni
          del Ministero dell'universita' e della ricerca  scientifica
          e tecnologica in materia  di  personale,  ad  eccezione  di
          quelle relative al reclutamento del personale di ricerca. 
                6. Le amministrazioni pubbliche  che  non  provvedono
          agli adempimenti di cui al presente  articolo  non  possono
          assumere nuovo personale. 
                6-bis. Sono fatte salve le procedure di  reclutamento
          del personale docente, educativo e amministrativo,  tecnico
          e  ausiliario  (ATA)  delle  istituzioni   scolastiche   ed
          educative statali, delle  istituzioni  di  alta  formazione
          artistica,  musicale  e  coreutica  e   delle   istituzioni
          universitarie, nonche' degli enti pubblici  di  ricerca  di
          cui al decreto legislativo 25 novembre 2016,  n.  218.  Per
          gli enti del servizio sanitario nazionale sono fatte  salve
          le particolari  disposizioni  dettate  dalla  normativa  di
          settore.». 
              - Si riporta l'art. 5 del regolamento recante: «Statuto
          dell'Agenzia nazionale per la sicurezza  delle  ferrovie  e
          delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA).»: 
                «Art.  5  (Comitato  Direttivo).  -  1.  Il  Comitato
          Direttivo e' nominato, per  la  durata  di  tre  anni,  nel
          rispetto dei principi di pubblicita', trasparenza,  parita'
          di  genere  ed  imparzialita',  con  le  modalita'  di  cui
          all'art. 12, comma 7, del decreto-legge n. 109 del 2018  ed
          e' composto da quattro membri e dal Direttore  dell'Agenzia
          che lo presiede. 
                2. Fermo quanto previsto dall'art.  53,  del  decreto
          legislativo n. 165 del 2001 e  dal  decreto  legislativo  8
          aprile 2013, n. 39, i componenti del Comitato Direttivo non
          possono  svolgere  attivita'  professionale,   ne'   essere
          amministratori o  dipendenti  di  societa'  o  imprese  nei
          settori  in  cui  opera  l'Agenzia,  ne'  possono  svolgere
          qualsiasi altra attivita'  professionale  in  conflitto  di
          interessi con gli scopi e i compiti dell'Agenzia. 
                3. Con le medesime  modalita'  di  cui  all'art.  12,
          comma 7, del decreto-legge n. 109 del 2018, si procede alla
          sostituzione dei singoli componenti cessati  per  qualsiasi
          causa dall'incarico, inclusa la sostituzione dei componenti
          che cessano dagli incarichi dirigenziali in base  ai  quali
          sono stati scelti. L'incarico dei componenti subentrati per
          sostituzione termina alla data fissata  per  la  cessazione
          dell'incarico del componente sostituito. 
                4. Il Comitato Direttivo svolge le funzioni  ad  esso
          assegnate  dal  presente  Statuto  e  dal  Regolamento   di
          Amministrazione  e  coadiuva  il  Direttore  nell'esercizio
          delle attribuzioni allo stesso conferite.  In  particolare,
          il Comitato Direttivo provvede a: 
                  a) deliberare in merito allo  Statuto  dell'Agenzia
          ed al Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia, ai sensi
          rispettivamente  dell'art.   12,   commi   8   e   9,   del
          decreto-legge n. 109 del 2018. Con le stesse  modalita'  il
          Comitato Direttivo delibera le modifiche allo statuto e  al
          regolamento che si rendono necessarie anche in relazione al
          cambiamento delle esigenze  e  del  quadro  legislativo  di
          riferimento; 
                  b) emanare le delibere  per  la  definizione  delle
          norme in materia di sicurezza; 
                  c)  deliberare  il  bilancio  di  previsione  e  il
          rendiconto dell'Agenzia; 
                  d) deliberare  i  programmi  per  le  attivita'  di
          autorizzazione e certificazione; 
                  e) effettuare la valutazione degli atti  sottoposti
          dal Direttore ai sensi dell'art. 4, comma 5, lettere  d)  e
          i). 
                5. Il Comitato Direttivo si riunisce su  convocazione
          del Direttore almeno una volta ogni tre  mesi  e,  in  ogni
          caso, su proposta di almeno due  dei  suoi  componenti.  Il
          Comitato  Direttivo  e'  regolarmente  costituito   se   e'
          presente   la   maggioranza   dei   suoi   componenti.   Le
          deliberazioni  del  Comitato  Direttivo  sono   assunte   a
          maggioranza assoluta  dei  presenti,  ad  esclusione  delle
          deliberazioni sullo Statuto per le quali e'  necessaria  la
          maggioranza assoluta dei suoi componenti. 
                6. L'avviso di convocazione, contenente la  data,  il
          luogo della seduta,  l'ora  della  stessa  e  l'ordine  del
          giorno, e' inviato a mezzo  posta  elettronica  certificata
          almeno sette giorni prima della data fissata per la  seduta
          e, in caso d'urgenza, almeno dodici ore prima. In  mancanza
          dell'avviso di convocazione o di trasmissione dello  stesso
          oltre i termini previsti dal  primo  periodo,  il  Comitato
          Direttivo si intende regolarmente costituito  quando  siano
          intervenuti alla seduta la totalita' dei suoi componenti  e
          procede alla trattazione dell'ordine del giorno se  nessuno
          si   oppone.   Alle   riunioni   del   Comitato   Direttivo
          partecipano,  senza  diritto  di  voto,  i  componenti  del
          Collegio dei Revisori dei Conti. 
                7. Sono considerati presenti, altresi', i  componenti
          che  partecipano  a  distanza  alla  riunione,   attraverso
          strumenti  che  assicurino  idonei  collegamenti,  tali  da
          consentire     l'identificazione,     la     partecipazione
          ininterrotta alla discussione, l'intervento in tempo  reale
          alla trattazione degli argomenti. In tal caso, la  riunione
          del Comitato si considera tenuta nel luogo dove si trova il
          Direttore. 
                8. Le sedute del Comitato Direttivo devono  risultare
          da apposito verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.».