Art. 3 
 
Misure urgenti per  la  tempestiva  adozione  dei  provvedimenti  del
                      Ministero dell'istruzione 
 
  1. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto e fino al perdurare della vigenza dello stato di
emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio  2020,
in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del  decreto  legislativo
30 giugno  1999,  n.  233,  il  Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione-CSPI rende il proprio parere nel termine di  sette  giorni
dalla richiesta da parte del  Ministro  dell'istruzione.  Decorso  il
termine di sette giorni, si puo' prescindere dal parere. 
  2. Per i provvedimenti gia' trasmessi, ai sensi dell'articolo 2 del
decreto legislativo  30  giugno  1999,  n.  233,  a  decorrere  dalla
deliberazione dello stato di emergenza, per i  quali  non  sia  stato
ancora reso il parere e non sia scaduto il termine per  renderlo,  il
termine di cui al comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.