Art. 4 
 
Sospensione delle prove concorsuali per l'accesso al pubblico impiego 
 
  1. La sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali per
l'accesso al pubblico impiego di cui all'articolo 87, comma 5,  primo
periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si intende  riferita
esclusivamente  allo  svolgimento  delle  prove   concorsuali   delle
medesime procedure.