Art. 5 
 
Sospensione delle procedure concorsuali e degli esami di abilitazione
per l'accesso alle professioni vigilate dal Ministero della giustizia 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 87, comma 5, primo  periodo,
del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,  si  applicano,  in  quanto
compatibili,  anche  alle  procedure   concorsuali   previste   dagli
ordinamenti delle professioni regolamentate sottoposte alla vigilanza
del Ministero della  giustizia  e  agli  esami  di  abilitazione  per
l'accesso  alle  medesime  professioni,  ivi   comprese   le   misure
compensative per il  riconoscimento  delle  qualifiche  professionali
conseguite all'estero.