Art. 7 
 
Misure urgenti per assicurare la  continuita'  della  gestione  delle
Universita' e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale
                             e coreutica 
 
  1. In deroga alle disposizioni previste dagli statuti degli  atenei
e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica
di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, le  procedure  elettorali
per il rinnovo degli organi collegiali  e  monocratici  dei  predetti
enti, in corso alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto
ovvero da svolgersi durante lo  stato  di  emergenza  deliberato  dal
Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sono sospese fino  al
perdurare dello stato di emergenza  medesimo.  Per  la  durata  dello
stato di emergenza, nei casi di impossibilita' o mancata prosecuzione
dell'incarico  da  parte  degli   organi   monocratici,   intervenuta
successivamente alla data di entrata in vigore del presente  decreto,
subentra nell'incarico il sostituto individuato dalla legge  o  dallo
statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei docenti di  prima  fascia
delle strutture interessate. I  soggetti  che,  a  qualsiasi  titolo,
svolgono, alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  le
funzioni  degli  organi  di  cui  al  primo  periodo,  ovvero  quelli
subentrati ai sensi del  secondo  periodo,  proseguono  nell'incarico
fino al subentro dei nuovi organi, anche eventualmente in deroga alle
durate previste per i singoli mandati dall'articolo 2 della legge  30
dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo 4 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, nonche' alle  disposizioni
di  legge  o  statutarie  che  prevedano  limitazioni  alle  relative
funzioni. Al termine dello stato di emergenza,  gli  enti  provvedono
alla rinnovazione degli atti relativi  alle  procedure  elettorali  e
allo svolgimento delle stesse nei termini indicati  dallo  statuto  e
dai regolamenti interni.