IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Tenuto  conto  che  l'Organizzazione  mondiale  della  sanita'   ha
dichiarato la pandemia da COVID-19; 
  Preso atto  dell'evolversi  della  situazione  epidemiologica,  del
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia  e  dell'incremento
dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione  mondiale  della
sanita'; 
  Considerata  la  necessita'  di   garantire   lo   svolgimento   di
consultazioni elettorali per l'anno 2020 in condizioni  di  sicurezza
per i cittadini; 
  Ritenuto di dover intervenire con urgenza, al fine di evitare,  con
riferimento all'espletamento delle suddette  procedure,  fenomeni  di
assembramento di persone e condizioni di contiguita'  sociale  al  di
sotto delle misure precauzionali adottate, ai fini  del  contenimento
alla diffusione del virus; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 20 aprile 2020; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'interno, di concerto con  i  Ministri  per  gli  affari
regionali e le autonomie, della giustizia  e  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Misure eccezionali in materia di consultazioni elettorali per  l'anno
                                2020 
 
  1. In considerazione della situazione epidemiologica  da  COVID-19,
in via eccezionale, i termini per le consultazioni elettorali di  cui
al presente comma sono fissati come di seguito indicato: 
    a) in deroga a quanto previsto dall'articolo 86, commi 3 e 4, del
decreto del Presidente  della  Repubblica  30  marzo  1957,  n.  361,
nonche' dall'articolo 21-ter, comma 3,  del  decreto  legislativo  20
dicembre 1993, n. 533, il termine entro  il  quale  sono  indette  le
elezioni suppletive per la Camera dei  deputati  e  il  Senato  della
Repubblica per i seggi che  siano  dichiarati  vacanti  entro  il  31
luglio 2020 e' fissato in duecentoquaranta giorni  dalla  data  della
vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni; 
    b) in deroga a quanto previsto dall'articolo 1,  comma  1,  della
legge 7 giugno 1991, n. 182, limitatamente all'anno 2020, le elezioni
dei consigli  comunali  e  circoscrizionali  previste  per  il  turno
annuale ordinario si tengono in  una  domenica  compresa  tra  il  15
settembre e il 15 dicembre 2020; 
    c) sono inseriti nel turno  di  cui  alla  lettera  b)  anche  le
elezioni nei comuni i cui organi devono essere rinnovati  per  motivi
diversi dalla scadenza del mandato,  se  le  condizioni  che  rendono
necessarie le elezioni si verificano entro il 27 luglio 2020; 
    d) in deroga a quanto previsto dall'articolo 5,  comma  1,  della
legge 2 luglio 2004, n. 165, gli  organi  elettivi  delle  regioni  a
statuto ordinario il cui rinnovo e' previsto entro il 2  agosto  2020
durano in carica cinque anni e tre  mesi;  le  relative  elezioni  si
svolgono esclusivamente nei sessanta  giorni  successivi  al  termine
della nuova scadenza del mandato o nella domenica  compresa  nei  sei
giorni ulteriori. 
  2.  In  considerazione  di   sopravvenute   specifiche   situazioni
epidemiologiche da COVID-19, le consultazioni elettorali  di  cui  al
comma 1, anche gia' indette, possono essere rinviate di non oltre tre
mesi, con lo stesso provvedimento previsto per la relativa indizione.
Restano  comunque  valide  le  operazioni  gia'   compiute   per   lo
svolgimento delle elezioni medesime.