IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della sanita' ha
dichiarato la pandemia da COVID-19;
Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento
dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della
sanita';
Considerata la necessita' di garantire lo svolgimento di
consultazioni elettorali per l'anno 2020 in condizioni di sicurezza
per i cittadini;
Ritenuto di dover intervenire con urgenza, al fine di evitare, con
riferimento all'espletamento delle suddette procedure, fenomeni di
assembramento di persone e condizioni di contiguita' sociale al di
sotto delle misure precauzionali adottate, ai fini del contenimento
alla diffusione del virus;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 20 aprile 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari
regionali e le autonomie, della giustizia e dell'economia e delle
finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Misure eccezionali in materia di consultazioni elettorali per l'anno
2020
1. In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19,
in via eccezionale, i termini per le consultazioni elettorali di cui
al presente comma sono fissati come di seguito indicato:
a) in deroga a quanto previsto dall'articolo 86, commi 3 e 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,
nonche' dall'articolo 21-ter, comma 3, del decreto legislativo 20
dicembre 1993, n. 533, il termine entro il quale sono indette le
elezioni suppletive per la Camera dei deputati e il Senato della
Repubblica per i seggi che siano dichiarati vacanti entro il 31
luglio 2020 e' fissato in duecentoquaranta giorni dalla data della
vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni;
b) in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della
legge 7 giugno 1991, n. 182, limitatamente all'anno 2020, le elezioni
dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno
annuale ordinario si tengono in una domenica compresa tra il 15
settembre e il 15 dicembre 2020;
c) sono inseriti nel turno di cui alla lettera b) anche le
elezioni nei comuni i cui organi devono essere rinnovati per motivi
diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che rendono
necessarie le elezioni si verificano entro il 27 luglio 2020;
d) in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della
legge 2 luglio 2004, n. 165, gli organi elettivi delle regioni a
statuto ordinario il cui rinnovo e' previsto entro il 2 agosto 2020
durano in carica cinque anni e tre mesi; le relative elezioni si
svolgono esclusivamente nei sessanta giorni successivi al termine
della nuova scadenza del mandato o nella domenica compresa nei sei
giorni ulteriori.
2. In considerazione di sopravvenute specifiche situazioni
epidemiologiche da COVID-19, le consultazioni elettorali di cui al
comma 1, anche gia' indette, possono essere rinviate di non oltre tre
mesi, con lo stesso provvedimento previsto per la relativa indizione.
Restano comunque valide le operazioni gia' compiute per lo
svolgimento delle elezioni medesime.