IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  26  luglio   1975,   n.   354,   recante   «Norme
sull'ordinamento  penitenziario  e  sulla  esecuzione  delle   misure
privative e limitative della liberta'»; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n.  161,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7; 
  Ritenuta la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  introdurre
misure  in  materia  di   detenzione   domiciliare   o   differimento
dell'esecuzione della pena, nonche' in materia di sostituzione  della
custodia  cautelare  in  carcere  con   la   misura   degli   arresti
domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19,
di  persone  detenute  o  internate  per  delitti   di   criminalita'
organizzata di tipo mafioso, terroristico e mafioso, o per delitti di
associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti
o per delitti commessi avvalendosi delle  condizioni  o  al  fine  di
agevolare l'associazione mafiosa, nonche'  di  detenuti  e  internati
sottoposti al regime previsto dall'articolo  41-bis  della  legge  26
luglio 1975, n. 354, nonche', infine, in materia di  colloqui  con  i
congiunti o con altre persone cui hanno  diritto  i  condannati,  gli
internati e gli imputati; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 9 maggio 2020; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della giustizia; 
 
                  Emana il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
           Modifiche urgenti all'ordinamento penitenziario 
 
  1. All'articolo 47-ter, comma 7, della legge  26  luglio  1975,  n.
354, le parole «nei commi 1 e 1-bis» sono sostituite dalle  seguenti:
«nei commi 1, 1-bis e 1-ter».