Art. 2 
 
Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o di differimento
della pena per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19 
 
  1. Quando i condannati e gli internati per i delitti  di  cui  agli
articoli 270, 270-bis, 416-bis del codice penale e 74, comma  1,  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per
un delitto  commesso  avvalendosi  delle  condizioni  o  al  fine  di
agevolare l'associazione mafiosa,  o  per  un  delitto  commesso  con
finalita' di terrorismo ai sensi dell'articolo 270-sexies del  codice
penale, nonche' i condannati e gli  internati  sottoposti  al  regime
previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 sono
ammessi alla detenzione domiciliare o usufruiscono  del  differimento
della pena per motivi connessi all'emergenza sanitaria  da  COVID-19,
il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza  che  ha
adottato  il  provvedimento,  acquisito  il  parere  del  Procuratore
distrettuale antimafia del luogo in cui e' stato commesso il reato  e
del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo per i condannati
ed internati gia' sottoposti al regime di cui  al  predetto  articolo
41-bis,  valuta  la  permanenza  dei  motivi   legati   all'emergenza
sanitaria entro il  termine  di  quindici  giorni  dall'adozione  del
provvedimento e, successivamente, con cadenza mensile. La valutazione
e'  effettuata  immediatamente,  anche  prima  della  decorrenza  dei
termini  sopra  indicati,   nel   caso   in   cui   il   Dipartimento
dell'amministrazione  penitenziaria  comunica  la  disponibilita'  di
strutture penitenziarie o di reparti di  medicina  protetta  adeguati
alle condizioni di salute del detenuto o dell'internato ammesso  alla
detenzione domiciliare o ad usufruire del differimento della pena. 
  2. Prima di provvedere l'autorita'  giudiziaria  sente  l'autorita'
sanitaria regionale, in persona del  Presidente  della  Giunta  della
Regione,  sulla  situazione  sanitaria  locale   e   acquisisce   dal
Dipartimento  dell'amministrazione  penitenziaria   informazioni   in
ordine all'eventuale disponibilita' di strutture penitenziarie  o  di
reparti di medicina protetta  in  cui  il  condannato  o  l'internato
ammesso alla detenzione domiciliare o ad usufruire  del  differimento
della pena puo'  riprendere  la  detenzione  o  l'internamento  senza
pregiudizio per le sue condizioni di salute. 
  3. L'autorita'  giudiziaria  provvede  valutando  se  permangono  i
motivi  che  hanno  giustificato  l'adozione  del  provvedimento   di
ammissione alla detenzione domiciliare o  al  differimento  di  pena,
nonche' la disponibilita'  di  altre  strutture  penitenziarie  o  di
reparti di medicina protetta idonei ad evitare il pregiudizio per  la
salute del  detenuto  o  dell'internato.  Il  provvedimento  con  cui
l'autorita'  giudiziaria  revoca  la  detenzione  domiciliare  o   il
differimento della pena e' immediatamente esecutivo.