Art. 3 
 
Misure urgenti in materia di sostituzione della custodia cautelare in
  carcere con la misura degli arresti domiciliari per motivi connessi
  all'emergenza sanitaria da COVID-19 
 
  1. Quando, nei confronti  di  imputati  per  delitti  di  cui  agli
articoli 270, 270-bis, 416-bis del codice penale, 74,  comma  1,  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per
delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di  agevolare
l'associazione mafiosa, o per un delitto commesso  con  finalita'  di
terrorismo ai  sensi  dell'articolo  270-sexies  del  codice  penale,
nonche' di  imputati  sottoposti  al  regime  previsti  dall'articolo
41-bis della legge 26 luglio 1975,  n.  354,  e'  stata  disposta  la
sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura  degli
arresti domiciliari per motivi connessi  all'emergenza  sanitaria  da
COVID-19, il pubblico ministero verifica la permanenza  dei  predetti
motivi entro il termine di quindici giorni  dalla  data  di  adozione
della  misura  degli  arresti  domiciliari  e,  successivamente,  con
cadenza mensile, salvo quando  il  Dipartimento  dell'amministrazione
penitenziaria comunica la disponibilita' di strutture penitenziarie o
di reparti di medicina protetta adeguati alle  condizioni  di  salute
dell'imputato. Il pubblico ministero, quando acquisisce  elementi  in
ordine  al  sopravvenuto  mutamento  delle   condizioni   che   hanno
giustificato  la  sostituzione  della   misura   cautelare   o   alla
disponibilita' di  strutture  penitenziarie  o  reparti  di  medicina
protetta adeguate alle condizioni di salute dell'imputato, chiede  al
giudice il ripristino della custodia cautelare in carcere, se  reputa
che permangono le originarie esigenze cautelari. 
  2. Il giudice, fermo quanto previsto dall'articolo  299,  comma  1,
del codice di procedura penale, prima di provvedere sente l'autorita'
sanitaria regionale, in persona del  Presidente  della  Giunta  della
Regione,  sulla  situazione  sanitaria  locale   e   acquisisce   dal
Dipartimento  dell'amministrazione  penitenziaria   informazioni   in
ordine all'eventuale disponibilita' di strutture penitenziarie  o  di
reparti di medicina protetta in cui l'imputato puo' essere nuovamente
sottoposto alla custodia cautelare in carcere senza  pregiudizio  per
le sue  condizioni  di  salute.  Il  giudice  provvede  valutando  la
permanenza  dei  motivi  che  hanno   giustificato   l'adozione   del
provvedimento di sostituzione della  custodia  cautelare  in  carcere
nonche' la disponibilita'  di  altre  strutture  penitenziarie  o  di
reparti di medicina protetta idonei ad evitare il pregiudizio per  la
salute dell'imputato. Quando non e' in grado di decidere  allo  stato
degli atti, il giudice  puo'  disporre,  anche  di  ufficio  e  senza
formalita',  accertamenti  in  ordine  alle  condizioni   di   salute
dell'imputato o procedere a perizia, nelle forme di cui agli articoli
220 e seguenti del codice di procedura penale, acquisendone gli esiti
nei successivi quindici giorni.