Art. 4 
 
Misure urgenti anti-COVID 19 per  gli  istituti  penitenziari  e  gli
                   istituti penali per i minorenni 
 
  1.  Al  fine   di   consentire   il   rispetto   delle   condizioni
igienico-sanitarie idonee a prevenire il rischio  di  diffusione  del
COVID-19, negli istituti penitenziari e  negli  istituti  penali  per
minorenni, a decorrere dal 19 maggio 2020 e sino  alla  data  del  30
giugno 2020, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno
diritto i condannati, gli internati e  gli  imputati  a  norma  degli
articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del  decreto
legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, possono essere svolti a distanza,
mediante,  ove  possibile,  apparecchiature  e  collegamenti  di  cui
dispone  l'amministrazione  penitenziaria  e  minorile   o   mediante
corrispondenza telefonica, che puo' essere autorizzata oltre i limiti
di cui all'articolo 39, comma 2, del predetto decreto del  Presidente
della Repubblica n. 230 del 2000 e  all'articolo  19,  comma  1,  del
decreto legislativo n. 121 del 2018. 
  2. Il direttore dell'istituto penitenziario e dell'istituto  penale
per minorenni, sentiti, rispettivamente,  il  provveditore  regionale
dell'amministrazione penitenziaria e il dirigente del centro  per  la
giustizia  minorile,  nonche'  l'autorita'  sanitaria  regionale   in
persona del Presidente della Giunta  della  Regione  stabilisce,  nei
limiti di legge, il  numero  massimo  di  colloqui  da  svolgere  con
modalita' in presenza, fermo il diritto dei condannati,  internati  e
imputati ad almeno un colloquio al mese  in  presenza  di  almeno  un
congiunto o altra persona.