Art. 5 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Le disposizioni di cui agli articoli  2  e  3  si  applicano  ai
provvedimenti  di  ammissione  alla  detenzione  domiciliare   o   di
differimento della pena e  ai  provvedimenti  di  sostituzione  della
misura cautelare della custodia in carcere con quella  degli  arresti
domiciliari adottati successivamente  al  23  febbraio  2020.  Per  i
provvedimenti di cui al periodo precedente gia' emessi alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto il termine di quindici  giorni
previsto dagli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, decorre dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto.