Art. 2 
 
                        Sanzioni e controlli 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da  quello  di  cui
all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle  disposizioni
del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in
attuazione  del  presente  decreto,  sono  punite  con  la   sanzione
amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del  decreto-legge  25
marzo 2020, n. 19.  Nei  casi  in  cui  la  violazione  sia  commessa
nell'esercizio di un'attivita' di impresa,  si  applica  altresi'  la
sanzione amministrativa accessoria della  chiusura  dell'esercizio  o
dell'attivita' da 5 a 30 giorni. 
  2. Per l'accertamento delle violazioni e  il  pagamento  in  misura
ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del
2020.  Le  sanzioni  per  le  violazioni  delle  misure  disposte  da
autorita' statali sono irrogate dal  Prefetto.  Le  sanzioni  per  le
violazioni delle misure disposte da autorita' regionali e locali sono
irrogate  dalle   autorita'   che   le   hanno   disposte.   All'atto
dell'accertamento delle violazioni di  cui  al  secondo  periodo  del
comma  1,  ove  necessario  per  impedire  la   prosecuzione   o   la
reiterazione della violazione, l'autorita' procedente  puo'  disporre
la chiusura  provvisoria  dell'attivita'  o  dell'esercizio  per  una
durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di  chiusura  provvisoria
e'    scomputato    dalla    corrispondente    sanzione    accessoria
definitivamente irrogata, in sede  di  sua  esecuzione.  In  caso  di
reiterata  violazione  della  medesima   disposizione   la   sanzione
amministrativa e' raddoppiata e quella accessoria e' applicata  nella
misura massima. 
  3. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452  del
codice penale o comunque piu' grave reato, la violazione della misura
di cui all'articolo 1, comma 6, e' punita ai sensi dell'articolo  260
del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.