Art. 2
Sanzioni e controlli
1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui
all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni
del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in
attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione
amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19. Nei casi in cui la violazione sia commessa
nell'esercizio di un'attivita' di impresa, si applica altresi' la
sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o
dell'attivita' da 5 a 30 giorni.
2. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura
ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del
2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da
autorita' statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le
violazioni delle misure disposte da autorita' regionali e locali sono
irrogate dalle autorita' che le hanno disposte. All'atto
dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del
comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la
reiterazione della violazione, l'autorita' procedente puo' disporre
la chiusura provvisoria dell'attivita' o dell'esercizio per una
durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria
e' scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria
definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di
reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione
amministrativa e' raddoppiata e quella accessoria e' applicata nella
misura massima.
3. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del
codice penale o comunque piu' grave reato, la violazione della misura
di cui all'articolo 1, comma 6, e' punita ai sensi dell'articolo 260
del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.