Art. 3 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le misure di cui al presente decreto si applicano dal 18  maggio
2020 al 31 luglio  2020,  fatti  salvi  i  diversi  termini  previsti
dall'articolo 1. 
  2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a
statuto speciale e alle Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
compatibilmente con i rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di
attuazione. 
  3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica e  le  amministrazioni
interessate provvedono alle attivita' ivi previste mediante  utilizzo
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente.