Art. 3
Disposizioni finali
1. Le misure di cui al presente decreto si applicano dal 18 maggio
2020 al 31 luglio 2020, fatti salvi i diversi termini previsti
dall'articolo 1.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a
statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione.
3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni
interessate provvedono alle attivita' ivi previste mediante utilizzo
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.