IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la direttiva (UE) 2015/2366  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel
mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE  e
2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la  direttiva
2007/64/CE; 
  Vista la rettifica della direttiva (UE)  2015/2366  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di
pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive  2002/65/CE,
2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga
la direttiva 2007/64/CE; 
  Visto il regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  del   29   aprile   2015,   relativo   alle   commissioni
interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta; 
  Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015 - e,  in
particolare, gli articoli 11 e 12; 
  Vista la legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  e,  in  particolare,
l'articolo  31,  comma  5,  che  autorizza  il  Governo  ad  adottare
disposizioni  integrative  e  correttive  dei   decreti   legislativi
adottati, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore dei medesimi
decreti legislativi; 
  Visto il decreto legislativo 15  dicembre  2017,  n.  218,  recante
recepimento della direttiva (UE) 2015/2366, relativa  ai  servizi  di
pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive  2002/65/CE,
2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga
la  direttiva  2007/64/CE,  nonche'  adeguamento  delle  disposizioni
interne al regolamento (UE) n.  751/2015  relativo  alle  commissioni
interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta; 
  Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, di  attuazione
della direttiva 2007/64/CE, relativa  ai  servizi  di  pagamento  nel
mercato  interno,   recante   modifica   delle   direttive   97/7/CE,
2002/65/CE,  2005/60/CE,  2006/48/CE,  e  che  abroga  la   direttiva
97/5/CE; 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,   recante
ulteriori  misure  urgenti  per  la  crescita  del   Paese,   e,   in
particolare, l'articolo 15; 
  Visto il decreto  legislativo  18  agosto  2015,  n.  135,  recante
attuazione dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 260/2012  del  14
marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici  e  commerciali  per  i
bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni  sanzionatorie
per le violazioni  del  regolamento  (CE)  n.  924/2009  relativo  ai
pagamenti transfrontalieri nella Comunita'; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2016), ed in particolare l'articolo 1, comma 900; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 9 gennaio 2020; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 6 aprile 2020; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
dell'economia e delle finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia  e
dello sviluppo economico; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                  Modifiche al decreto legislativo 
                      1° settembre 1993, n. 385 
 
  1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 114-quater,  comma  1,  la  parola:  «membro»  e'
sostituita dalla seguente: «comunitario»; 
    b) all'articolo 114-septiesdecies, comma 1, le parole: «128-bis,»
sono soppresse; 
    c) all'articolo 128: 
      1) al comma 1, le parole: «commi 6-bis, 6-ter e 6-quater»  sono
sostituite dalle seguenti: «commi 6-bis e 6-ter»; 
      2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Con  riguardo  ai
soggetti individuati ai sensi dell'articolo 115,  comma  2,  il  CICR
indica le autorita' competenti a effettuare i controlli previsti  dal
comma 1 e a irrogare le sanzioni previste dall'articolo 144, commi 1,
lettere b), c), d), e), ed e-bis), e 4.»; 
    d) all'articolo  128-duodecies,  comma  3-bis,  le  parole:  «del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385» sono soppresse; 
    e)  all'articolo  144,  comma   5-bis,   dopo   le   parole:   «,
l'inosservanza degli obblighi previsti» sono  inserite  le  seguenti:
«dall'articolo 120-decies o». 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
 
          Note alle premesse 
 
              Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione: 
              «Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa  non
          puo' essere delegato [Cost.  72]  al  Governo  se  non  con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.» 
              L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              La direttiva (UE) 2366/2015 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio del 25 novembre 2015, relativa ai servizi  di
          pagamento nel mercato interno, che  modifica  le  direttive
          2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento  (UE)
          n.  1093/2010,  e  abroga  la   direttiva   2007/64/CE   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  L
          337 del 23 dicembre 2015. 
              La  rettifica  della  direttiva  (UE)   2366/2015   del
          Parlamento europeo e del Consiglio del  25  novembre  2015,
          relativa ai servizi di pagamento nel mercato  interno,  che
          modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e  2013/36/UE
          e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga  la  direttiva
          2007/64/CE   e'   pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea L 126 del 23 maggio 2018. 
              Il regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento  europeo
          e  del  Consiglio  del  29  aprile  2015,   relativo   alle
          commissioni interbancarie  sulle  operazioni  di  pagamento
          basate su carta  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          dell'Unione europea L 123 del 19 maggio 2015. 
              Il testo degli articoli 11 e 12 della legge  12  agosto
          2016, n. 170 (Delega al Governo per  il  recepimento  delle
          direttive europee e l'attuazione di altri atti  dell'Unione
          europea - Legge di  delegazione  europea  2015)  pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  1°
          settembre 2016, n. 204, cosi' recita: 
              «Art. 11. (Delega al Governo  per  l'adeguamento  della
          normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)
          n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio  del  29
          aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie  sulle
          operazioni di pagamento basate su carta). - 1.  Il  Governo
          e' delegato ad adottare, entro dodici mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente  legge,  su  proposta  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con  i  Ministri
          della  giustizia  e  dello  sviluppo  economico,   con   le
          procedure di cui all'art. 31 della legge 24 dicembre  2012,
          n. 234, acquisito il parere  delle  competenti  Commissioni
          parlamentari,  un  decreto  legislativo  recante  le  norme
          occorrenti all'adeguamento del quadro normativo  vigente  a
          seguito dell'entrata in  vigore  del  regolamento  (UE)  n.
          751/2015 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  29
          aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie  sulle
          operazioni di pagamento basate su carta. 
              2. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  1  del
          presente articolo il Governo e' tenuto a seguire, oltre  ai
          principi e criteri direttivi generali di  cui  all'art.  32
          della legge 24 dicembre 2012,  n.  234,  anche  i  seguenti
          principi e criteri direttivi specifici: 
                a) prevedere, in conformita' alle  definizioni,  alla
          disciplina  e  alle  finalita'  del  regolamento  (UE)   n.
          751/2015, le occorrenti modificazioni e  abrogazioni  della
          normativa vigente, anche  di  derivazione  europea,  per  i
          settori interessati dalla normativa da attuare, al fine  di
          assicurare  la  corretta  e  integrale   applicazione   del
          medesimo  regolamento   e   di   realizzare   il   migliore
          coordinamento con le altre disposizioni vigenti; 
                b) ai sensi dell'art.  14  del  regolamento  (UE)  n.
          751/2015, prevedere le  sanzioni  amministrative  efficaci,
          dissuasive e proporzionate alla gravita'  delle  violazioni
          degli  obblighi   contenuti   nel   regolamento   medesimo,
          attraverso  l'introduzione  di  una   disciplina   omogenea
          rispetto a quella prevista dal Titolo VIII, Capi V e VI del
          testo unico delle leggi in materia bancaria  e  creditizia,
          di cui al decreto legislativo 1º settembre  1993,  n.  385,
          specialmente con riferimento ai limiti edittali  massimi  e
          minimi ivi previsti; 
                c) stabilire l'entita' delle sanzioni  amministrative
          introdotte o modificate ai sensi della lettera b)  in  modo
          che,  per  quanto  concerne  le   sanzioni   amministrative
          pecuniarie, la sanzione applicabile alle  societa'  o  agli
          enti sia compresa tra un minimo di 30.000 euro e un massimo
          di 5 milioni di euro ovvero del 10 per cento del  fatturato
          quando tale importo e' superiore a 5 milioni di euro  e  il
          fatturato e' disponibile e  determinabile,  e  la  sanzione
          applicabile alle persone fisiche sia compresa tra un minimo
          di 5.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro; 
                d) prevedere procedure di reclamo  e  di  risoluzione
          stragiudiziale  delle  controversie   tra   beneficiari   e
          prestatori di servizi di pagamento, in conformita' a quanto
          previsto dall'art. 15 del  regolamento  (UE)  n.  751/2015,
          anche  avvalendosi  di  procedure  e  di   organismi   gia'
          esistenti. 
              3. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore del decreto  legislativo  di  cui  al  comma  1,  il
          Governo, con la procedura ivi prevista e nel  rispetto  dei
          principi e criteri  direttivi  di  cui  al  comma  2,  puo'
          emanare disposizioni correttive e integrative del  medesimo
          decreto legislativo. 
              4. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.   Le   amministrazioni   interessate   provvedono
          all'attuazione del presente articolo con le risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente.» 
              «Art.   12.   (Principi   e   criteri   direttivi   per
          l'attuazione della direttiva (UE) 2366/2015 del  Parlamento
          europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015,  relativa  ai
          servizi di pagamento nel mercato interno, che  modifica  le
          direttive  2002/65/CE,  2009/110/CE  e  2013/36/UE   e   il
          regolamento  (UE)  n.  1093/2010,  e  abroga  la  direttiva
          2007/64/CE). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
          dodici mesi dalla data di entrata in vigore della  presente
          legge,  su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri e del Ministro dell'economia e delle  finanze,  di
          concerto con  i  Ministri  della  giustizia,  degli  affari
          esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo
          economico, con le procedure di cui all'art. 31 della  legge
          24  dicembre  2012,  n.  234,  acquisito  il  parere  delle
          competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo
          recante l'attuazione della  direttiva  (UE)  2366/2015  del
          Parlamento europeo e del Consiglio del  25  novembre  2015,
          relativa ai  servizi  di  pagamento  nel  mercato  interno.
          Nell'esercizio della delega il Governo e' tenuto a seguire,
          oltre ai principi  e  criteri  direttivi  generali  di  cui
          all'art. 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,  anche  i
          seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
                a) apportare al decreto legislativo 27 gennaio  2010,
          n. 11, e al testo unico di cui al  decreto  legislativo  1º
          settembre 1993, n. 385,  le  modifiche  e  le  integrazioni
          necessarie  al  corretto  e  integrale  recepimento   della
          direttiva (UE)  2366/2015  e  dei  relativi  atti  delegati
          adottati  dalla  Commissione  europea,   con   il   duplice
          obiettivo di favorire l'utilizzo di strumenti di  pagamento
          elettronici  e  promuovere  lo  sviluppo  di   un   mercato
          concorrenziale dei servizi  di  pagamento;  prevedere,  ove
          opportuno, il  ricorso  alla  disciplina  secondaria  della
          Banca   d'Italia    che,    nell'esercizio    dei    poteri
          regolamentari,  tiene  conto  delle  linee  guida   emanate
          dall'Autorita' bancaria europea ai sensi  della  menzionata
          direttiva; 
                b)  designare  la  Banca  d'Italia  quale   autorita'
          competente  per  assicurare  l'effettiva  osservanza  delle
          disposizioni di attuazione della direttiva (UE)  2366/2015,
          attribuendole i poteri di vigilanza e di indagine  previsti
          dalla medesima direttiva; 
                c)  individuare  nella  Banca  d'Italia   l'autorita'
          competente  a  specificare  le  regole   che   disciplinano
          l'accesso degli istituti di  pagamento  ai  conti  detenuti
          presso banche e ad assicurarne il  rispetto  tenendo  conto
          delle  esigenze  di  concorrenzialita'   del   mercato   di
          riferimento  secondo  logiche  non  discriminatorie  e   di
          promozione  della  diffusione  dei  servizi  di   pagamento
          elettronici; 
                d) prevedere  che  il  servizio  di  disposizione  di
          ordine di pagamento  e  il  servizio  di  informazione  sui
          conti, come definiti dalla direttiva (UE) 2366/2015,  siano
          assoggettati alla riserva prevista per  la  prestazione  di
          servizi di pagamento; 
                e) con riferimento al  servizio  di  disposizione  di
          ordine  di  pagamento,  individuare  nella  Banca  d'Italia
          l'autorita' competente a disciplinare  la  prestazione  del
          servizio, anche ai fini  del  rilascio  dell'autorizzazione
          all'avvio dell'attivita' e dell'esercizio del controllo sui
          relativi prestatori; 
                f) con riferimento al servizio  di  informazione  sui
          conti,  individuare  nella   Banca   d'Italia   l'autorita'
          competente a  disciplinare  la  prestazione  del  servizio,
          anche ai fini  della  registrazione  e  dell'esercizio  del
          controllo sui relativi prestatori; 
                g) in conformita'  a  quanto  previsto  dall'art.  20
          della direttiva (UE) 2366/2015,  assicurare  una  chiara  e
          corretta ripartizione di responsabilita' tra  i  prestatori
          di servizi di  pagamento  di  radicamento  del  conto  e  i
          prestatori  di  servizi  di  disposizione  di   ordine   di
          pagamento coinvolti  nell'operazione,  con  l'obiettivo  di
          garantire che ciascun prestatore di servizi di pagamento si
          assuma la  responsabilita'  per  la  parte  dell'operazione
          sotto il proprio controllo; 
                h) per i prestatori di servizi di pagamento di  altro
          Stato membro dell'Unione europea che  prestano  servizi  di
          pagamento nel territorio della Repubblica tramite agenti: 
                  1) prevedere l'obbligo di  istituire  un  punto  di
          contatto centrale al ricorrere dei presupposti  individuati
          dalle norme tecniche di regolamentazione previste dall'art.
          29, paragrafo 5 della direttiva (UE) 2366/2015, in modo  da
          garantire l'efficace adempimento  degli  obblighi  previsti
          dai Titoli III e IV della medesima direttiva; 
                  2) attribuire alla Banca  d'Italia  il  compito  di
          adottare una  disciplina  di  attuazione,  con  particolare
          riguardo alle funzioni che devono essere svolte  dai  punti
          di contatto; 
                i) avvalersi della facolta' di vietare il diritto del
          beneficiario  di  imporre  spese,   tenendo   conto   della
          necessita' di incoraggiare la concorrenza e  di  promuovere
          l'uso di strumenti di  pagamento  efficienti,  e  designare
          l'Autorita' garante della concorrenza e del  mercato  quale
          autorita' competente a  verificare  l'effettiva  osservanza
          del  divieto  e  ad   applicare   le   relative   sanzioni,
          avvalendosi a tal fine degli strumenti, anche sanzionatori,
          previsti  dal  codice  del  consumo,  di  cui  al   decreto
          legislativo 6 settembre 2005, n. 206; 
                l)  prevedere  le  sanzioni  amministrative  per   le
          violazioni delle disposizioni dettate in  attuazione  della
          direttiva (UE) 2366/2015, valutando  una  razionalizzazione
          del sistema sanzionatorio previsto in materia di servizi di
          pagamento al dettaglio  con  particolare  riferimento  alle
          sanzioni previste dal decreto legislativo 27 gennaio  2010,
          n.  11,  e  a  quelle  previste  per  le   violazioni   del
          regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio del 16 settembre 2009, e del regolamento (CE)  n.
          260/2012 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  14
          marzo  2012,  anche  attraverso   l'introduzione   di   una
          disciplina omogenea a quella prevista dal Titolo VIII, Capi
          V e VI del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  1º
          settembre 1993,  n.  385;  con  particolare  riguardo  alle
          violazioni  commesse  da   societa'   o   enti,   prevedere
          l'applicazione di  sanzioni  amministrative  pecuniarie  da
          30.000 euro fino a 5 milioni di euro, ovvero fino al 10 per
          cento del fatturato quando tale importo e'  superiore  a  5
          milioni  di  euro  e  il   fatturato   e'   disponibile   e
          determinabile; 
                m) prevedere disposizioni transitorie  in  base  alle
          quali gli istituti di pagamento e gli  istituti  di  moneta
          elettronica che hanno iniziato  a  prestare  i  servizi  di
          pagamento di cui ai punti da 1 a  6  dell'allegato  I  alla
          direttiva (UE) 2366/2015 conformemente alle disposizioni di
          diritto nazionale di recepimento della direttiva 2007/64/CE
          del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  13  novembre
          2007, vigenti prima della data di  entrata  in  vigore  del
          decreto legislativo, possano continuare tale attivita' fino
          al 13 luglio 2018; 
                n) prevedere disposizioni transitorie  in  base  alle
          quali i prestatori di servizi di  pagamento  autorizzati  a
          prestare  i  servizi  di  pagamento  di  cui  al  punto   7
          dell'allegato alla  direttiva  2007/64/CE  mantengano  tale
          autorizzazione per la prestazione di servizi  di  pagamento
          che rientrano tra quelli di cui al punto 3 dell'allegato  I
          alla direttiva (UE) 2366/2015 se, entro il 13 gennaio 2020,
          le  autorita'  competenti  dispongono   di   elementi   che
          attestano il rispetto dei requisiti  relativi  al  capitale
          iniziale e al  computo  dei  Fondi  propri  previsti  dalla
          direttiva (UE) 2366/2015; 
                o) apportare tutte le abrogazioni,  modificazioni  ed
          integrazioni alla normativa vigente, anche  di  derivazione
          europea, al fine di  assicurare  il  coordinamento  con  le
          disposizioni emanate in attuazione del presente articolo  e
          la  complessiva  razionalizzazione  della   disciplina   di
          settore. 
              2. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.». 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  31  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla  partecipazione
          dell'Italia  alla   formazione   e   all'attuazione   della
          normativa e delle politiche dell'Unione europea) pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana   4
          gennaio 2013, n. 3: 
              «Art. 31.  (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
              3. La legge di delegazione europea indica le  direttive
          in  relazione  alle  quali   sugli   schemi   dei   decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'art. 17, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n.  196.
          Su di essi e' richiesto anche il parere  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  i  profili  finanziari.   Il
          Governo,  ove  non  intenda  conformarsi  alle   condizioni
          formulate con  riferimento  all'esigenza  di  garantire  il
          rispetto dell'art. 81,  quarto  comma  della  Costituzione,
          ritrasmette alle Camere i testi,  corredati  dei  necessari
          elementi   integrativi   d'informazione,   per   i   pareri
          definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per  i
          profili finanziari, che devono essere espressi entro  venti
          giorni. 
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
              6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
          puo' adottare  disposizioni  integrative  e  correttive  di
          decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1,  al  fine
          di  recepire  atti  delegati  dell'Unione  europea  di  cui
          all'art. 290 del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla  legge  di  delegazione  europea.  Resta   ferma   la
          disciplina di cui all'art. 36 per il recepimento degli atti
          delegati dell'Unione europea che  recano  meri  adeguamenti
          tecnici. 
              7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
          previste dalla legge di delegazione europea,  adottati,  ai
          sensi dell'art. 117, quinto comma della Costituzione, nelle
          materie di competenza legislativa  delle  regioni  e  delle
          province autonome, si applicano alle condizioni  e  secondo
          le procedure di cui all'art. 41, comma 1. 
              8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 33
          e attinenti  a  materie  di  competenza  legislativa  delle
          regioni  e  delle  province  autonome  sono  emanati   alle
          condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
          1. 
              9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
          deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
          dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati  anche
          in mancanza di nuovo parere.». 
              Il  decreto  legislativo  15  dicembre  2017,  n.   218
          (Recepimento della direttiva (UE)  2366/2015,  relativa  ai
          servizi di pagamento nel mercato interno, che  modifica  le
          direttive  2002/65/CE,  2009/110/CE  e  2013/36/UE   e   il
          regolamento  (UE)  n.  1093/2010,  e  abroga  la  direttiva
          2007/64/CE, nonche' adeguamento delle disposizioni  interne
          al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo  alle  commissioni
          interbancarie  sulle  operazioni  di  pagamento  basate  su
          carta)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
          Repubblica italiana 13 gennaio 2018, n. 10. 
              Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo
          unico delle leggi in  materia  bancaria  e  creditizia)  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana 30 settembre 1993, n. 230, Supplemento ordinario. 
              Il  decreto  legislativo  27  gennaio   2010,   n.   11
          (Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi
          di pagamento nel mercato interno,  recante  modifica  delle
          direttive 97/7/CE, 2002/65/CE,  2005/60/CE,  2006/48/CE,  e
          che  abroga  la  direttiva  97/5/CE)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  13  febbraio
          2010, n. 36, Supplemento ordinario. 
              Il testo dell'art.  15  del  decreto-legge  18  ottobre
          2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita  del
          Paese) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
          italiana 19 ottobre 2012, n.  245,  Supplemento  ordinario,
          cosi' recita: 
              «Art. 15. (Pagamenti elettronici). - 1.  L'art.  5  del
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  recante  "Codice
          dell'amministrazione digitale", e' sostituito dal seguente: 
              "Art. 5.  (Effettuazione  di  pagamenti  con  modalita'
          informatiche). - 1. I soggetti di cui all'art. 2, comma  2,
          e i gestori di pubblici servizi nei rapporti  con  l'utenza
          sono tenuti a far data dal 1° giugno 2013  ad  accettare  i
          pagamenti ad essi spettanti,  a  qualsiasi  titolo  dovuti,
          anche con l'uso delle tecnologie dell'informazione e  della
          comunicazione. A tal fine: 
                a)  sono  tenuti  a  pubblicare   nei   propri   siti
          istituzionali e a specificare nelle richieste di pagamento: 
                  1)  i  codici  IBAN  identificativi  del  conto  di
          pagamento,  ovvero  dell'imputazione  del   versamento   in
          Tesoreria, di cui  all'art.  3  del  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle  finanze  9  ottobre  2006,  n.  293,
          tramite i quali i soggetti versanti  possono  effettuare  i
          pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero  gli
          identificativi del  conto  corrente  postale  sul  quale  i
          soggetti versanti possono effettuare i  pagamenti  mediante
          bollettino postale; 
                  2)  i  codici  identificativi  del   pagamento   da
          indicare obbligatoriamente per il versamento; 
                b)  si  avvalgono  di  prestatori   di   servizi   di
          pagamento, individuati mediante ricorso agli  strumenti  di
          acquisto e negoziazione messi a disposizione  da  Consip  o
          dalle centrali  di  committenza  regionali  di  riferimento
          costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455 della  legge  27
          dicembre  2006,  n.  296,  per  consentire  ai  privati  di
          effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l'utilizzo
          di carte di debito, di credito, prepagate ovvero  di  altri
          strumenti  di  pagamento   elettronico   disponibili,   che
          consentano anche l'addebito in  conto  corrente,  indicando
          sempre  le  condizioni,  anche  economiche,  per  il   loro
          utilizzo. Il  prestatore  dei  servizi  di  pagamento,  che
          riceve l'importo dell'operazione di pagamento, effettua  il
          riversamento   dell'importo   trasferito    al    Tesoriere
          dell'ente, registrando in apposito sistema  informatico,  a
          disposizione dell'amministrazione, il pagamento eseguito, i
          codici identificativi del  pagamento  medesimo,  nonche'  i
          codici  IBAN  identificativi  dell'utenza  bancaria  ovvero
          dell'imputazione del versamento in Tesoreria. Le  modalita'
          di movimentazione tra  le  sezioni  di  Tesoreria  e  Poste
          Italiane  S.p.A.  dei  Fondi   connessi   alle   operazioni
          effettuate sui conti correnti postali intestati a pubbliche
          amministrazioni sono  regolate  dalla  convenzione  tra  il
          Ministero dell'economia e delle finanze  e  Poste  Italiane
          S.p.A.  stipulata  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  2   del
          decreto-legge 1° dicembre 1993,  n.  487,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71. 
              2. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera  b),  le
          amministrazioni e i soggetti di  cui  al  comma  1  possono
          altresi' avvalersi dei servizi erogati dalla piattaforma di
          cui all'art. 81, comma 2-bis e dei prestatori di servizi di
          pagamento abilitati. 
              3. Dalle previsioni di cui alla lettera a) del comma  1
          possono essere escluse le operazioni di  pagamento  per  le
          quali la verifica del buon fine dello stesso  debba  essere
          contestuale all'erogazione del  servizio;  in  questi  casi
          devono  comunque  essere  rese  disponibili  modalita'   di
          pagamento di cui alla lettera b) del medesimo comma 1. 
              3-bis.   I   micro-pagamenti   dovuti   a   titolo   di
          corrispettivo  dalle  pubbliche  amministrazioni   di   cui
          all'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
          come modificato dall'art. 7, comma 2  del  decreto-legge  7
          maggio 2012, n. 52, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 6 luglio 2012, n. 94, per i contratti di acquisto  di
          beni e servizi conclusi tramite gli  strumenti  elettronici
          di cui al medesimo art. 1, comma 450, stipulati nelle forme
          di cui all'art. 11, comma 13 del codice di cui  al  decreto
          legislativo  12  aprile  2006,   n.   163,   e   successive
          modificazioni,   sono   effettuati    mediante    strumenti
          elettronici  di  pagamento  se  richiesto   dalle   imprese
          fornitrici. 
              3-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e  delle
          finanze da pubblicare entro il 1° marzo 2013 sono  definiti
          i micro-pagamenti in relazione al  volume  complessivo  del
          contratto e sono adeguate alle finalita' di  cui  al  comma
          3-bis le norme relative alle procedure di  pagamento  delle
          pubbliche amministrazioni di cui al citato  art.  1,  comma
          450 della legge n. 296  del  2006.  Le  medesime  pubbliche
          amministrazioni provvedono ad adeguare le proprie norme  al
          fine  di  consentire  il  pagamento  elettronico  per   gli
          acquisti di cui al comma 3-bis entro il 1° gennaio 2013. 
              4. L'Agenzia per l'Italia digitale,  sentita  la  Banca
          d'Italia, definisce linee guida per la specifica dei codici
          identificativi del pagamento di cui al comma 1, lettere  a)
          e b) e le modalita' attraverso le quali il  prestatore  dei
          servizi di pagamento  mette  a  disposizione  dell'ente  le
          informazioni relative al pagamento medesimo. 
              5. Le  attivita'  previste  dal  presente  articolo  si
          svolgono con le risorse umane,  finanziarie  e  strumentali
          disponibili a legislazione vigente".». 
              2. 
              3. Al fine di dare piena attuazione a  quanto  previsto
          in   materia   di    pubblicazione    dell'indicatore    di
          tempestivita' dei pagamenti relativi agli acquisti di beni,
          servizi e forniture dall'art. 23, comma 5, lettera a) della
          legge 18 giugno  2009,  n.  69,  secondo  le  modalita'  di
          attuazione che saranno stabilite con il decreto di  cui  al
          comma 6 del medesimo  articolo,  tutte  le  Amministrazioni
          centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche,
          si avvalgono delle funzionalita' messe a  disposizione  dal
          sistema informativo SICOGE. 
              4. A decorrere dal  30  giugno  2014,  i  soggetti  che
          effettuano  l'attivita'  di  vendita  di  prodotti   e   di
          prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad
          accettare anche pagamenti effettuati  attraverso  carte  di
          debito  e  carte  di  credito;  tale  obbligo   non   trova
          applicazione nei casi di oggettiva impossibilita'  tecnica.
          Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni  del  decreto
          legislativo 21 novembre 2007, n. 231. 
              4-bis. 
              5. Con uno o piu' decreti del Ministro  dello  sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,  sentita   la   Banca   d'Italia,   vengono
          disciplinati le modalita',  i  termini  e  l'importo  delle
          sanzioni amministrative pecuniarie anche  in  relazione  ai
          soggetti interessati, di attuazione della  disposizione  di
          cui al comma  4  anche  con  riferimento  alle  fattispecie
          costituenti illecito e alle  relative  sanzioni  pecuniarie
          amministrative. Con i medesimi decreti puo' essere disposta
          l'estensione  degli  obblighi  a  ulteriori  strumenti   di
          pagamento elettronici anche con tecnologie mobili. 
              5-bis.  Per  il  conseguimento   degli   obiettivi   di
          razionalizzazione e contenimento della  spesa  pubblica  in
          materia informatica ed al fine di garantire omogeneita'  di
          offerta ed elevati livelli di sicurezza, le amministrazioni
          pubbliche devono avvalersi per le attivita'  di  incasso  e
          pagamento della piattaforma tecnologica di cui all'art. 81,
          comma 2-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  e
          delle piattaforme di incasso e pagamento dei prestatori  di
          servizi di pagamento abilitati ai sensi dell'art. 5,  comma
          3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
              5-ter. Al comma 5 dell'art. 35 del decreto  legislativo
          7 marzo 2005, n. 82, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo: «La valutazione della conformita'  del  sistema  e
          degli strumenti di autenticazione utilizzati  dal  titolare
          delle  chiavi  di  firma  e'  effettuata  dall'Agenzia  per
          l'Italia digitale in conformita' ad apposite linee guida da
          questa   emanate,   acquisito   il   parere    obbligatorio
          dell'Organismo   di    certificazione    della    sicurezza
          informatica». 
              5-quater. All'art. 21 del codice del consumo, di cui al
          decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il comma
          4 e' aggiunto il seguente: 
              «4-bis. E' considerata, altresi', scorretta la  pratica
          commerciale che richieda un sovrapprezzo dei costi  per  il
          completamento  di  una  transazione  elettronica   con   un
          fornitore di beni o servizi». 
              La legge 17  dicembre  2012,  n.  221  (Conversione  in
          legge, con  modificazioni,  del  decreto-legge  18  ottobre
          2012, n. 179,  recante  ulteriori  misure  urgenti  per  la
          crescita del Paese) e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          della  Repubblica  italiana  18  dicembre  2012,  n.   294,
          Supplemento ordinario. 
              Il  decreto  legislativo  18  agosto   2015,   n.   135
          (Attuazione dell'art. 11 del regolamento (UE)  n.  260/2012
          del 14 marzo 2012 che  stabilisce  i  requisiti  tecnici  e
          commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e
          disposizioni   sanzionatorie   per   le   violazioni    del
          regolamento  (CE)  n.  924/2009   relativo   ai   pagamenti
          transfrontalieri  nella  Comunita')  e'  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  31  agosto
          2015, n. 201. 
              Si riporta il testo del comma  900  dell'art.  1  della
          legge  28  dicembre  2015,  n.  208  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge  di  stabilita'  2016)  pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana 30  dicembre  2015,  n.
          302, Supplemento ordinario: 
              «900. All'art. 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
          179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
          2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al comma 4, dopo le parole: "carte di debito" sono
          inserite le seguenti: "e carte di credito; tale obbligo non
          trova applicazione nei  casi  di  oggettiva  impossibilita'
          tecnica"; 
                b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
                "4-bis. Al  fine  di  promuovere  l'effettuazione  di
          operazioni di pagamento basate su  carta  di  debito  o  di
          credito  e  in  particolare  per  i  pagamenti  di  importo
          contenuto, ovvero quelli di importo  inferiore  a  5  euro,
          entro il 1º febbraio 2016,  il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze provvede con proprio decreto, di concerto col
          Ministero  dello  sviluppo  economico,  sentita  la   Banca
          d'Italia,   ad   assicurare   la   corretta   e   integrale
          applicazione  del  regolamento   (UE)   n.   751/2015   del
          Parlamento europeo e del  Consiglio  del  23  aprile  2015,
          esercitando in particolare le opzioni di cui all'art. 3 del
          regolamento stesso. Tale decreto prevede altresi': 
                  a) in conformita' alle definizioni, alla disciplina
          e alle finalita'  del  regolamento  (UE)  n.  751/2015,  le
          modifiche, abrogazioni, integrazioni e semplificazioni alla
          normativa  vigente  necessarie  a   realizzare   un   pieno
          coordinamento  del  regolamento  stesso  con   ogni   altra
          disposizione vigente in materia; 
                  b)  la  designazione  della  Banca  d'Italia  quale
          autorita' competente  per  lo  svolgimento  delle  funzioni
          previste dal regolamento (UE) n. 751/2015 e  dell'Autorita'
          garante della concorrenza e  del  mercato  quale  autorita'
          competente a verificare il rispetto  degli  obblighi  posti
          dal   medesimo   regolamento   in   materia   di   pratiche
          commerciali. 
                4-ter.  I  prestatori  di  servizi  di  pagamento,  i
          gestori di schemi  di  carte  di  pagamento  e  ogni  altro
          soggetto che interviene nell'effettuazione di un  pagamento
          mediante carta applicano  le  regole  e  le  misure,  anche
          contrattuali,   necessarie   ad    assicurare    l'efficace
          traslazione degli effetti delle disposizioni del decreto di
          cui al  comma  4-bis,  tenuto  conto  della  necessita'  di
          assicurare  trasparenza,  chiarezza  ed  efficienza   della
          struttura delle commissioni e la loro stretta  correlazione
          e proporzionalita' ai costi  effettivamente  sostenuti  dai
          prestatori  di  servizi  di  pagamento  e  dai  gestori  di
          circuiti e di schemi di pagamento,  nonche'  di  promuovere
          l'efficienza dei circuiti e  degli  schemi  di  riferimento
          delle carte nel rispetto  delle  regole  di  concorrenza  e
          dell'autonomia contrattuale delle parti"; 
                  c) al comma 5, le parole:  "gli  eventuali  importi
          minimi, le modalita' e i  termini"  sono  sostituite  dalle
          seguenti:  "le  modalita',  i  termini  e  l'importo  delle
          sanzioni amministrative pecuniarie" e le parole: "di cui al
          comma precedente" sono sostituite dalle seguenti:  "di  cui
          al  comma  4  anche  con   riferimento   alle   fattispecie
          costituenti illecito e alle  relative  sanzioni  pecuniarie
          amministrative".». 
 
          Note all'art. 1: 
 
              Si  riporta  il  testo   degli   articoli   114-quater,
          114-septiesdecies, 128,  128-duodecies  e  144  del  citato
          decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,   come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 114-quater. (Istituti di moneta  elettronica).  -
          1. La Banca  d'Italia  iscrive  in  un  apposito  albo  gli
          istituti di moneta elettronica autorizzati in Italia;  sono
          altresi' iscritte  le  succursali  di  istituti  di  moneta
          elettronica italiani stabilite  in  uno  Stato  comunitario
          diverso dall'Italia. 
              1-bis. La Banca d'Italia comunica senza indugio all'ABE
          le  informazioni  iscritte  nell'albo   e   ogni   relativa
          modifica, nonche', in caso di revoca dell'autorizzazione  o
          dell'esenzione concessa ai sensi dell'art. 114-quinquies.4,
          le ragioni che la hanno determinata. 
              2.  Gli  istituti  di  moneta  elettronica  trasformano
          immediatamente in moneta elettronica i Fondi  ricevuti  dal
          richiedente. 
              3. Gli istituti di moneta elettronica possono: 
                a)  prestare  servizi  di  pagamento  e  le  relative
          attivita' accessorie ai sensi  dell'art.  114-octies  senza
          necessita' di apposita autorizzazione  ai  sensi  dell'art.
          114-novies; 
                b)   prestare   servizi   operativi    e    accessori
          strettamente    connessi    all'emissione     di     moneta
          elettronica.». 
              «Art. 114-septiesdecies. (Prestatori  del  servizio  di
          informazione sui conti). -  1.  Ai  soggetti  che  prestano
          unicamente il servizio di informazione  sui  conti  non  si
          applicano gli articoli 114-octies, 114-novies, commi 4 e 5,
          114-undecies,   commi    1    e    1-ter,    114-duodecies,
          114-terdecies, 114-sexiesdecies; si applicano gli  articoli
          126-bis, comma 4, 126-quater, comma  1,  lettera  a),  128,
          128-ter.». 
              «Art. 128. (Controlli). - 1. Al fine di  verificare  il
          rispetto delle disposizioni del presente titolo,  la  Banca
          d'Italia puo' acquisire informazioni, atti e  documenti  ed
          eseguire ispezioni presso le banche, gli istituti di moneta
          elettronica, gli istituti di pagamento e  gli  intermediari
          finanziari. Resta  fermo  quanto  previsto  dagli  articoli
          114-quinquies.2, commi 6-bis e 6-ter, e 114-undecies, comma
          2-bis. 
              2. 
              3.  Con  riguardo  ai  soggetti  individuati  ai  sensi
          dell'art.  115,  comma  2,  il  CICR  indica  le  autorita'
          competenti a effettuare i controlli previsti dal comma 1  e
          a irrogare le sanzioni previste  dall'art.  144,  commi  1,
          lettere b), c), d), e), ed e-bis), e 4.». 
              «Art. 128-duodecies. (Disposizioni procedurali).  -  1.
          Per il mancato  pagamento  dei  contributi  o  altre  somme
          dovute ai fini dell'iscrizione negli elenchi  di  cui  agli
          articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies,  comma  2,  per
          l'inosservanza    degli    obblighi    di     aggiornamento
          professionale,  la  violazione  di  norme   legislative   o
          amministrative  che  regolano  l'attivita'  di  agenzia  in
          attivita'  finanziaria  o  di  mediazione  creditizia,   la
          mancata comunicazione  o  trasmissione  di  informazioni  o
          documenti  richiesti,  l'Organismo  applica  nei  confronti
          degli iscritti: 
                a) il richiamo scritto; 
                a-bis)  la  sanzione   pecuniaria   da   euro 500   a
          euro 5.000 nei confronti degli iscritti persone  fisiche  e
          la sanzione pecuniaria da euro 1.000 fino al 10  per  cento
          del  fatturato  nei  confronti   degli   iscritti   persone
          giuridiche. Se  il  vantaggio  ottenuto  dall'autore  della
          violazione come  conseguenza  della  violazione  stessa  e'
          superiore ai massimali indicati alla presente  lettera,  le
          sanzioni   pecuniarie   sono   elevate   fino   al   doppio
          dell'ammontare  del  vantaggio   ottenuto,   purche'   tale
          ammontare sia determinabile. Chi con un'azione od omissione
          viola diverse disposizioni o commette piu' violazioni della
          stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la
          violazione piu' grave, aumentata sino al triplo. I proventi
          derivanti dalle sanzioni previste  dalla  presente  lettera
          affluiscono al bilancio dello Stato; 
                b) la sospensione dall'esercizio  dell'attivita'  per
          un periodo non inferiore a dieci giorni e non  superiore  a
          un anno; 
                c) la  cancellazione  dagli  elenchi  previsti  dagli
          articoli 128-quater, comma 2 e 128-sexies, comma 2. 
              1-bis. L'organismo, quando applica al punto di contatto
          centrale di cui  all'art.  1,  comma  2,  lettera  ii)  del
          decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e  successive
          modificazioni,  la  sanzione  per  le   violazioni   gravi,
          ripetute o sistematiche ovvero plurime  degli  obblighi  di
          cui  all'art.  45  del  medesimo  decreto  ovvero  per   la
          violazione dell'obbligo di cui all'art.  128-quater,  comma
          7-bis  ne  da'  comunicazione  alla  Banca   d'Italia   per
          l'adozione dei provvedimenti di  competenza,  ivi  compresi
          quelli adottati ai sensi dell'art. 48,  paragrafo  4  della
          direttiva (UE) 849/2015. 
              1-ter. Nella determinazione delle sanzioni  di  cui  al
          comma 1, l'Organismo considera ogni  circostanza  rilevante
          e, in particolare, le seguenti, ove pertinenti: 
                a) la gravita' e la durata della violazione; 
                b) il grado di responsabilita'; 
                c) la capacita' finanziaria  del  responsabile  della
          violazione; 
                d) l'entita' del vantaggio ottenuto o  delle  perdite
          evitate attraverso la violazione, nella misura in  cui  sia
          determinabile; 
                e) i  pregiudizi  cagionati  a  terzi  attraverso  la
          violazione; 
                f) il livello di cooperazione del responsabile  della
          violazione con l'Organismo; 
                g) le precedenti violazioni  delle  disposizioni  che
          regolano l'attivita' di agenzia in  attivita'  finanziaria,
          di mediazione creditizia e di consulenza del credito; 
                h)  le  potenziali   conseguenze   sistemiche   della
          violazione; 
                i)  le  misure  adottate   dal   responsabile   della
          violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine
          di evitare, in futuro, il suo ripetersi. 
              2. 
              3. E' disposta altresi' la cancellazione dagli  elenchi
          di cui agli articoli 128-quater,  comma  2,  e  128-sexies,
          comma 2, nei seguenti casi: 
                a)  perdita  di  uno  dei  requisiti  richiesti   per
          l'esercizio dell'attivita'; 
                b) inattivita' protrattasi per oltre  un  anno  salvo
          comprovati motivi; 
                c) cessazione dell'attivita'. 
              3-bis. Fatte salve le  ipotesi  disciplinate  ai  commi
          precedenti, la Banca d'Italia nell'esercizio delle  proprie
          attribuzioni di vigilanza, individua le  ulteriori  ipotesi
          di revoca dell'abilitazione degli intermediari del  credito
          (oppure di  cancellazione  dagli  elenchi)  per  violazioni
          gravi e sistematiche delle disposizioni previste dal Titolo
          VI, Capo I-bis. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze da adottarsi, sentita la Banca d'Italia, sono
          individuati i meccanismi  di  coordinamento  per  garantire
          l'efficiente espletamento dei procedimenti  di  irrogazione
          delle sanzioni di competenza delle Autorita'  di  vigilanza
          di settore. 
              4. L'agente in attivita'  finanziaria  e  il  mediatore
          creditizio  cancellati  ai  sensi  del  comma   1   possono
          richiedere  una  nuova  iscrizione  purche'  siano  decorsi
          cinque anni dalla pubblicazione della cancellazione. 
              5.  In  caso  di  necessita'  e  urgenza,  puo'  essere
          disposta in via  cautelare  la  sospensione  dagli  elenchi
          previsti dagli articoli  128-quater  e  128-sexies  per  un
          periodo massimo di otto mesi,  qualora  sussistano  precisi
          elementi che facciano presumere gravi violazioni  di  norme
          legislative o amministrative che  regolano  l'attivita'  di
          agenzia  in   attivita'   finanziaria   o   di   mediazione
          creditizia. 
              6. L'Organismo annota  negli  elenchi  i  provvedimenti
          adottati ai sensi del comma 1, lettere b) e c) e del  comma
          3-bis.». 
              «Art. 144. (Altre sanzioni amministrative alle societa'
          o  enti).  -  1.  Nei   confronti   delle   banche,   degli
          intermediari finanziari, delle rispettive capogruppo e  dei
          soggetti  ai  quali  sono  state  esternalizzate   funzioni
          aziendali  essenziali  o  importanti,  nonche'  di   quelli
          incaricati della revisione legale dei conti, si applica  la
          sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000  fino  al
          10 per cento del fatturato e, nei confronti degli  istituti
          di pagamento e degli istituti di moneta elettronica  e  dei
          soggetti  ai  quali  sono  state  esternalizzate   funzioni
          aziendali  essenziali  o  importanti,  nonche'  di   quelli
          incaricati  della  revisione  legale  dei  conti,  fino  al
          massimale di euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del
          fatturato, quando  tale  importo  e'  superiore  a  euro  5
          milioni e il fatturato e' disponibile e determinabile,  per
          le seguenti violazioni: 
                a) inosservanza degli articoli 18, comma 4,  26,  28,
          comma 2-ter, 34, comma 2,  35,  49,  51,  52,  52-bis,  53,
          53-bis, 53-ter, 54, 55, 61 comma 5, 64, commi 2  e  4,  66,
          67,  67-ter,  68,   69-quater,   69-quinquies,   69-octies,
          69-novies,        69-sexiesdecies,         69-noviesdecies,
          69-vicies-semel, 108, 109, comma 3, 110 in  relazione  agli
          articoli  26,  52,  61,  comma  5,  64,  commi   2   e   4,
          114-quinquies.1,   114-quinquies.2,   114-quinquies.3,   in
          relazione agli articoli 26 e 52,  114-octies,  114-undecies
          in  relazione  agli  articoli  26  e   52,   114-duodecies,
          114-terdecies,  114-quaterdecies,  114-octiesdecies,   129,
          comma 1, 145, comma 3, 146, comma 2, 147, o delle  relative
          disposizioni  generali  o   particolari   impartite   dalle
          autorita' creditizie; 
                b)  inosservanza  degli  articoli  116,   123,   124,
          126-quater e 126-novies, comma 3, 126-undecies, commi  3  e
          4,    126-duodecies,     126-quaterdecies,     comma     1,
          126-septiesdecies, comma 1, e 126-vicies-quinquies, o delle
          relative  disposizioni  generali  o  particolari  impartite
          dalle autorita' creditizie; 
                c) inosservanza degli articoli 117, commi 1, 2  e  4,
          118, 119, 120, 120-quater, 125, commi 2, 3  e  4,  125-bis,
          commi  1,  2,  3  e  4,  125-octies,  commi  2  e  3,  126,
          126-quinquies,   comma    2,    126-sexies,    126-septies,
          126-quinquiesdecies,  126-octiesdecies,   126-noviesdecies,
          comma 1, 126-vicies, 126-vicies-semel, 126-vicies-ter, 127,
          comma 1 e 128-decies,  comma  2  e  comma  2-bis,  o  delle
          relative  disposizioni  generali  o  particolari  impartite
          dalle autorita' creditizie; 
                d) inserimento nei  contratti  di  clausole  nulle  o
          applicazione alla clientela di  oneri  non  consentiti,  in
          violazione dell'art. 40-bis o del Titolo VI, ovvero offerta
          di contratti in violazione dell'art. 117, comma 8; 
                e)  inserimento  nei  contratti  di  clausole  aventi
          l'effetto di imporre al debitore oneri superiori  a  quelli
          consentiti per il recesso o il rimborso  anticipato  ovvero
          ostacolo all'esercizio del diritto di recesso da parte  del
          cliente, ivi compresa l'omissione del rimborso delle  somme
          allo stesso dovute per effetto del recesso; 
                e-bis) inosservanza, da parte delle  banche  e  degli
          intermediari   finanziari   iscritti   nell'albo   previsto
          dall'art.  106,  degli  articoli  120-octies,   120-novies,
          120-undecies,         120-duodecies,         120-terdecies,
          120-quaterdecies,   120-septiesdecies,    120-octiesdecies,
          120-noviesdecies. 
              [2. Le sanzioni previste nel comma 1 si applicano anche
          ai soggetti che  svolgono  funzioni  di  controllo  per  la
          violazione delle norme e delle  disposizioni  indicate  nel
          medesimo comma o per non aver vigilato affinche' le  stesse
          fossero  osservate  da  altri.  Per  la  violazione   degli
          articoli 52, 61, comma 5, 110 in relazione agli articoli 52
          e 61, comma 5, 114-quinquies.3, in relazione all'art. 52, e
          114-undecies, in  relazione  all'art.  52,  si  applica  la
          sanzione prevista dal comma 1.] 
              2-bis. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
          da euro 2.580 a euro 129.110,00, nei confronti delle banche
          e degli intermediari finanziari in caso di violazione delle
          disposizioni previste dagli articoli 4, paragrafo 1,  comma
          1, e 5-bis del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento
          europeo e del Consiglio del  16  settembre  2009,  relativo
          alle agenzie  di  rating  del  credito,  e  delle  relative
          disposizioni attuative. 
              3. 
              3-bis. 
              4. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica: 
                a) per l'inosservanza delle norme contenute nell'art.
          128, comma 1, ovvero nei  casi  di  ostacolo  all'esercizio
          delle funzioni di controllo previste dal medesimo art. 128,
          di   mancata   adesione   ai   sistemi    di    risoluzione
          stragiudiziale  delle   controversie   previsti   dall'art.
          128-bis, nonche' di inottemperanza alle  misure  inibitorie
          adottate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 128-ter; 
                b) nel caso di frazionamento artificioso di un  unico
          contratto di  credito  al  consumo  in  una  pluralita'  di
          contratti dei quali almeno uno sia di importo inferiore  al
          limite inferiore previsto ai sensi dell'art. 122, comma  1,
          lettera a); 
                c) nel caso di mancata partecipazione ai siti web  di
          confronto  previsti  dall'art.  126-terdecies,  ovvero   di
          mancata  trasmissione  agli  stessi  siti  web   dei   dati
          necessari per il confronto tra le offerte. 
              5. 
              5-bis. Nel caso in cui l'intermediario mandante  rilevi
          nel comportamento dell'agente in attivita'  finanziaria  le
          violazioni previste dai commi 1, lettere b), c), d), e)  ed
          e-bis),  e  4,  l'inosservanza  degli   obblighi   previsti
          dall'art. 120-decies o dall'art. 125-novies o la violazione
          dell'art.  128-decies,  comma  1,  ultimo  periodo,  adotta
          immediate misure correttive e trasmette  la  documentazione
          relativa  alle  violazioni  riscontrate,  anche   ai   fini
          dell'applicazione dell'art. 128-duodecies, all'Organismo di
          cui all'art. 128-undecies. 
              6. 
              7. 
              8. Le sanzioni previste dai commi 1,  lettere  b),  c),
          d), e) ed e-bis), e 4 si  applicano  quando  le  infrazioni
          rivestono carattere rilevante, secondo i  criteri  definiti
          dalla  Banca  d'Italia,  con  provvedimento  di   carattere
          generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte  sulla
          complessiva  organizzazione  e  sui  profili   di   rischio
          aziendali. 
              9.  Se  il   vantaggio   ottenuto   dall'autore   della
          violazione come  conseguenza  della  violazione  stessa  e'
          superiore ai massimali indicati nel presente  articolo,  le
          sanzioni  amministrative  pecuniarie  di  cui  al  presente
          articolo sono elevate fino  al  doppio  dell'ammontare  del
          vantaggio   ottenuto,   purche'    tale    ammontare    sia
          determinabile.».