Art. 2 
 
                  Modifiche al decreto legislativo 
                       27 gennaio 2010, n. 11 
 
  1. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 27, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1. Qualora la responsabilita' di un  prestatore  di  servizi  di
pagamento ai sensi degli articoli 11, 25 e 25-bis sia attribuibile ad
un altro prestatore  di  servizi  di  pagamento  coinvolto  o  ad  un
qualsiasi altro soggetto interposto nell'esecuzione  dell'operazione,
quest'ultimo risarcisce il primo prestatore di servizi  di  pagamento
in caso di perdite o di importi versati ai sensi degli  articoli  11,
25 e 25-bis. E', altresi', prevista una compensazione  degli  importi
qualora i  prestatori  di  servizi  di  pagamento  non  si  avvalgano
dell'autenticazione forte del cliente.»; 
    b) all'articolo 34-bis: 
      1) al comma 3, il terzo periodo e' soppresso; 
      2) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Al fine di
consentire ai prestatori di servizi di pagamento di  avvalersi  della
possibilita' prevista al comma 3, gli schemi di  carte  di  pagamento
trasmettono alla Banca d'Italia, nel  rispetto  dei  termini  di  cui
all'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento  (UE)  n.  751/2015,  una
relazione illustrativa delle modalita' di rispetto  dei  criteri  del
comma 3.»; 
    c) all'articolo 34-ter, comma 2, le parole:  «primo  comma»  sono
sostituite dalle seguenti: «comma 1»; 
    d) all'articolo 34-quinquies: 
      1) la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Sanzioni  in
materia di commissioni interbancarie»; 
      2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1.  Si  applica  nei
confronti  dei  prestatori  di  servizi  di  pagamento  la   sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni ovvero
fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo e'  superiore
a euro 5 milioni e il fatturato e' disponibile e  determinabile,  per
l'inosservanza delle seguenti disposizioni: 
        a) articoli 3, paragrafo 1, e  4,  del  regolamento  (UE)  n.
751/2015; 
        b) articoli 34-bis, commi 1, 3, 4 e 5, e 34-ter, comma 1, del
presente decreto.»; 
    e) all'articolo 34-sexies, comma  3,  dopo  le  parole:  «per  la
violazione degli obblighi di cui all'articolo 34-bis, commi  2»  sono
inserite le seguenti: «, 3-bis». 
 
          Note all'art. 2: 
 
              Si riporta il testo degli articoli 27, 34-bis,  34-ter,
          34-quinquies 34-sexies del citato  decreto  legislativo  27
          gennaio 2010, n. 11, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 27.  (Diritto  di  regresso).  -  1.  Qualora  la
          responsabilita' di un prestatore di servizi di pagamento ai
          sensi degli articoli 11, 25 e 25-bis sia attribuibile ad un
          altro prestatore di servizi di pagamento coinvolto o ad  un
          qualsiasi   altro   soggetto   interposto   nell'esecuzione
          dell'operazione,   quest'ultimo   risarcisce    il    primo
          prestatore di servizi di pagamento in caso di perdite o  di
          importi versati ai sensi degli articoli 11,  25  e  25-bis.
          E', altresi',  prevista  una  compensazione  degli  importi
          qualora  i  prestatori  di  servizi  di  pagamento  non  si
          avvalgano dell'autenticazione forte del cliente. 
              2.  Ulteriori  compensazioni  e  risarcimenti   possono
          essere   determinati   conformemente   agli   accordi   tra
          prestatori di servizi di pagamento  e  alla  disciplina  ad
          essi applicabile.». 
              «Art. 34-bis. (Limite  alle  commissioni  interbancarie
          applicate alle operazioni di pagamento nazionali effettuate
          con carta di debito ad uso dei consumatori). - 1. Fino al 9
          dicembre 2020, per le operazioni nazionali tramite carta di
          debito ad uso dei consumatori, i prestatori di  servizi  di
          pagamento possono applicare una  commissione  interbancaria
          media ponderata non superiore all'equivalente dello 0,2 per
          cento  del  valore  medio  annuo  di  tutte  le  operazioni
          nazionali  effettuate  tramite   tali   carte   di   debito
          all'interno dello stesso schema di carte di pagamento. 
              2. Al fine di consentire ai prestatori  di  servizi  di
          pagamento di avvalersi della possibilita' prevista al comma
          1, gli schemi di carte di pagamento: 
                a)  definiscono  una  struttura   della   commissione
          interbancaria  media  ponderata  improntata  a  criteri  di
          trasparenza,  semplicita',  confrontabilita'  ed   equita',
          anche  tenuto  conto   delle   specifiche   caratteristiche
          dell'operazione di pagamento; 
                b) trasmettono alla Banca d'Italia, nel rispetto  dei
          termini di cui all'art. 3, paragrafo 5 del regolamento (UE)
          n. 751/2015, una relazione illustrativa delle modalita'  di
          rispetto dei criteri di cui alla lettera a). 
              3. Fatto salvo quanto previsto  dai  commi  precedenti,
          per le operazioni nazionali tramite carta di debito ad  uso
          dei consumatori,  i  prestatori  di  servizi  di  pagamento
          possono  applicare  una   commissione   interbancaria   non
          superiore  a  0,05  euro  per  ciascuna  operazione.   Tale
          commissione interbancaria per operazione puo' anche  essere
          combinata con una percentuale massima  non  superiore  allo
          0,2  per  cento  del  valore  di  ciascuna   operazione   a
          condizione che la  somma  delle  commissioni  interbancarie
          dello schema di carte di pagamento non superi  mai  lo  0,2
          per  cento  del  valore  totale  annuo   delle   operazioni
          nazionali  effettuate  tramite   tali   carte   di   debito
          all'interno di ciascuno schema di carte di pagamento. 
              3-bis. Al fine di consentire ai prestatori  di  servizi
          di pagamento di avvalersi della  possibilita'  prevista  al
          comma 3, gli schemi di carte di pagamento trasmettono  alla
          Banca d'Italia, nel rispetto dei termini di cui all'art. 3,
          paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 751/2015, una relazione
          illustrativa delle modalita' di rispetto  dei  criteri  del
          comma 3. 
              4. In ogni caso, per le  operazioni  nazionali  tramite
          carta di debito ad uso dei consumatori di importo inferiore
          a euro 5, i prestatori di servizi  di  pagamento  applicano
          una commissione interbancaria di importo ridotto rispetto a
          quelle  applicate  alle  operazioni  di  importo   pari   o
          superiore a euro 5. 
              5.  I  commi  precedenti  si   applicano   anche   alle
          operazioni nazionali effettuate tramite carte prepagate. 
              6. La Banca d'Italia definisce le modalita' e i termini
          per l'invio da parte degli schemi  di  carte  di  pagamento
          delle informazioni necessarie alla  verifica  del  rispetto
          degli  obblighi  di   cui   ai   commi   precedenti.   Tali
          informazioni  devono  essere  certificate  da  un  revisore
          indipendente.». 
              «Art. 34-ter. (Limite  alle  commissioni  interbancarie
          applicate alle operazioni di pagamento nazionali effettuate
          con carta di credito ad uso dei consumatori). - 1.  Per  le
          operazioni nazionali tramite carta di credito  ad  uso  dei
          consumatori di importo inferiore a euro 5, i prestatori  di
          servizi   di   pagamento    applicano    una    commissione
          interbancaria  di  importo  ridotto   rispetto   a   quelle
          applicate alle operazioni di importo  pari  o  superiore  a
          euro 5. 
              2. La Banca d'Italia definisce le modalita' e i termini
          per l'invio da parte degli schemi  di  carte  di  pagamento
          delle informazioni necessarie alla  verifica  del  rispetto
          degli obblighi di cui al comma 1. Tali informazioni  devono
          essere certificate da un revisore indipendente.». 
              «Art. 34-quinquies. (Sanzioni in materia di commissioni
          interbancarie).  -  1.  Si  applica   nei   confronti   dei
          prestatori   di   servizi   di   pagamento   la    sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro  30.000  fino  a  euro  5
          milioni ovvero fino al 10 per cento del  fatturato,  quando
          tale importo e' superiore a euro 5 milioni e  il  fatturato
          e' disponibile e determinabile,  per  l'inosservanza  delle
          seguenti disposizioni: 
                a) articoli 3, paragrafo 1, e 4 del regolamento  (UE)
          n. 751/2015; 
                b) articoli 34-bis, commi 1, 3,  4  e  5,  e  34-ter,
          comma 1 del presente decreto. 
              2. Le sanzioni previste al comma 1 si applicano  quando
          le  infrazioni  rivestono  carattere  rilevante  secondo  i
          criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di
          carattere  generale,  tenuto  conto  dell'incidenza   delle
          condotte sulla complessiva organizzazione aziendale  e  sui
          profili di rischio. 
              3.  Se  il   vantaggio   ottenuto   dall'autore   della
          violazione come  conseguenza  della  violazione  stessa  e'
          superiore ai massimali indicati nel presente  articolo,  le
          sanzioni  amministrative  pecuniarie  di  cui  al  presente
          articolo sono elevate fino  al  doppio  dell'ammontare  del
          vantaggio   ottenuto,   purche'    tale    ammontare    sia
          determinabile.». 
              «Art.  34-sexies.  (Altre   sanzioni   ai   sensi   del
          regolamento  (UE)  n.  751/2015).  -  1.  Si  applica   nei
          confronti dei prestatori di  servizi  di  pagamento  e  dei
          soggetti ai quali sono  esternalizzate  funzioni  aziendali
          essenziali  o  importanti,   la   sanzione   amministrativa
          pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni ovvero fino
          al 10 per cento  del  fatturato,  quando  tale  importo  e'
          superiore a euro 5 milioni e il fatturato e' disponibile  e
          determinabile, per l'inosservanza delle disposizioni di cui
          all'art. 8, paragrafo 6, art.  9,  paragrafo  1,  art.  10,
          paragrafi 1 e 5, art. 11, paragrafi 1 e 2  del  regolamento
          (UE) n. 751/2015. Nei  casi  in  cui  le  violazioni  siano
          commesse da schemi di carte di  pagamento  la  sanzione  si
          applica   nei   confronti   degli    organi    decisionali,
          organizzazioni o  entita'  responsabili  del  funzionamento
          degli schemi stessi. 
              2.  Qualora  il  prestatore  di  servizi  di  pagamento
          mandante rilevi nel comportamento dell'agente in servizi di
          pagamento  violazioni  alle   disposizioni   dell'art.   8,
          paragrafo 6, art. 9, paragrafo 1,  art.  10,  paragrafo  1,
          art. 11, paragrafi 1 e 2 del regolamento (UE)  n.  751/2015
          adotta immediatamente  misure  correttive  e  trasmette  la
          documentazione relative alle violazioni riscontrate,  anche
          ai  fini  dell'applicazione  dell'art.  128-duodecies   del
          decreto   legislativo   1°   settembre   1993,   n.    385,
          all'Organismo di cui  all'art.  128-undecies,  del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 
              3.   Nei   confronti    degli    organi    decisionali,
          organizzazioni o  entita'  responsabili  del  funzionamento
          degli schemi di carte di pagamento si applica  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro  30.000  fino  a  euro  5
          milioni ovvero fino al 10 per cento del  fatturato,  quando
          tale importo e' superiore a euro 5 milioni e  il  fatturato
          e' disponibile e determinabile,  per  la  violazione  degli
          obblighi di cui all'art. 34-bis,  commi  2,  3-bis  e  6  e
          all'art. 34-ter, comma 2 del  presente  decreto  e  per  le
          seguenti  violazioni  del  regolamento  (UE)  n.  751/2015:
          inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 6, all'art.
          7, paragrafi 1, 3,  e  4,  e  relative  norme  tecniche  di
          regolamentazione   emanate   dalla   Commissione   europea,
          all'art. 8, paragrafi 1, 4 e 6, all'art. 10,  paragrafo  1,
          all'art. 11, paragrafi 1 e 2. 
              4. Le sanzioni previste dai commi 1, 2 e 3 si applicano
          quando le infrazioni rivestono carattere rilevante  secondo
          i criteri definiti dalla Banca d'Italia, con  provvedimento
          di carattere generale, tenuto  conto  dell'incidenza  delle
          condotte sulla complessiva organizzazione aziendale  e  sui
          profili di rischio. 
              5.  Se  il   vantaggio   ottenuto   dall'autore   della
          violazione, come conseguenza della  violazione  stessa,  e'
          superiore ai massimali indicati nel presente  articolo,  le
          sanzioni  amministrative  pecuniarie  di  cui  al  presente
          articolo sono elevate fino  al  doppio  dell'ammontare  del
          vantaggio   ottenuto,   purche'    tale    ammontare    sia
          determinabile.».