Art. 2 Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 1. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 27, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Qualora la responsabilita' di un prestatore di servizi di pagamento ai sensi degli articoli 11, 25 e 25-bis sia attribuibile ad un altro prestatore di servizi di pagamento coinvolto o ad un qualsiasi altro soggetto interposto nell'esecuzione dell'operazione, quest'ultimo risarcisce il primo prestatore di servizi di pagamento in caso di perdite o di importi versati ai sensi degli articoli 11, 25 e 25-bis. E', altresi', prevista una compensazione degli importi qualora i prestatori di servizi di pagamento non si avvalgano dell'autenticazione forte del cliente.»; b) all'articolo 34-bis: 1) al comma 3, il terzo periodo e' soppresso; 2) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Al fine di consentire ai prestatori di servizi di pagamento di avvalersi della possibilita' prevista al comma 3, gli schemi di carte di pagamento trasmettono alla Banca d'Italia, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 751/2015, una relazione illustrativa delle modalita' di rispetto dei criteri del comma 3.»; c) all'articolo 34-ter, comma 2, le parole: «primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»; d) all'articolo 34-quinquies: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Sanzioni in materia di commissioni interbancarie»; 2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Si applica nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro 5 milioni e il fatturato e' disponibile e determinabile, per l'inosservanza delle seguenti disposizioni: a) articoli 3, paragrafo 1, e 4, del regolamento (UE) n. 751/2015; b) articoli 34-bis, commi 1, 3, 4 e 5, e 34-ter, comma 1, del presente decreto.»; e) all'articolo 34-sexies, comma 3, dopo le parole: «per la violazione degli obblighi di cui all'articolo 34-bis, commi 2» sono inserite le seguenti: «, 3-bis».
Note all'art. 2: Si riporta il testo degli articoli 27, 34-bis, 34-ter, 34-quinquies 34-sexies del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal presente decreto: «Art. 27. (Diritto di regresso). - 1. Qualora la responsabilita' di un prestatore di servizi di pagamento ai sensi degli articoli 11, 25 e 25-bis sia attribuibile ad un altro prestatore di servizi di pagamento coinvolto o ad un qualsiasi altro soggetto interposto nell'esecuzione dell'operazione, quest'ultimo risarcisce il primo prestatore di servizi di pagamento in caso di perdite o di importi versati ai sensi degli articoli 11, 25 e 25-bis. E', altresi', prevista una compensazione degli importi qualora i prestatori di servizi di pagamento non si avvalgano dell'autenticazione forte del cliente. 2. Ulteriori compensazioni e risarcimenti possono essere determinati conformemente agli accordi tra prestatori di servizi di pagamento e alla disciplina ad essi applicabile.». «Art. 34-bis. (Limite alle commissioni interbancarie applicate alle operazioni di pagamento nazionali effettuate con carta di debito ad uso dei consumatori). - 1. Fino al 9 dicembre 2020, per le operazioni nazionali tramite carta di debito ad uso dei consumatori, i prestatori di servizi di pagamento possono applicare una commissione interbancaria media ponderata non superiore all'equivalente dello 0,2 per cento del valore medio annuo di tutte le operazioni nazionali effettuate tramite tali carte di debito all'interno dello stesso schema di carte di pagamento. 2. Al fine di consentire ai prestatori di servizi di pagamento di avvalersi della possibilita' prevista al comma 1, gli schemi di carte di pagamento: a) definiscono una struttura della commissione interbancaria media ponderata improntata a criteri di trasparenza, semplicita', confrontabilita' ed equita', anche tenuto conto delle specifiche caratteristiche dell'operazione di pagamento; b) trasmettono alla Banca d'Italia, nel rispetto dei termini di cui all'art. 3, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 751/2015, una relazione illustrativa delle modalita' di rispetto dei criteri di cui alla lettera a). 3. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, per le operazioni nazionali tramite carta di debito ad uso dei consumatori, i prestatori di servizi di pagamento possono applicare una commissione interbancaria non superiore a 0,05 euro per ciascuna operazione. Tale commissione interbancaria per operazione puo' anche essere combinata con una percentuale massima non superiore allo 0,2 per cento del valore di ciascuna operazione a condizione che la somma delle commissioni interbancarie dello schema di carte di pagamento non superi mai lo 0,2 per cento del valore totale annuo delle operazioni nazionali effettuate tramite tali carte di debito all'interno di ciascuno schema di carte di pagamento. 3-bis. Al fine di consentire ai prestatori di servizi di pagamento di avvalersi della possibilita' prevista al comma 3, gli schemi di carte di pagamento trasmettono alla Banca d'Italia, nel rispetto dei termini di cui all'art. 3, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 751/2015, una relazione illustrativa delle modalita' di rispetto dei criteri del comma 3. 4. In ogni caso, per le operazioni nazionali tramite carta di debito ad uso dei consumatori di importo inferiore a euro 5, i prestatori di servizi di pagamento applicano una commissione interbancaria di importo ridotto rispetto a quelle applicate alle operazioni di importo pari o superiore a euro 5. 5. I commi precedenti si applicano anche alle operazioni nazionali effettuate tramite carte prepagate. 6. La Banca d'Italia definisce le modalita' e i termini per l'invio da parte degli schemi di carte di pagamento delle informazioni necessarie alla verifica del rispetto degli obblighi di cui ai commi precedenti. Tali informazioni devono essere certificate da un revisore indipendente.». «Art. 34-ter. (Limite alle commissioni interbancarie applicate alle operazioni di pagamento nazionali effettuate con carta di credito ad uso dei consumatori). - 1. Per le operazioni nazionali tramite carta di credito ad uso dei consumatori di importo inferiore a euro 5, i prestatori di servizi di pagamento applicano una commissione interbancaria di importo ridotto rispetto a quelle applicate alle operazioni di importo pari o superiore a euro 5. 2. La Banca d'Italia definisce le modalita' e i termini per l'invio da parte degli schemi di carte di pagamento delle informazioni necessarie alla verifica del rispetto degli obblighi di cui al comma 1. Tali informazioni devono essere certificate da un revisore indipendente.». «Art. 34-quinquies. (Sanzioni in materia di commissioni interbancarie). - 1. Si applica nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro 5 milioni e il fatturato e' disponibile e determinabile, per l'inosservanza delle seguenti disposizioni: a) articoli 3, paragrafo 1, e 4 del regolamento (UE) n. 751/2015; b) articoli 34-bis, commi 1, 3, 4 e 5, e 34-ter, comma 1 del presente decreto. 2. Le sanzioni previste al comma 1 si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante secondo i criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione aziendale e sui profili di rischio. 3. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa e' superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia determinabile.». «Art. 34-sexies. (Altre sanzioni ai sensi del regolamento (UE) n. 751/2015). - 1. Si applica nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento e dei soggetti ai quali sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro 5 milioni e il fatturato e' disponibile e determinabile, per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 8, paragrafo 6, art. 9, paragrafo 1, art. 10, paragrafi 1 e 5, art. 11, paragrafi 1 e 2 del regolamento (UE) n. 751/2015. Nei casi in cui le violazioni siano commesse da schemi di carte di pagamento la sanzione si applica nei confronti degli organi decisionali, organizzazioni o entita' responsabili del funzionamento degli schemi stessi. 2. Qualora il prestatore di servizi di pagamento mandante rilevi nel comportamento dell'agente in servizi di pagamento violazioni alle disposizioni dell'art. 8, paragrafo 6, art. 9, paragrafo 1, art. 10, paragrafo 1, art. 11, paragrafi 1 e 2 del regolamento (UE) n. 751/2015 adotta immediatamente misure correttive e trasmette la documentazione relative alle violazioni riscontrate, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 128-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, all'Organismo di cui all'art. 128-undecies, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 3. Nei confronti degli organi decisionali, organizzazioni o entita' responsabili del funzionamento degli schemi di carte di pagamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro 5 milioni e il fatturato e' disponibile e determinabile, per la violazione degli obblighi di cui all'art. 34-bis, commi 2, 3-bis e 6 e all'art. 34-ter, comma 2 del presente decreto e per le seguenti violazioni del regolamento (UE) n. 751/2015: inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 6, all'art. 7, paragrafi 1, 3, e 4, e relative norme tecniche di regolamentazione emanate dalla Commissione europea, all'art. 8, paragrafi 1, 4 e 6, all'art. 10, paragrafo 1, all'art. 11, paragrafi 1 e 2. 4. Le sanzioni previste dai commi 1, 2 e 3 si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante secondo i criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione aziendale e sui profili di rischio. 5. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione, come conseguenza della violazione stessa, e' superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia determinabile.».