Art. 4 
 
                  Modifiche al decreto legislativo 
                      15 dicembre 2017, n. 218 
 
  1. All'articolo 5, comma 6  del  decreto  legislativo  15  dicembre
2017, n. 218, le parole: «comma 36» sono sostituite  dalle  seguenti:
«comma 37». 
 
          Note all'art. 4: 
 
              Si riporta il testo  dell'art.  5  del  citato  decreto
          legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 5. (Disposizioni transitorie e finali). -  1.  Il
          presente decreto legislativo entra in vigore il 13  gennaio
          2018. 
              2. Le modifiche apportate dal presente decreto all'art.
          144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  gli
          articoli 2, commi  36  e  37,  e  4  del  presente  decreto
          legislativo, nonche' il  Capo  II  del  Titolo  IV-bis  del
          decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, come introdotto
          dall'art. 3, comma 1 del presente  decreto  legislativo  si
          applicano alle violazioni commesse a partire dal 13 gennaio
          2018, salvo quanto previsto dal comma  6.  Alle  violazioni
          commesse prima di questa data continuano ad  applicarsi  le
          norme del Titolo VIII del decreto legislativo 1°  settembre
          1993, n. 385 nonche' l'art. 32 del decreto  legislativo  27
          gennaio 2010, n. 11, e gli articoli 3, 4 e  5  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2015, n.  135,  vigenti  prima  della
          data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 
              3. Gli istituti di pagamento e gli istituti  di  moneta
          elettronica autorizzati a operare alla data del 13  gennaio
          2018, possono continuare a esercitare le attivita'  cui  si
          riferisce l'autorizzazione fino  al  13  luglio  2018.  Gli
          istituti di cui al periodo precedente  sono  autorizzati  a
          esercitare le stesse attivita' dopo il  13  luglio  2018  a
          condizione che rispettino i  requisiti  previsti  ai  sensi
          degli  articoli  114-quinquies  e  114-novies  del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n.  385,  e  trasmettano  la
          documentazione attestante il rispetto dei requisiti  stessi
          alla Banca d'Italia entro il 13 aprile  2018.  In  caso  di
          mancato  rispetto  dei  requisiti   di   cui   al   periodo
          precedente, la Banca d'Italia, entro  il  13  luglio  2018,
          avvia  un  procedimento  di  revoca  dell'autorizzazione  o
          richiede  l'adozione  di  misure  correttive  necessarie  a
          garantire il rispetto dei requisiti stessi. 
              4. Gli istituti di cui agli articoli 114-quinquies.4  e
          114-sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993,
          n. 385, autorizzati a operare alla data del 13 gennaio 2018
          possono  continuare  a  esercitare  le  attivita'  cui   si
          riferisce l'autorizzazione fino al  13  gennaio  2019.  Gli
          istituti di cui al periodo precedente  sono  autorizzati  a
          esercitare le stesse attivita' dopo il 13  gennaio  2019  a
          condizione che rispettino i  requisiti  previsti  ai  sensi
          degli  articoli  114-quinquies  e  114-novies  del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e che trasmettano la
          documentazione attestante il rispetto dei requisiti  stessi
          alla Banca d'Italia entro il 13 ottobre 2018.  In  caso  di
          mancato  rispetto  dei  requisiti   di   cui   al   periodo
          precedente, la Banca d'Italia, entro il  13  gennaio  2019,
          avvia  un  procedimento  di  revoca  dell'autorizzazione  o
          richiede  l'adozione  di  misure  correttive  necessarie  a
          garantire il rispetto dei requisiti stessi. 
              5. Gli istituti di pagamento che alla data  di  entrata
          in  vigore  del  presente  decreto  prestano  il   servizio
          previsto dall'art. 1, comma 1, lettera b), n. 7 del decreto
          legislativo 27 gennaio 2010, n.  11,  possono  svolgere  il
          servizio di cui all'art. 1, comma 2,  lettera  h-septies1),
          n. 3, del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,
          senza necessita' di ottenere una nuova  autorizzazione  se,
          entro il 13 gennaio  2020,  trasmettono  la  documentazione
          attestante il rispetto dei requisiti relativi  al  capitale
          iniziale e al calcolo dei Fondi propri alla Banca d'Italia. 
              6. Le misure di sicurezza di cui agli  articoli  5-bis,
          commi 1, 2 e  3,  5-ter,  5-quater  e  10-bis  del  decreto
          legislativo 27 gennaio 2010, n. 11,  si  applicano  decorsi
          diciotto mesi dalla data di entrata in vigore  delle  norme
          tecniche di  regolamentazione  di  cui  all'art.  98  della
          direttiva (UE) n. 2366/2015.  A  decorrere  dalla  medesima
          data, in deroga  al  comma  2,  si  applicano  le  sanzioni
          previste dall'art. 2, comma 37,  lettera  a)  del  presente
          decreto per l'inosservanza degli articoli 5-bis, commi 1, 2
          e 3, 5-ter, 5-quater e 10-bis del  decreto  legislativo  27
          gennaio 2010, n. 11. 
              7. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 34-bis e
          al comma 1 dell'art.  34-ter  del  decreto  legislativo  27
          gennaio 2010, n. 11, introdotte dall'art.  3  del  presente
          decreto legislativo, si applicano dal 1° aprile 2018. 
              8. Fino alla data di applicazione delle norme  tecniche
          di regolamentazione di cui all'art. 98 della direttiva (UE)
          n. 2366/2015, con  riferimento  alle  materie  disciplinate
          dalle   medesime   norme   tecniche   di   regolamentazione
          continuano a trovare applicazione le  disposizioni  emanate
          dalla  Banca  d'Italia,  ai  sensi  di  norme  abrogate   o
          sostituite per  effetto  del  presente  decreto  in  quanto
          compatibili con le disposizioni dello stesso. Durante  tale
          periodo  transitorio  la  Banca  d'Italia   puo'   tuttavia
          modificare e abrogare  le  disposizioni  di  cui  al  primo
          periodo da essa stessa emanate anche al fine di  assicurare
          la compatibilita' delle  stesse  con  le  disposizioni  del
          presente decreto. 
              9. Con riferimento ai contratti in essere alla data  di
          entrata in vigore del presente decreto, ogni prestatore  di
          servizi di pagamento comunica ai propri clienti,  in  forma
          scritta o mediante altro supporto durevole  preventivamente
          accettato dal cliente, entro il 12 marzo 2018  le  proposte
          di modifica del contratto rese necessarie dalla entrata  in
          vigore delle  norme  stabilite  dal  presente  decreto.  Il
          cliente ha diritto di recedere senza  spese  dal  contratto
          entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione e
          in sede  di  liquidazione  del  rapporto  si  applicano  le
          condizioni praticate alla data del 12 gennaio 2018. Ove  il
          cliente non receda entro tale termine di sessanta giorni la
          modifica si intende approvata.».