Art. 11 
 
                  Modifiche al decreto legislativo 
                        24 marzo 2011, n. 53 
 
  1. Al decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo  2,  comma  1,  dopo  la  lettera  cc-ter),  sono
aggiunte le seguenti: 
      «cc-quater)  "nave  ro-ro  da  passeggeri":  una  nave   avente
dispositivi che consentono di caricare e scaricare veicoli stradali o
ferroviari e che trasporta piu' di dodici passeggeri; 
      cc-quinquies) "unita' veloce da  passeggeri":  una  nave  quale
definita dalla SOLAS 1974, capitolo X, regola 1, che  trasporta  piu'
di dodici passeggeri; 
      cc-sexies)  "servizio  di  linea":  una  serie  di   traversate
effettuate da navi ro-ro da passeggeri o unita' veloci da  passeggeri
in modo da assicurare il collegamento  tra  gli  stessi  due  o  piu'
porti, oppure una serie di viaggi da e verso lo  stesso  porto  senza
scali  intermedi  in  base  a  un  orario   pubblicato   oppure   con
collegamenti tanto regolari  o  frequenti  da  costituire  una  serie
sistematica evidente.»; 
    b) all'articolo 3, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Il presente decreto si  applica  anche  alle  ispezioni
effettuate su  navi  ro-ro  da  passeggeri  e  su  unita'  veloci  da
passeggeri fuori da un porto o lontano da un  ancoraggio  durante  un
servizio di linea conformemente all'articolo 19.»; 
    c)  all'articolo  16,  comma  1,  dopo  le   parole   «ai   sensi
dell'articolo 7» sono inserite le seguenti: «o 19»; 
    d) l'articolo 19 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 19 (Ispezione delle navi  ro-ro  da  passeggeri  e  delle
unita' veloci da passeggeri in servizio di linea). - 1. Le navi ro-ro
da passeggeri e le unita' veloci da passeggeri adibite a  servizi  di
linea sono sottoposte a ispezioni in conformita' della  tempistica  e
degli altri requisiti stabiliti nell'Allegato XV. 
      2. All'atto di pianificare le ispezioni di una  nave  ro-ro  da
passeggeri  o  di  un'unita'  veloce   da   passeggeri,   l'autorita'
competente locale e gli ispettori tengono in  debito  conto  i  piani
operativi  e  di  manutenzione  della  nave  ro-ro  da  passeggeri  o
dell'unita' veloce da passeggeri. 
      3. Se una nave  ro-ro  da  passeggeri  o  un'unita'  veloce  da
passeggeri  e'  stata   sottoposta   a   un'ispezione   conformemente
all'Allegato XV, tale ispezione e' registrata nella banca dati  sulle
ispezioni e presa in considerazione ai fini degli articoli 6, 7 ed  8
e  per  calcolare  il  rispetto   dell'impegno   ispettivo   annuale.
L'ispezione e' contabilizzata nel numero totale  di  ispezioni  annue
effettuate a norma dell'articolo 9. 
      4. L'articolo 8, comma 1, lettera a), l'articolo 13, comma 1  e
l'articolo 17 non si applicano alle navi ro-ro da passeggeri  e  alle
unita' veloci da passeggeri adibite a servizi di linea  sottoposte  a
ispezione a norma del presente articolo. 
      5. L'autorita' competente locale garantisce che le  navi  ro-ro
da passeggeri o le unita' veloci da passeggeri che  sono  soggette  a
un'ispezione supplementare conformemente  all'articolo  8,  comma  1,
lettera b), sono selezionate  ai  fini  dell'ispezione  conformemente
all'Allegato III, parte II, punto 3A, lettera c), e punto 3B, lettera
c). Le ispezioni  effettuate  conformemente  al  presente  comma  non
incidono sull'intervallo di ispezione di cui all'Allegato  XV,  punto
2. 
      6. Durante l'ispezione di una nave ro-ro  da  passeggeri  o  di
un'unita' veloce da passeggeri, l'ispettore puo' accettare di  essere
accompagnato da un ispettore dello Stato di approdo di un altro Stato
membro, in qualita' di osservatore. Se l'unita' navale batte bandiera
di  uno  Stato  membro,  l'autorita'  competente  locale  invita,  su
richiesta, un  rappresentante  dello  Stato  di  bandiera  a  seguire
l'ispezione in qualita' di osservatore.»; 
    e) all'articolo 20, il comma 1 e' sostituito dai seguenti: 
      «1. E' rifiutato l'accesso ai porti  e  ancoraggi  nazionali  a
tutte le navi che battono la bandiera di uno Stato la cui percentuale
di fermi rientra nella lista nera adottata conformemente  al  MOU  di
Parigi in base alle informazioni registrate nella  banca  dati  sulle
ispezioni e pubblicata ogni anno dalla Commissione UE  e  sono  state
fermate piu' di due volte nel corso dei trentasei mesi precedenti  in
un porto o ancoraggio di uno Stato membro o di uno  Stato  firmatario
del MOU di Parigi, ovvero battono la bandiera di  uno  Stato  la  cui
percentuale  di   fermi   rientra   nella   lista   grigia   adottata
conformemente al MOU di Parigi in base alle  informazioni  registrate
nella banca  dati  sulle  ispezioni  e  pubblicata  ogni  anno  dalla
Commissione UE e sono state fermate piu' di due volte nel  corso  dei
ventiquattro mesi precedenti in un porto o ancoraggio  di  uno  Stato
membro o di uno Stato firmatario del MOU di Parigi. 
      1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si  applicano  nei
casi previsti all'articolo 24, comma 4. 
      1-ter. Il rifiuto di accesso si applica dal momento in  cui  la
nave lascia il porto o l'ancoraggio in cui e' stata oggetto del terzo
fermo e in cui  e'  stato  emesso  il  provvedimento  di  rifiuto  di
accesso.»; 
    f) all'articolo 28, comma 1, le parole «eseguite  in  conformita'
all'articolo 19 ed all'articolo 23, comma 1»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «eseguite in conformita' all'articolo 20, all'articolo  24,
comma 1 e all'Allegato IX» e  le  parole  «,  del  28  ottobre  2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 2009, n. 256» sono
sostituite  dalle  seguenti:  «da  adottarsi  entro  sessanta  giorni
dall'entrata in  vigore  della  presente  disposizione.  Le  predette
tariffe sono calcolate sulla base del costo effettivo del servizio  e
sono aggiornate almeno ogni  tre  anni.  Fino  all'adozione  di  tale
decreto, si applicano le tariffe di cui al decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 28 ottobre 2009»; 
    g) all'Allegato IX, le parole «all'articolo 19»  sono  sostituite
dalle seguenti: «all'articolo 20»; 
    h)  dopo  l'Allegato  XIV,  e'   aggiunto   l'allegato   di   cui
all'Allegato IV del presente decreto. 
 
          Note all'art. 11: 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 2, 3, 16, 20, 28 e
          dell'Allegato IX del citato decreto  legislativo  24  marzo
          2011, n. 53, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 2 (Definizioni). -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si intendono per: 
                  a)  convenzioni:  quelle   di   seguito   indicate,
          unitamente ai relativi protocolli ed  emendamenti,  nonche'
          ai connessi codici, nella loro versione aggiornata: 
                    1)  convenzione  internazionale  sulla  linea  di
          massimo carico, LL66, firmata a Londra il 5 aprile 1966, di
          cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  8  aprile
          1968, n. 777; 
                    2) convenzione internazionale sulla  salvaguardia
          della vita umana in mare, SOLAS 74,  firmata  a  Londra  il
          1°(gradi) novembre 1974, di cui alla legge 23 maggio  1980,
          n. 313; 
                    3) convenzione internazionale per la  prevenzione
          dell'inquinamento da navi, MARPOL 73/78, firmata  a  Londra
          il 2 novembre 1973, di cui alla legge 29 settembre 1980, n.
          662; 
                    4) convenzione internazionale sugli standard  per
          l'addestramento,  la  certificazione  ed  il  servizio   di
          guardia dei marittimi, STCW  78,  firmata  a  Londra  il  5
          luglio 1978, di cui alla legge 21 novembre 1985, n. 739; 
                    5) convenzione sul regolamento per prevenire  gli
          abbordi in mare,  COLREG  1972,  firmata  a  Londra  il  20
          ottobre 1972, di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1085; 
                    6) convenzione  internazionale  sulla  stazzatura
          delle navi mercantili, ITC  69,  firmata  a  Londra  il  23
          giugno 1969, di cui alla legge 22 ottobre 1973, n. 958; 
                    7) convenzione sul lavoro marittimo del 2006 (CLM
          2006) di cui alla legge 23 settembre 2013 n. 113; 
                    8)     convenzione      internazionale      sulla
          responsabilita'   civile   per   i   danni   derivanti   da
          inquinamento da idrocarburi, CLC 92, firmata a Londra il 27
          novembre 1992, di cui alla legge 27 maggio 1999, n. 177; 
                    8-bis) convenzione internazionale  sul  controllo
          dei sistemi antivegetativi dannosi sulle navi del 2001 (AFS
          2001) di cui alla legge 31 agosto 2012, n. 163; 
                    8-ter)    convenzione    internazionale     sulla
          responsabilita'    civile    per    i    danni    derivanti
          dall'inquinamento determinato dal  carburante  delle  navi,
          del 2001 (convenzione "Bunker Oil" 2001) di cui alla  legge
          1° febbraio 2010, n. 19; 
                  b) Memorandum d'intesa di Parigi  (Paris  MOU):  il
          memorandum d'intesa relativo al  controllo  delle  navi  da
          parte dello Stato d'approdo, firmato a Parigi il 26 gennaio
          1982, nella sua versione aggiornata; 
                  c) audit IMO: sistema di verifica e consulenza  cui
          si sottopongono volontariamente gli Stati  membri  dell'IMO
          secondo   le   procedure    fissate    dalla    risoluzione
          dell'assemblea dell'IMO A.974(24); 
                  d) regione del Memorandum d'intesa  di  Parigi:  la
          zona geografica in  cui  i  firmatari  del  MOU  di  Parigi
          effettuano ispezioni secondo le procedure concordate; 
                  e)  nave:  qualsiasi  nave  mercantile  adibita  al
          trasporto marittimo, battente bandiera  diversa  da  quella
          nazionale, rientrante nel campo di applicazione  di  una  o
          piu' delle convenzioni; 
                  f) interfaccia nave/porto: le interazioni che hanno
          luogo quando una  nave  e'  direttamente  e  immediatamente
          interessata da attivita' che  comportano  il  movimento  di
          persone o di merci o la fornitura di servizi portuali verso
          la nave o dalla nave, con esclusione delle operazioni e dei
          servizi portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84; 
                  g) nave ancorata: una nave, in porto o  alla  fonda
          in rada, che staziona in  una  zona  ricadente  nell'ambito
          portuale  ma  non  ormeggiata,  interessata  da   attivita'
          proprie dell'interfaccia nave/porto; 
                  h) ispettore: soggetto appartenente  unicamente  al
          Corpo delle capitanerie di porto  -  Guardia  costiera,  in
          possesso dei requisiti di cui all'allegato I, del  presente
          decreto, debitamente autorizzato e  formalmente  incaricato
          dall'autorita'  competente  centrale,  a  conclusione   del
          prescritto iter formativo, a svolgere  le  ispezioni  dello
          Stato di approdo; 
                  i)  autorita'  competente  centrale:  il  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del
          Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera e,  per
          quanto    attiene    alle    attivita'    di    prevenzione
          dell'inquinamento e  di  tutela  dell'ambiente  marino,  il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare  che,  per  tali  fini,  si  avvale  del  Corpo  delle
          capitanerie di porto - Guardia costiera; 
                  l)  autorita'   competente   locale:   gli   uffici
          marittimi periferici retti da  ufficiali  del  Corpo  delle
          capitanerie  di   porto   fino   a   livello   di   Ufficio
          circondariale marittimo; 
                  m) autorita' portuale: gli enti di cui  all'art.  6
          della legge 28 gennaio 1994, n. 84; 
                  n) periodo notturno: l'arco temporale che va  dalle
          ore 22,00 alle ore 5,00 del giorno successivo; 
                  o) ispezione iniziale: la visita  a  bordo  di  una
          nave svolta da un ispettore, per verificare la  conformita'
          alle pertinenti  convenzioni  e  regolamenti,  che  include
          almeno i controlli previsti all'art. 16, comma 1; 
                  p) ispezione dettagliata:  l'ispezione  durante  la
          quale la nave, le dotazioni di bordo  e  l'equipaggio  sono
          sottoposti,  interamente  o  parzialmente,  ad   un   esame
          accurato nei casi specificati all'art. 16, comma  3,  degli
          aspetti   concernenti   la   costruzione,   le   dotazioni,
          l'equipaggio, le condizioni di  vita  e  di  lavoro  ed  il
          rispetto delle procedure operative di bordo; 
                  q) ispezione estesa: un'ispezione che  riguarda  le
          voci elencate  all'allegato  VII  e  che  puo'  comprendere
          un'ispezione dettagliata quando sussistano i fondati motivi
          di cui all'art. 16, comma 3; 
                  r) esposto: un'informazione o rapporto originato da
          soggetto, associazione o organizzazione, portatore  di  una
          qualificata posizione soggettiva, di un interesse diffuso o
          legittimo  comunque  legato  alla  sicurezza  della   nave,
          inclusi  la  sicurezza  o  la  salute  dell'equipaggio,  le
          condizioni di vita e di lavoro a  bordo  e  la  prevenzione
          dell'inquinamento; 
                  s) fermo: il formale divieto posto ad una  nave  di
          prendere il mare a causa delle deficienze individuate  che,
          da sole o nel complesso, rendono la nave insicura; 
                  t)  provvedimento  di  rifiuto   di   accesso:   la
          decisione  comunicata  al  comandante  di  una  nave,  alla
          compagnia che ne e' responsabile ed allo Stato di bandiera,
          con la quale si notifica  che  alla  nave  sara'  rifiutato
          l'accesso a tutti i porti ed ancoraggi della Comunita'; 
                  u) sospensione di un'operazione: il formale divieto
          posto ad una nave di  continuare  una  qualunque  attivita'
          operativa tecnica o commerciale a  causa  delle  deficienze
          individuate che, da sole o nel complesso,  renderebbero  il
          proseguimento della predetta attivita'  pericoloso  per  la
          sicurezza della navigazione, delle persone a  bordo  o  per
          l'ambiente; 
                  v)  compagnia:  il  proprietario   della   nave   o
          qualsiasi  altra  persona  fisica  o   giuridica,   incluso
          l'armatore o il noleggiatore a scafo nudo,  che  assume  la
          responsabilita' dell'esercizio della nave dal  proprietario
          della stessa  e  che  si  fa  carico  dei  doveri  e  delle
          responsabilita' posti dal codice internazionale di gestione
          della sicurezza, ISM; 
                  z)  organismo   riconosciuto:   una   societa'   di
          classificazione  o  altro  organismo  privato  che   svolge
          funzioni  amministrative  per  conto   dell'amministrazione
          dello Stato di bandiera; 
                  aa)  certificato   obbligatorio:   il   certificato
          rilasciato direttamente o a nome di uno Stato  di  bandiera
          in conformita' alle convenzioni; 
                  bb)  certificato  di  classe:  il   documento   che
          conferma la conformita' alla SOLAS 74, capitolo II-1, parte
          A-1, regola 3-1; 
                  cc)  banca  dati  delle   ispezioni:   il   sistema
          informatico che contribuisce all'attuazione del sistema  di
          controllo da parte dello Stato di approdo all'interno della
          Comunita' e che riguarda i  dati  relativi  alle  ispezioni
          effettuate nella Comunita'  e  nella  regione  del  MOU  di
          Parigi; 
                  cc-bis)  certificato  di   lavoro   marittimo:   il
          certificato di cui alla regola 5.1.3 della CLM 2006; 
                  cc-ter) dichiarazione  di  conformita'  del  lavoro
          marittimo: la dichiarazione di cui alla regola 5.1.3  della
          CLM 2006. 
                  cc-quater) "nave ro-ro  da  passeggeri":  una  nave
          avente dispositivi che consentono di caricare  e  scaricare
          veicoli stradali o  ferroviari  e  che  trasporta  piu'  di
          dodici passeggeri; 
                  cc-quinquies) "unita' veloce  da  passeggeri":  una
          nave quale definita dalla SOLAS 1974, capitolo X, regola 1,
          che trasporta piu' di dodici passeggeri; 
                  cc-sexies)  "servizio  di  linea":  una  serie   di
          traversate effettuate da navi ro-ro da passeggeri o  unita'
          veloci da passeggeri in modo da assicurare il  collegamento
          tra gli stessi due o piu' porti, oppure una serie di viaggi
          da e verso lo stesso porto senza scali intermedi in base  a
          un orario pubblicato oppure con collegamenti tanto regolari
          o frequenti da costituire una serie sistematica evidente. 
                1-bis. Tutti i riferimenti fatti nel presente decreto
          a convenzioni, codici e risoluzioni internazionali, inclusi
          quelli per i certificati e  altri  documenti,  sono  intesi
          come riferimenti a tali convenzioni, codici  e  risoluzioni
          internazionali nella loro versione aggiornata.». 
              - «Art. 3 (Campo di applicazione).  -  1.  Il  presente
          decreto si applica alle  navi  e  alle  unita'  da  diporto
          utilizzate a fini commerciali di bandiera non  italiana  ed
          ai relativi equipaggi che fanno scalo o  ancoraggio  in  un
          porto   nazionale   per   effettuare   attivita'    proprie
          dell'interfaccia  nave/porto.  L'ispezione  di   una   nave
          eseguita in acque soggette alla giurisdizione nazionale  e'
          considerata, ai fini del presente  decreto,  equivalente  a
          quella svolta nell'ambito di un porto. 
              1-bis.  Il  presente  decreto  si  applica  anche  alle
          ispezioni effettuate su  navi  ro-ro  da  passeggeri  e  su
          unita' veloci da passeggeri fuori da un porto o lontano  da
          un ancoraggio durante un servizio  di  linea  conformemente
          all'art. 19. 
              2. Per le navi di stazza lorda inferiore  alle  500  GT
          (gross tonnage), si applicano i  requisiti  previsti  dalle
          convenzioni applicabili. Qualora  nessuna  convenzione  sia
          applicabile, si adottano le procedure di cui all'allegato I
          del MOU di Parigi, per garantire che le navi non presentino
          evidenti pericoli per la sicurezza  della  navigazione,  la
          salute o l'ambiente. 
              3. Nell'ispezionare una nave battente bandiera  di  uno
          Stato che non ha sottoscritto una delle convenzioni di  cui
          al comma  1  dell'art.  2,  l'Autorita'  competente  locale
          accerta che la nave e il relativo equipaggio non godano  di
          un trattamento piu' favorevole  di  quello  riservato  alle
          navi battenti bandiera di  uno  Stato  firmatario  di  tale
          convenzione. Tale nave e' sottoposta  a  un'ispezione  piu'
          dettagliata secondo  le  procedure  istituite  dal  MOU  di
          Parigi. 
              4. Il presente articolo non  pregiudica  i  diritti  di
          intervento che uno Stato membro puo' far  valere  in  forza
          delle pertinenti convenzioni. 
              5. Il presente decreto non  si  applica  alle  navi  da
          pesca, alle navi da  guerra,  alle  navi  ausiliarie,  alle
          imbarcazioni in legno di costruzione rudimentale, alle navi
          dello Stato utilizzate  a  fini  non  commerciali  ed  alle
          unita' da diporto non adibite a traffici commerciali. 
              5-bis. Le misure adottate  per  applicare  il  presente
          decreto non comportano una riduzione del  livello  generale
          di protezione dei marittimi previsto  dal  diritto  sociale
          dell'Unione nei settori cui si applica il presente decreto,
          in confronto alla situazione  gia'  esistente  in  ciascuno
          Stato membro.  Nell'attuare  tali  misure,  se  l'autorita'
          competente  locale  viene  a  conoscenza  di   una   chiara
          violazione del diritto dell'Unione a bordo di navi battenti
          bandiera di uno Stato membro, essa informa  immediatamente,
          conformemente  al  diritto  e   alla   pratica   nazionali,
          qualsiasi altra autorita' competente interessata,  al  fine
          di intraprendere, se del caso, ulteriori azioni.». 
              - «Art. 16 (Ispezioni iniziali e dettagliate). - 1.  Le
          navi selezionate ai fini dell'ispezione ai sensi  dell'art.
          7 o 19 sono sottoposte ad un'ispezione iniziale  nel  corso
          della quale l'ispettore provvede almeno a: 
                a) controllare i certificati e i  documenti  elencati
          nell'allegato V,  che  devono  essere  conservati  a  bordo
          conformemente alla normativa marittima comunitaria  e  alle
          convenzioni in materia di sicurezza; 
                b) verificare, se necessario, se le deficienze emerse
          nel corso della  precedente  ispezione  effettuata  da  uno
          Stato membro o da uno Stato firmatario del  MOU  di  Parigi
          siano state corrette; 
                c) verificare che le condizioni generali della  nave,
          compresi  gli  aspetti  igienici  della  stessa,  la   sala
          macchine e gli alloggi siano  soddisfacenti  dal  punto  di
          vista della  sicurezza  della  navigazione,  dell'igiene  e
          della sicurezza delle condizioni di lavoro e  della  tutela
          ambientale. 
              2. Quando, dopo un'ispezione  iniziale,  le  deficienze
          riscontrate sono state  inserite  nella  banca  dati  sulle
          ispezioni e ne e' prescritta l'eliminazione  nel  porto  di
          scalo  nazionale  successivo,  l'ispettore  del  successivo
          scalo, in sede di verifica dell'avvenuta eliminazione delle
          deficienze, puo' decidere di non procedere  alle  verifiche
          di cui al comma 1, lettere a) e c). 
              3. Se, a seguito dell'ispezione  di  cui  al  comma  1,
          l'ispettore  ritiene  che  ricorra  uno  dei  casi  di  cui
          all'allegato  VI  del  presente  regolamento  ovvero  altri
          fondati motivi circa la non  rispondenza  delle  condizioni
          della nave, delle relative dotazioni o dell'equipaggio,  ai
          requisiti   previsti   dalle   convenzioni,   procede    ad
          un'ispezione   dettagliata   che   comprende   un'ulteriore
          verifica della conformita' ai requisiti operativi di bordo. 
              4.  Quando  le  condizioni  generali  della  nave  sono
          palesemente sub standard, l'ispettore sospende  l'ispezione
          e dispone il fermo della  nave  finche'  la  compagnia  non
          adotti   tutte   le   misure   necessarie   per   garantire
          l'ottemperanza  ai  pertinenti  requisiti   fissati   dalle
          convenzioni. 
              - «Art. 20 (Provvedimenti di rifiuto di accesso). -  1.
          E' rifiutato l'accesso ai porti  e  ancoraggi  nazionali  a
          tutte le navi che battono la bandiera di uno Stato  la  cui
          percentuale di fermi  rientra  nella  lista  nera  adottata
          conformemente al MOU di Parigi in  base  alle  informazioni
          registrate nella banca dati sulle  ispezioni  e  pubblicata
          ogni anno dalla Commissione UE e sono state fermate piu' di
          due volte nel corso dei trentasei  mesi  precedenti  in  un
          porto o ancoraggio di uno  Stato  membro  o  di  uno  Stato
          firmatario del MOU di Parigi, ovvero battono la bandiera di
          uno Stato la cui percentuale di fermi rientra  nella  lista
          grigia adottata conformemente al MOU di Parigi in base alle
          informazioni registrate nella banca dati sulle ispezioni  e
          pubblicata ogni anno dalla  Commissione  UE  e  sono  state
          fermate piu' di due volte nel corso dei  ventiquattro  mesi
          precedenti in un porto o ancoraggio di uno Stato  membro  o
          di uno Stato firmatario del MOU di Parigi. 
              1-bis. Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1  non  si
          applicano nei casi previsti all'art. 24, comma 4. 
              1-ter. Il rifiuto di accesso si applica dal momento  in
          cui la nave lascia il porto o l'ancoraggio in cui e'  stata
          oggetto del terzo  fermo  e  in  cui  e'  stato  emesso  il
          provvedimento di rifiuto di accesso. 
              2. Il rifiuto di accesso si applica dal momento in  cui
          la nave lascia il porto o  l'ancoraggio  in  cui  e'  stata
          destinataria del terzo fermo e in cui e'  stato  emesso  il
          provvedimento di rifiuto di accesso. Le disposizioni di cui
          al comma 1 non si applicano nei casi previsti dall'art. 24,
          comma 4, del presente decreto. 
              3. Il provvedimento di rifiuto di accesso  e'  revocato
          trascorsi tre mesi dalla data in cui esso e' stato emesso e
          quando sono soddisfatte le condizioni di  cui  all'allegato
          IX, punti da 3 a 9. Se la nave e' sottoposta ad un  secondo
          rifiuto  di  accesso,  il  predetto  provvedimento  non  e'
          revocato prima che siano trascorsi 12 mesi. 
              4. Ogni fermo  successivo  in  un  porto  o  ancoraggio
          all'interno della Comunita' determina il rifiuto di accesso
          della nave a qualsiasi porto o ancoraggio all'interno della
          Comunita'. Tale terzo provvedimento di rifiuto  di  accesso
          e' revocato dopo un periodo di ventiquattro mesi dalla  sua
          emanazione e soltanto se: 
                a) la nave batte la bandiera  di  uno  Stato  la  cui
          percentuale di fermi non rientra ne' nella lista  nera  ne'
          nella lista grigia di cui al comma 1; 
                b) i certificati obbligatori e di classe  della  nave
          sono rilasciati da uno  o  piu'  organismi  riconosciuti  a
          norma del  regolamento  (CE)  n.  391/2009  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo  alle
          disposizioni ed alle norme comuni  per  gli  organismi  che
          effettuano le ispezioni e  le  visite  di  controllo  delle
          navi; 
                c)  la  nave  e'  gestita  da   una   compagnia   con
          prestazioni elevate conformemente all'allegato  III,  parte
          I, punto 1, e se 
                d) sono soddisfatte le condizioni di cui all'allegato
          IX, punti da 3 a 9. 
              5. Ad ogni nave che non soddisfi i criteri  specificati
          nel  comma  4,  dopo  un  periodo  di   ventiquattro   mesi
          dall'emanazione del provvedimento, e' imposto un rifiuto di
          accesso  permanente  a   qualsiasi   porto   o   ancoraggio
          all'interno della Comunita'. 
              6. Ogni fermo  successivo  in  un  porto  o  ancoraggio
          all'interno  della  Comunita'  dopo  il  terzo  rifiuto  di
          accesso determina il rifiuto permanente  di  accesso  della
          nave a  qualsiasi  porto  o  ancoraggio  all'interno  della
          Comunita'. 
              7. Ai fini del presente articolo, saranno osservate  le
          procedure di cui all'allegato IX concernente  "Disposizioni
          relative al  rifiuto  di  accesso  nei  porti  e  ancoraggi
          all'interno della Comunita'".». 
              - «Art. 28  (Rimborso  delle  spese).  -  1.  Le  spese
          inerenti alle ispezioni di  cui  agli  articoli  16  e  17,
          qualora  queste  accertino  o  confermino  deficienze   che
          giustifichino  il  fermo  della  nave,  ed  alle  ispezioni
          eseguite in conformita' all'art. 20, all'art. 24, comma 1 e
          all'Allegato IX, sono poste  a  carico  dell'armatore,  del
          raccomandatario marittimo o  di  altro  suo  rappresentante
          nello Stato, in solido con il proprietario, in  conformita'
          alle tariffe  stabilite  con  decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
          con il Ministro dell'economia e delle finanze da  adottarsi
          entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente
          disposizione. Le predette tariffe sono calcolate sulla base
          del costo effettivo del servizio e sono  aggiornate  almeno
          ogni tre  anni.  Fino  all'adozione  di  tale  decreto,  si
          applicano le tariffe di cui al decreto del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti 28 ottobre 2009. 
              2.  Sono  altresi'  poste  in  solido  a   carico   del
          proprietario, o dell'armatore o di  un  suo  rappresentante
          nello Stato i costi relativi alla sosta in porto della nave
          sottoposta al provvedimento di fermo. 
              3. Il fermo della nave non puo' essere revocato finche'
          non si sia provveduto al completo pagamento o non sia stata
          data garanzia sufficiente per il rimborso delle spese. 
              - «Allegato IX 
              Rifiuto di accesso a  porti  ed  ancoraggi  all'interno
          della comunita' europea 
              (Art. 20) 
              1. In presenza delle condizioni  di  cui  all'art.  20,
          comma 1, l'autorita' competente locale del porto nel  quale
          e' deciso il terzo fermo della nave informa per iscritto il
          comandante  della  nave  del  fatto  che  sara'  emesso  un
          provvedimento   di   rifiuto   di   accesso    che    sara'
          immediatamente applicabile dopo che la nave avra'  lasciato
          il porto. Il provvedimento di rifiuto  di  accesso  diventa
          immediatamente applicabile dopo che la nave ha lasciato  il
          porto una volta che le  deficienze  che  hanno  portato  al
          fermo siano state corrette. 
              2.  L'autorita'  competente  locale  invia  copia   del
          provvedimento di  rifiuto  di  accesso  all'Amministrazione
          dello  Stato  di   bandiera,   all'organismo   riconosciuto
          interessato, agli altri Stati membri e agli altri firmatari
          del MOU di Parigi, alla Commissione e al  segretariato  del
          MOU  di  Parigi.  L'autorita'  competente  locale  aggiorna
          inoltre tempestivamente la banca dati sulle  ispezioni  con
          le informazioni relative al rifiuto di accesso. 
              3. Per  la  revoca  del  provvedimento  di  rifiuto  di
          accesso  il  proprietario  o  l'armatore  rivolge   domanda
          formale all'autorita' competente locale che ha  emanato  il
          provvedimento. La domanda  e'  corredata  di  un  documento
          dell'Amministrazione dello Stato di bandiera, rilasciato in
          seguito ad una visita a bordo da parte di un  ispettore  da
          essa debitamente autorizzato, attestante  che  la  nave  e'
          pienamente conforme  alle  disposizioni  applicabili  delle
          convenzioni.  L'Amministrazione  dello  Stato  di  bandiera
          fornisce   all'autorita'   competente   locale   la   prova
          dell'avvenuta visita a bordo. 
              4. La domanda di revoca del provvedimento di rifiuto di
          accesso deve essere altresi' corredata,  eventualmente,  di
          un documento della societa' di classificazione della  nave,
          in seguito ad una  visita  a  bordo  da  parte  di  un  suo
          ispettore, attestante che la nave e' conforme alle norme di
          classificazione specificate dalla societa' in questione. La
          societa'   di   classificazione   fornisce    all'autorita'
          competente locale la prova dell'avvenuta visita a bordo. 
              5. Il provvedimento di rifiuto di accesso  puo'  essere
          revocato soltanto trascorso il periodo di cui  all'art.  18
          del presente decreto, a  seguito  di  una  nuova  ispezione
          della nave effettuata in un porto concordato. Se  il  porto
          concordato  si  trova  in  uno  Stato  membro,  l'autorita'
          competente  di  tale  Stato,  su  richiesta  dell'autorita'
          competente  locale  che  ha  emanato  il  provvedimento  di
          rifiuto di accesso, puo' autorizzare la nave ad entrare nel
          porto concordato affinche' possa essere effettuata la nuova
          ispezione. In tali  casi,  non  possono  essere  effettuate
          operazioni di carico nel porto fino a che il  provvedimento
          di rifiuto di accesso sia stato revocato. 
              6. Se il fermo  che  ha  portato  al  provvedimento  di
          rifiuto di accesso era conseguente anche a deficienze nella
          struttura della nave, l'autorita' competente locale che  lo
          ha emanato puo' esigere che taluni spazi, fra i  quali  gli
          spazi di carico e le cisterne, siano resi  disponibili  per
          un esame nel corso della nuova ispezione. 
              7. La  nuova  ispezione  e'  effettuata  dall'autorita'
          competente  locale  che  ha  emanato  il  provvedimento  di
          rifiuto di accesso o dall'autorita' competente del porto di
          destinazione con l'accordo dell'autorita' competente locale
          che ha emanato il  provvedimento  di  rifiuto  di  accesso.
          L'autorita' competente locale  puo'  esigere  un  preavviso
          fino a quattordici giorni  per  la  nuova  ispezione.  Sono
          fornite tutte le prove  richieste  dallo  Stato  membro  in
          questione che la nave e' pienamente conforme  ai  requisiti
          applicabili delle convenzioni. 
              8. La nuova ispezione consiste in  un'ispezione  estesa
          che riguardi quantomeno  gli  elementi  pertinenti  di  cui
          all'allegato VII. 
              9. I costi derivanti da  detta  ispezione  estesa  sono
          totalmente a carico del proprietario o dell'armatore. 
              10. Se i  risultati  dell'ispezione  estesa  soddisfano
          l'autorita' competente locale a norma dell'allegato VII, il
          provvedimento di  rifiuto  di  accesso  e'  revocato  e  la
          compagnia di appartenenza della nave ne  e'  informata  per
          iscritto. 
              11. L'autorita' competente locale informa per  iscritto
          della sua decisione anche l'Amministrazione dello Stato  di
          bandiera, la societa' di classificazione  interessata,  gli
          altri Stati membri, gli altri firmatari del MOU di  Parigi,
          la  Commissione  e  il  segretariato  del  MOU  di  Parigi.
          L'autorita'  competente  locale  deve  inoltre   aggiornare
          tempestivamente  la  banca  dati  sulle  ispezioni  con  le
          informazioni relative  alla  revoca  del  provvedimento  di
          rifiuto di accesso. 
              12. Le informazioni relative alle  navi  cui  e'  stato
          rifiutato l'accesso nei porti all'interno  della  Comunita'
          sono rese disponibili nella banca dati  sulle  ispezioni  e
          rese pubbliche ai sensi  delle  disposizioni  dell'art.  26
          della  direttiva   2009/16/CE   dell'allegato   XIII   alla
          stessa.».