Art. 11 Modifiche al decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53 1. Al decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera cc-ter), sono aggiunte le seguenti: «cc-quater) "nave ro-ro da passeggeri": una nave avente dispositivi che consentono di caricare e scaricare veicoli stradali o ferroviari e che trasporta piu' di dodici passeggeri; cc-quinquies) "unita' veloce da passeggeri": una nave quale definita dalla SOLAS 1974, capitolo X, regola 1, che trasporta piu' di dodici passeggeri; cc-sexies) "servizio di linea": una serie di traversate effettuate da navi ro-ro da passeggeri o unita' veloci da passeggeri in modo da assicurare il collegamento tra gli stessi due o piu' porti, oppure una serie di viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi in base a un orario pubblicato oppure con collegamenti tanto regolari o frequenti da costituire una serie sistematica evidente.»; b) all'articolo 3, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Il presente decreto si applica anche alle ispezioni effettuate su navi ro-ro da passeggeri e su unita' veloci da passeggeri fuori da un porto o lontano da un ancoraggio durante un servizio di linea conformemente all'articolo 19.»; c) all'articolo 16, comma 1, dopo le parole «ai sensi dell'articolo 7» sono inserite le seguenti: «o 19»; d) l'articolo 19 e' sostituito dal seguente: «Art. 19 (Ispezione delle navi ro-ro da passeggeri e delle unita' veloci da passeggeri in servizio di linea). - 1. Le navi ro-ro da passeggeri e le unita' veloci da passeggeri adibite a servizi di linea sono sottoposte a ispezioni in conformita' della tempistica e degli altri requisiti stabiliti nell'Allegato XV. 2. All'atto di pianificare le ispezioni di una nave ro-ro da passeggeri o di un'unita' veloce da passeggeri, l'autorita' competente locale e gli ispettori tengono in debito conto i piani operativi e di manutenzione della nave ro-ro da passeggeri o dell'unita' veloce da passeggeri. 3. Se una nave ro-ro da passeggeri o un'unita' veloce da passeggeri e' stata sottoposta a un'ispezione conformemente all'Allegato XV, tale ispezione e' registrata nella banca dati sulle ispezioni e presa in considerazione ai fini degli articoli 6, 7 ed 8 e per calcolare il rispetto dell'impegno ispettivo annuale. L'ispezione e' contabilizzata nel numero totale di ispezioni annue effettuate a norma dell'articolo 9. 4. L'articolo 8, comma 1, lettera a), l'articolo 13, comma 1 e l'articolo 17 non si applicano alle navi ro-ro da passeggeri e alle unita' veloci da passeggeri adibite a servizi di linea sottoposte a ispezione a norma del presente articolo. 5. L'autorita' competente locale garantisce che le navi ro-ro da passeggeri o le unita' veloci da passeggeri che sono soggette a un'ispezione supplementare conformemente all'articolo 8, comma 1, lettera b), sono selezionate ai fini dell'ispezione conformemente all'Allegato III, parte II, punto 3A, lettera c), e punto 3B, lettera c). Le ispezioni effettuate conformemente al presente comma non incidono sull'intervallo di ispezione di cui all'Allegato XV, punto 2. 6. Durante l'ispezione di una nave ro-ro da passeggeri o di un'unita' veloce da passeggeri, l'ispettore puo' accettare di essere accompagnato da un ispettore dello Stato di approdo di un altro Stato membro, in qualita' di osservatore. Se l'unita' navale batte bandiera di uno Stato membro, l'autorita' competente locale invita, su richiesta, un rappresentante dello Stato di bandiera a seguire l'ispezione in qualita' di osservatore.»; e) all'articolo 20, il comma 1 e' sostituito dai seguenti: «1. E' rifiutato l'accesso ai porti e ancoraggi nazionali a tutte le navi che battono la bandiera di uno Stato la cui percentuale di fermi rientra nella lista nera adottata conformemente al MOU di Parigi in base alle informazioni registrate nella banca dati sulle ispezioni e pubblicata ogni anno dalla Commissione UE e sono state fermate piu' di due volte nel corso dei trentasei mesi precedenti in un porto o ancoraggio di uno Stato membro o di uno Stato firmatario del MOU di Parigi, ovvero battono la bandiera di uno Stato la cui percentuale di fermi rientra nella lista grigia adottata conformemente al MOU di Parigi in base alle informazioni registrate nella banca dati sulle ispezioni e pubblicata ogni anno dalla Commissione UE e sono state fermate piu' di due volte nel corso dei ventiquattro mesi precedenti in un porto o ancoraggio di uno Stato membro o di uno Stato firmatario del MOU di Parigi. 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nei casi previsti all'articolo 24, comma 4. 1-ter. Il rifiuto di accesso si applica dal momento in cui la nave lascia il porto o l'ancoraggio in cui e' stata oggetto del terzo fermo e in cui e' stato emesso il provvedimento di rifiuto di accesso.»; f) all'articolo 28, comma 1, le parole «eseguite in conformita' all'articolo 19 ed all'articolo 23, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «eseguite in conformita' all'articolo 20, all'articolo 24, comma 1 e all'Allegato IX» e le parole «, del 28 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 2009, n. 256» sono sostituite dalle seguenti: «da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. Le predette tariffe sono calcolate sulla base del costo effettivo del servizio e sono aggiornate almeno ogni tre anni. Fino all'adozione di tale decreto, si applicano le tariffe di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 ottobre 2009»; g) all'Allegato IX, le parole «all'articolo 19» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 20»; h) dopo l'Allegato XIV, e' aggiunto l'allegato di cui all'Allegato IV del presente decreto.
Note all'art. 11: - Si riporta il testo degli articoli 2, 3, 16, 20, 28 e dell'Allegato IX del citato decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, come modificato dal presente decreto: «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intendono per: a) convenzioni: quelle di seguito indicate, unitamente ai relativi protocolli ed emendamenti, nonche' ai connessi codici, nella loro versione aggiornata: 1) convenzione internazionale sulla linea di massimo carico, LL66, firmata a Londra il 5 aprile 1966, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777; 2) convenzione internazionale sulla salvaguardia della vita umana in mare, SOLAS 74, firmata a Londra il 1°(gradi) novembre 1974, di cui alla legge 23 maggio 1980, n. 313; 3) convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da navi, MARPOL 73/78, firmata a Londra il 2 novembre 1973, di cui alla legge 29 settembre 1980, n. 662; 4) convenzione internazionale sugli standard per l'addestramento, la certificazione ed il servizio di guardia dei marittimi, STCW 78, firmata a Londra il 5 luglio 1978, di cui alla legge 21 novembre 1985, n. 739; 5) convenzione sul regolamento per prevenire gli abbordi in mare, COLREG 1972, firmata a Londra il 20 ottobre 1972, di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1085; 6) convenzione internazionale sulla stazzatura delle navi mercantili, ITC 69, firmata a Londra il 23 giugno 1969, di cui alla legge 22 ottobre 1973, n. 958; 7) convenzione sul lavoro marittimo del 2006 (CLM 2006) di cui alla legge 23 settembre 2013 n. 113; 8) convenzione internazionale sulla responsabilita' civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, CLC 92, firmata a Londra il 27 novembre 1992, di cui alla legge 27 maggio 1999, n. 177; 8-bis) convenzione internazionale sul controllo dei sistemi antivegetativi dannosi sulle navi del 2001 (AFS 2001) di cui alla legge 31 agosto 2012, n. 163; 8-ter) convenzione internazionale sulla responsabilita' civile per i danni derivanti dall'inquinamento determinato dal carburante delle navi, del 2001 (convenzione "Bunker Oil" 2001) di cui alla legge 1° febbraio 2010, n. 19; b) Memorandum d'intesa di Parigi (Paris MOU): il memorandum d'intesa relativo al controllo delle navi da parte dello Stato d'approdo, firmato a Parigi il 26 gennaio 1982, nella sua versione aggiornata; c) audit IMO: sistema di verifica e consulenza cui si sottopongono volontariamente gli Stati membri dell'IMO secondo le procedure fissate dalla risoluzione dell'assemblea dell'IMO A.974(24); d) regione del Memorandum d'intesa di Parigi: la zona geografica in cui i firmatari del MOU di Parigi effettuano ispezioni secondo le procedure concordate; e) nave: qualsiasi nave mercantile adibita al trasporto marittimo, battente bandiera diversa da quella nazionale, rientrante nel campo di applicazione di una o piu' delle convenzioni; f) interfaccia nave/porto: le interazioni che hanno luogo quando una nave e' direttamente e immediatamente interessata da attivita' che comportano il movimento di persone o di merci o la fornitura di servizi portuali verso la nave o dalla nave, con esclusione delle operazioni e dei servizi portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84; g) nave ancorata: una nave, in porto o alla fonda in rada, che staziona in una zona ricadente nell'ambito portuale ma non ormeggiata, interessata da attivita' proprie dell'interfaccia nave/porto; h) ispettore: soggetto appartenente unicamente al Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I, del presente decreto, debitamente autorizzato e formalmente incaricato dall'autorita' competente centrale, a conclusione del prescritto iter formativo, a svolgere le ispezioni dello Stato di approdo; i) autorita' competente centrale: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera e, per quanto attiene alle attivita' di prevenzione dell'inquinamento e di tutela dell'ambiente marino, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che, per tali fini, si avvale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera; l) autorita' competente locale: gli uffici marittimi periferici retti da ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto fino a livello di Ufficio circondariale marittimo; m) autorita' portuale: gli enti di cui all'art. 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84; n) periodo notturno: l'arco temporale che va dalle ore 22,00 alle ore 5,00 del giorno successivo; o) ispezione iniziale: la visita a bordo di una nave svolta da un ispettore, per verificare la conformita' alle pertinenti convenzioni e regolamenti, che include almeno i controlli previsti all'art. 16, comma 1; p) ispezione dettagliata: l'ispezione durante la quale la nave, le dotazioni di bordo e l'equipaggio sono sottoposti, interamente o parzialmente, ad un esame accurato nei casi specificati all'art. 16, comma 3, degli aspetti concernenti la costruzione, le dotazioni, l'equipaggio, le condizioni di vita e di lavoro ed il rispetto delle procedure operative di bordo; q) ispezione estesa: un'ispezione che riguarda le voci elencate all'allegato VII e che puo' comprendere un'ispezione dettagliata quando sussistano i fondati motivi di cui all'art. 16, comma 3; r) esposto: un'informazione o rapporto originato da soggetto, associazione o organizzazione, portatore di una qualificata posizione soggettiva, di un interesse diffuso o legittimo comunque legato alla sicurezza della nave, inclusi la sicurezza o la salute dell'equipaggio, le condizioni di vita e di lavoro a bordo e la prevenzione dell'inquinamento; s) fermo: il formale divieto posto ad una nave di prendere il mare a causa delle deficienze individuate che, da sole o nel complesso, rendono la nave insicura; t) provvedimento di rifiuto di accesso: la decisione comunicata al comandante di una nave, alla compagnia che ne e' responsabile ed allo Stato di bandiera, con la quale si notifica che alla nave sara' rifiutato l'accesso a tutti i porti ed ancoraggi della Comunita'; u) sospensione di un'operazione: il formale divieto posto ad una nave di continuare una qualunque attivita' operativa tecnica o commerciale a causa delle deficienze individuate che, da sole o nel complesso, renderebbero il proseguimento della predetta attivita' pericoloso per la sicurezza della navigazione, delle persone a bordo o per l'ambiente; v) compagnia: il proprietario della nave o qualsiasi altra persona fisica o giuridica, incluso l'armatore o il noleggiatore a scafo nudo, che assume la responsabilita' dell'esercizio della nave dal proprietario della stessa e che si fa carico dei doveri e delle responsabilita' posti dal codice internazionale di gestione della sicurezza, ISM; z) organismo riconosciuto: una societa' di classificazione o altro organismo privato che svolge funzioni amministrative per conto dell'amministrazione dello Stato di bandiera; aa) certificato obbligatorio: il certificato rilasciato direttamente o a nome di uno Stato di bandiera in conformita' alle convenzioni; bb) certificato di classe: il documento che conferma la conformita' alla SOLAS 74, capitolo II-1, parte A-1, regola 3-1; cc) banca dati delle ispezioni: il sistema informatico che contribuisce all'attuazione del sistema di controllo da parte dello Stato di approdo all'interno della Comunita' e che riguarda i dati relativi alle ispezioni effettuate nella Comunita' e nella regione del MOU di Parigi; cc-bis) certificato di lavoro marittimo: il certificato di cui alla regola 5.1.3 della CLM 2006; cc-ter) dichiarazione di conformita' del lavoro marittimo: la dichiarazione di cui alla regola 5.1.3 della CLM 2006. cc-quater) "nave ro-ro da passeggeri": una nave avente dispositivi che consentono di caricare e scaricare veicoli stradali o ferroviari e che trasporta piu' di dodici passeggeri; cc-quinquies) "unita' veloce da passeggeri": una nave quale definita dalla SOLAS 1974, capitolo X, regola 1, che trasporta piu' di dodici passeggeri; cc-sexies) "servizio di linea": una serie di traversate effettuate da navi ro-ro da passeggeri o unita' veloci da passeggeri in modo da assicurare il collegamento tra gli stessi due o piu' porti, oppure una serie di viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi in base a un orario pubblicato oppure con collegamenti tanto regolari o frequenti da costituire una serie sistematica evidente. 1-bis. Tutti i riferimenti fatti nel presente decreto a convenzioni, codici e risoluzioni internazionali, inclusi quelli per i certificati e altri documenti, sono intesi come riferimenti a tali convenzioni, codici e risoluzioni internazionali nella loro versione aggiornata.». - «Art. 3 (Campo di applicazione). - 1. Il presente decreto si applica alle navi e alle unita' da diporto utilizzate a fini commerciali di bandiera non italiana ed ai relativi equipaggi che fanno scalo o ancoraggio in un porto nazionale per effettuare attivita' proprie dell'interfaccia nave/porto. L'ispezione di una nave eseguita in acque soggette alla giurisdizione nazionale e' considerata, ai fini del presente decreto, equivalente a quella svolta nell'ambito di un porto. 1-bis. Il presente decreto si applica anche alle ispezioni effettuate su navi ro-ro da passeggeri e su unita' veloci da passeggeri fuori da un porto o lontano da un ancoraggio durante un servizio di linea conformemente all'art. 19. 2. Per le navi di stazza lorda inferiore alle 500 GT (gross tonnage), si applicano i requisiti previsti dalle convenzioni applicabili. Qualora nessuna convenzione sia applicabile, si adottano le procedure di cui all'allegato I del MOU di Parigi, per garantire che le navi non presentino evidenti pericoli per la sicurezza della navigazione, la salute o l'ambiente. 3. Nell'ispezionare una nave battente bandiera di uno Stato che non ha sottoscritto una delle convenzioni di cui al comma 1 dell'art. 2, l'Autorita' competente locale accerta che la nave e il relativo equipaggio non godano di un trattamento piu' favorevole di quello riservato alle navi battenti bandiera di uno Stato firmatario di tale convenzione. Tale nave e' sottoposta a un'ispezione piu' dettagliata secondo le procedure istituite dal MOU di Parigi. 4. Il presente articolo non pregiudica i diritti di intervento che uno Stato membro puo' far valere in forza delle pertinenti convenzioni. 5. Il presente decreto non si applica alle navi da pesca, alle navi da guerra, alle navi ausiliarie, alle imbarcazioni in legno di costruzione rudimentale, alle navi dello Stato utilizzate a fini non commerciali ed alle unita' da diporto non adibite a traffici commerciali. 5-bis. Le misure adottate per applicare il presente decreto non comportano una riduzione del livello generale di protezione dei marittimi previsto dal diritto sociale dell'Unione nei settori cui si applica il presente decreto, in confronto alla situazione gia' esistente in ciascuno Stato membro. Nell'attuare tali misure, se l'autorita' competente locale viene a conoscenza di una chiara violazione del diritto dell'Unione a bordo di navi battenti bandiera di uno Stato membro, essa informa immediatamente, conformemente al diritto e alla pratica nazionali, qualsiasi altra autorita' competente interessata, al fine di intraprendere, se del caso, ulteriori azioni.». - «Art. 16 (Ispezioni iniziali e dettagliate). - 1. Le navi selezionate ai fini dell'ispezione ai sensi dell'art. 7 o 19 sono sottoposte ad un'ispezione iniziale nel corso della quale l'ispettore provvede almeno a: a) controllare i certificati e i documenti elencati nell'allegato V, che devono essere conservati a bordo conformemente alla normativa marittima comunitaria e alle convenzioni in materia di sicurezza; b) verificare, se necessario, se le deficienze emerse nel corso della precedente ispezione effettuata da uno Stato membro o da uno Stato firmatario del MOU di Parigi siano state corrette; c) verificare che le condizioni generali della nave, compresi gli aspetti igienici della stessa, la sala macchine e gli alloggi siano soddisfacenti dal punto di vista della sicurezza della navigazione, dell'igiene e della sicurezza delle condizioni di lavoro e della tutela ambientale. 2. Quando, dopo un'ispezione iniziale, le deficienze riscontrate sono state inserite nella banca dati sulle ispezioni e ne e' prescritta l'eliminazione nel porto di scalo nazionale successivo, l'ispettore del successivo scalo, in sede di verifica dell'avvenuta eliminazione delle deficienze, puo' decidere di non procedere alle verifiche di cui al comma 1, lettere a) e c). 3. Se, a seguito dell'ispezione di cui al comma 1, l'ispettore ritiene che ricorra uno dei casi di cui all'allegato VI del presente regolamento ovvero altri fondati motivi circa la non rispondenza delle condizioni della nave, delle relative dotazioni o dell'equipaggio, ai requisiti previsti dalle convenzioni, procede ad un'ispezione dettagliata che comprende un'ulteriore verifica della conformita' ai requisiti operativi di bordo. 4. Quando le condizioni generali della nave sono palesemente sub standard, l'ispettore sospende l'ispezione e dispone il fermo della nave finche' la compagnia non adotti tutte le misure necessarie per garantire l'ottemperanza ai pertinenti requisiti fissati dalle convenzioni. - «Art. 20 (Provvedimenti di rifiuto di accesso). - 1. E' rifiutato l'accesso ai porti e ancoraggi nazionali a tutte le navi che battono la bandiera di uno Stato la cui percentuale di fermi rientra nella lista nera adottata conformemente al MOU di Parigi in base alle informazioni registrate nella banca dati sulle ispezioni e pubblicata ogni anno dalla Commissione UE e sono state fermate piu' di due volte nel corso dei trentasei mesi precedenti in un porto o ancoraggio di uno Stato membro o di uno Stato firmatario del MOU di Parigi, ovvero battono la bandiera di uno Stato la cui percentuale di fermi rientra nella lista grigia adottata conformemente al MOU di Parigi in base alle informazioni registrate nella banca dati sulle ispezioni e pubblicata ogni anno dalla Commissione UE e sono state fermate piu' di due volte nel corso dei ventiquattro mesi precedenti in un porto o ancoraggio di uno Stato membro o di uno Stato firmatario del MOU di Parigi. 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nei casi previsti all'art. 24, comma 4. 1-ter. Il rifiuto di accesso si applica dal momento in cui la nave lascia il porto o l'ancoraggio in cui e' stata oggetto del terzo fermo e in cui e' stato emesso il provvedimento di rifiuto di accesso. 2. Il rifiuto di accesso si applica dal momento in cui la nave lascia il porto o l'ancoraggio in cui e' stata destinataria del terzo fermo e in cui e' stato emesso il provvedimento di rifiuto di accesso. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nei casi previsti dall'art. 24, comma 4, del presente decreto. 3. Il provvedimento di rifiuto di accesso e' revocato trascorsi tre mesi dalla data in cui esso e' stato emesso e quando sono soddisfatte le condizioni di cui all'allegato IX, punti da 3 a 9. Se la nave e' sottoposta ad un secondo rifiuto di accesso, il predetto provvedimento non e' revocato prima che siano trascorsi 12 mesi. 4. Ogni fermo successivo in un porto o ancoraggio all'interno della Comunita' determina il rifiuto di accesso della nave a qualsiasi porto o ancoraggio all'interno della Comunita'. Tale terzo provvedimento di rifiuto di accesso e' revocato dopo un periodo di ventiquattro mesi dalla sua emanazione e soltanto se: a) la nave batte la bandiera di uno Stato la cui percentuale di fermi non rientra ne' nella lista nera ne' nella lista grigia di cui al comma 1; b) i certificati obbligatori e di classe della nave sono rilasciati da uno o piu' organismi riconosciuti a norma del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi; c) la nave e' gestita da una compagnia con prestazioni elevate conformemente all'allegato III, parte I, punto 1, e se d) sono soddisfatte le condizioni di cui all'allegato IX, punti da 3 a 9. 5. Ad ogni nave che non soddisfi i criteri specificati nel comma 4, dopo un periodo di ventiquattro mesi dall'emanazione del provvedimento, e' imposto un rifiuto di accesso permanente a qualsiasi porto o ancoraggio all'interno della Comunita'. 6. Ogni fermo successivo in un porto o ancoraggio all'interno della Comunita' dopo il terzo rifiuto di accesso determina il rifiuto permanente di accesso della nave a qualsiasi porto o ancoraggio all'interno della Comunita'. 7. Ai fini del presente articolo, saranno osservate le procedure di cui all'allegato IX concernente "Disposizioni relative al rifiuto di accesso nei porti e ancoraggi all'interno della Comunita'".». - «Art. 28 (Rimborso delle spese). - 1. Le spese inerenti alle ispezioni di cui agli articoli 16 e 17, qualora queste accertino o confermino deficienze che giustifichino il fermo della nave, ed alle ispezioni eseguite in conformita' all'art. 20, all'art. 24, comma 1 e all'Allegato IX, sono poste a carico dell'armatore, del raccomandatario marittimo o di altro suo rappresentante nello Stato, in solido con il proprietario, in conformita' alle tariffe stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. Le predette tariffe sono calcolate sulla base del costo effettivo del servizio e sono aggiornate almeno ogni tre anni. Fino all'adozione di tale decreto, si applicano le tariffe di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 ottobre 2009. 2. Sono altresi' poste in solido a carico del proprietario, o dell'armatore o di un suo rappresentante nello Stato i costi relativi alla sosta in porto della nave sottoposta al provvedimento di fermo. 3. Il fermo della nave non puo' essere revocato finche' non si sia provveduto al completo pagamento o non sia stata data garanzia sufficiente per il rimborso delle spese. - «Allegato IX Rifiuto di accesso a porti ed ancoraggi all'interno della comunita' europea (Art. 20) 1. In presenza delle condizioni di cui all'art. 20, comma 1, l'autorita' competente locale del porto nel quale e' deciso il terzo fermo della nave informa per iscritto il comandante della nave del fatto che sara' emesso un provvedimento di rifiuto di accesso che sara' immediatamente applicabile dopo che la nave avra' lasciato il porto. Il provvedimento di rifiuto di accesso diventa immediatamente applicabile dopo che la nave ha lasciato il porto una volta che le deficienze che hanno portato al fermo siano state corrette. 2. L'autorita' competente locale invia copia del provvedimento di rifiuto di accesso all'Amministrazione dello Stato di bandiera, all'organismo riconosciuto interessato, agli altri Stati membri e agli altri firmatari del MOU di Parigi, alla Commissione e al segretariato del MOU di Parigi. L'autorita' competente locale aggiorna inoltre tempestivamente la banca dati sulle ispezioni con le informazioni relative al rifiuto di accesso. 3. Per la revoca del provvedimento di rifiuto di accesso il proprietario o l'armatore rivolge domanda formale all'autorita' competente locale che ha emanato il provvedimento. La domanda e' corredata di un documento dell'Amministrazione dello Stato di bandiera, rilasciato in seguito ad una visita a bordo da parte di un ispettore da essa debitamente autorizzato, attestante che la nave e' pienamente conforme alle disposizioni applicabili delle convenzioni. L'Amministrazione dello Stato di bandiera fornisce all'autorita' competente locale la prova dell'avvenuta visita a bordo. 4. La domanda di revoca del provvedimento di rifiuto di accesso deve essere altresi' corredata, eventualmente, di un documento della societa' di classificazione della nave, in seguito ad una visita a bordo da parte di un suo ispettore, attestante che la nave e' conforme alle norme di classificazione specificate dalla societa' in questione. La societa' di classificazione fornisce all'autorita' competente locale la prova dell'avvenuta visita a bordo. 5. Il provvedimento di rifiuto di accesso puo' essere revocato soltanto trascorso il periodo di cui all'art. 18 del presente decreto, a seguito di una nuova ispezione della nave effettuata in un porto concordato. Se il porto concordato si trova in uno Stato membro, l'autorita' competente di tale Stato, su richiesta dell'autorita' competente locale che ha emanato il provvedimento di rifiuto di accesso, puo' autorizzare la nave ad entrare nel porto concordato affinche' possa essere effettuata la nuova ispezione. In tali casi, non possono essere effettuate operazioni di carico nel porto fino a che il provvedimento di rifiuto di accesso sia stato revocato. 6. Se il fermo che ha portato al provvedimento di rifiuto di accesso era conseguente anche a deficienze nella struttura della nave, l'autorita' competente locale che lo ha emanato puo' esigere che taluni spazi, fra i quali gli spazi di carico e le cisterne, siano resi disponibili per un esame nel corso della nuova ispezione. 7. La nuova ispezione e' effettuata dall'autorita' competente locale che ha emanato il provvedimento di rifiuto di accesso o dall'autorita' competente del porto di destinazione con l'accordo dell'autorita' competente locale che ha emanato il provvedimento di rifiuto di accesso. L'autorita' competente locale puo' esigere un preavviso fino a quattordici giorni per la nuova ispezione. Sono fornite tutte le prove richieste dallo Stato membro in questione che la nave e' pienamente conforme ai requisiti applicabili delle convenzioni. 8. La nuova ispezione consiste in un'ispezione estesa che riguardi quantomeno gli elementi pertinenti di cui all'allegato VII. 9. I costi derivanti da detta ispezione estesa sono totalmente a carico del proprietario o dell'armatore. 10. Se i risultati dell'ispezione estesa soddisfano l'autorita' competente locale a norma dell'allegato VII, il provvedimento di rifiuto di accesso e' revocato e la compagnia di appartenenza della nave ne e' informata per iscritto. 11. L'autorita' competente locale informa per iscritto della sua decisione anche l'Amministrazione dello Stato di bandiera, la societa' di classificazione interessata, gli altri Stati membri, gli altri firmatari del MOU di Parigi, la Commissione e il segretariato del MOU di Parigi. L'autorita' competente locale deve inoltre aggiornare tempestivamente la banca dati sulle ispezioni con le informazioni relative alla revoca del provvedimento di rifiuto di accesso. 12. Le informazioni relative alle navi cui e' stato rifiutato l'accesso nei porti all'interno della Comunita' sono rese disponibili nella banca dati sulle ispezioni e rese pubbliche ai sensi delle disposizioni dell'art. 26 della direttiva 2009/16/CE dell'allegato XIII alla stessa.».