Art. 14 Disposizioni transitorie e abrogazioni 1. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 4, si applicano le tariffe di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 settembre 2015. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati: a) il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28; b) l'articolo 579, comma 4, del codice della navigazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 22 aprile 2020 MATTARELLA Conte, Presidente del Consiglio dei ministri Amendola, Ministro per gli affari europei De Micheli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Bonafede, Ministro della giustizia Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze Costa, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Franceschini, Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Note all'art. 14: - Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 settembre 2015 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 22 ottobre 2015. - Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28 si veda nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 579 del citato codice della navigazione, approvato con il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, cosi' recita: «Art. 579 (Inchiesta formale). - L'inchiesta formale sulle cause e sulle responsabilita' del sinistro e' disposta dal direttore marittimo o dall'autorita' consolare competenti, ad istanza degli interessati o delle associazioni sindacali che li rappresentano, e deve essere disposta d'ufficio se dal processo verbale di inchiesta sommaria o da informazioni attendibili risulta che il fatto puo' essere avvenuto per dolo O per colpa. Se l'autorita' competente ritiene di non disporre d'ufficio l'inchiesta, fa di cio' dichiarazione motivata in calce al processo verbale di inchiesta sommaria, che trasmette al ministro per le comunicazioni. L'inchiesta formale puo' essere disposta anche se il sinistro riguarda una nave che batte bandiera straniera. L'inchiesta formale e' sempre disposta per accertare le cause e le circostanze per cui un sinistro si e' verificato quando interessa navi da carico o passeggeri, ivi comprese quelle di bandiera comunitaria, in acque soggette alla sovranita' italiana, con l'obiettivo di un costante miglioramento delle condizioni in acque soggette alla sovranita' italiana, con l'obiettivo di un costante miglioramento delle condizioni di sicurezza, per la salvaguardia della vita umana in mare e dell'ambiente marino.».