Art. 14 
 
                      Disposizioni transitorie 
                            e abrogazioni 
 
  1. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 4, si
applicano  le  tariffe  di  cui  al  decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti 25 settembre 2015. 
  2. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, sono abrogati: 
    a) il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28; 
    b) l'articolo 579, comma 4, del codice della navigazione. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 22 aprile 2020 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Conte, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 
 
                                  Amendola, Ministro per  gli  affari
                                  europei 
 
                                  De    Micheli,    Ministro    delle
                                  infrastrutture e dei trasporti 
 
                                  Di  Maio,  Ministro  degli   affari
                                  esteri   e    della    cooperazione
                                  internazionale 
 
                                  Bonafede, Ministro della giustizia 
 
                                  Gualtieri, Ministro dell'economia e
                                  delle finanze 
 
                                  Costa,  Ministro  dell'ambiente   e
                                  della tutela del territorio  e  del
                                  mare 
 
                                  Franceschini, Ministro per i beni e
                                  le attivita'  culturali  e  per  il
                                  turismo 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
 
          Note all'art. 14: 
 
              - Il decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti 25 settembre 2015 e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 246 del 22 ottobre 2015. 
              - Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 2
          febbraio 2001, n. 28 si veda nelle note alle premesse. 
              - Il  testo  dell'art.  579  del  citato  codice  della
          navigazione, approvato con il regio decreto 30 marzo  1942,
          n. 327, cosi' recita: 
                «Art. 579 (Inchiesta formale). - L'inchiesta  formale
          sulle  cause  e  sulle  responsabilita'  del  sinistro   e'
          disposta dal direttore marittimo o dall'autorita' consolare
          competenti,  ad   istanza   degli   interessati   o   delle
          associazioni sindacali che li rappresentano, e deve  essere
          disposta d'ufficio se dal  processo  verbale  di  inchiesta
          sommaria o da informazioni attendibili risulta che il fatto
          puo' essere avvenuto per dolo O per colpa. 
                Se l'autorita' competente  ritiene  di  non  disporre
          d'ufficio l'inchiesta, fa di cio' dichiarazione motivata in
          calce  al  processo  verbale  di  inchiesta  sommaria,  che
          trasmette al ministro per le comunicazioni. 
                L'inchiesta formale puo' essere disposta anche se  il
          sinistro riguarda una nave che batte bandiera straniera. 
                L'inchiesta formale e' sempre disposta per  accertare
          le cause e  le  circostanze  per  cui  un  sinistro  si  e'
          verificato quando interessa navi da  carico  o  passeggeri,
          ivi comprese  quelle  di  bandiera  comunitaria,  in  acque
          soggette alla sovranita' italiana, con  l'obiettivo  di  un
          costante miglioramento delle condizioni in  acque  soggette
          alla sovranita' italiana, con l'obiettivo  di  un  costante
          miglioramento  delle  condizioni  di  sicurezza,   per   la
          salvaguardia della  vita  umana  in  mare  e  dell'ambiente
          marino.».