Art. 4
Eccezioni all'obbligo
dell'ispezione pre-avvio
1. In caso di ispezioni pre-avvio, l'autorita' competente locale
puo' decidere di non applicare taluni requisiti o procedure di cui
agli allegati I e II pertinenti alle visite ai servizi di bordo
effettuate nei sei mesi precedenti. L'autorita' competente locale
trasferisce le informazioni pertinenti nella banca dati sulle
ispezioni conformemente all'articolo 9.
2. L'autorita' competente locale che riceve istanza di abilitazione
di una nave ro-ro da passeggeri o di un'unita' veloce da passeggeri a
un servizio di linea puo' tenere conto delle ispezioni e delle visite
precedentemente effettuate ai fini dell'esercizio in un altro
servizio di linea disciplinato dal presente decreto. Se l'autorita'
competente locale ritiene soddisfacenti tali ispezioni e visite e se
le stesse sono pertinenti alle nuove condizioni operative, non e'
necessario effettuare le ispezioni di cui all'articolo 3, comma 1.
3. Su richiesta di una societa' di gestione, l'autorita' competente
locale puo' confermare anticipatamente l'accordo in merito alla
pertinenza delle precedenti ispezioni e visite alle nuove condizioni
operative.
4. Se, a causa di circostanze impreviste, si manifesta l'urgente
necessita' di sostituire una nave ro-ro da passeggeri o un'unita'
veloce da passeggeri per assicurare la continuita' del servizio e non
ricorrono le condizioni di cui al comma 2, l'autorita' competente
locale puo' autorizzare l'avvio dell'esercizio di una nuova nave a
condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) a seguito di un'ispezione visiva e di un controllo
documentale, non emergono elementi che fanno ritenere che la nave
ro-ro da passeggeri o l'unita' veloce da passeggeri non abbiano i
requisiti necessari per l'esercizio in condizioni di sicurezza;
b) l'autorita' competente locale esegue l'ispezione pre-avvio di
cui all'articolo 3, comma 1, entro un mese.