Art. 4 
 
                        Eccezioni all'obbligo 
                      dell'ispezione pre-avvio 
 
  1. In caso di ispezioni pre-avvio,  l'autorita'  competente  locale
puo' decidere di non applicare taluni requisiti o  procedure  di  cui
agli allegati I e II pertinenti  alle  visite  ai  servizi  di  bordo
effettuate nei sei mesi  precedenti.  L'autorita'  competente  locale
trasferisce  le  informazioni  pertinenti  nella  banca  dati   sulle
ispezioni conformemente all'articolo 9. 
  2. L'autorita' competente locale che riceve istanza di abilitazione
di una nave ro-ro da passeggeri o di un'unita' veloce da passeggeri a
un servizio di linea puo' tenere conto delle ispezioni e delle visite
precedentemente  effettuate  ai  fini  dell'esercizio  in  un   altro
servizio di linea disciplinato dal presente decreto.  Se  l'autorita'
competente locale ritiene soddisfacenti tali ispezioni e visite e  se
le stesse sono pertinenti alle nuove  condizioni  operative,  non  e'
necessario effettuare le ispezioni di cui all'articolo 3, comma 1. 
  3. Su richiesta di una societa' di gestione, l'autorita' competente
locale puo'  confermare  anticipatamente  l'accordo  in  merito  alla
pertinenza delle precedenti ispezioni e visite alle nuove  condizioni
operative. 
  4. Se, a causa di circostanze impreviste,  si  manifesta  l'urgente
necessita' di sostituire una nave ro-ro  da  passeggeri  o  un'unita'
veloce da passeggeri per assicurare la continuita' del servizio e non
ricorrono le condizioni di cui al  comma  2,  l'autorita'  competente
locale puo' autorizzare l'avvio dell'esercizio di una  nuova  nave  a
condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni: 
    a)  a  seguito  di  un'ispezione  visiva  e   di   un   controllo
documentale, non emergono elementi che fanno  ritenere  che  la  nave
ro-ro da passeggeri o l'unita' veloce da  passeggeri  non  abbiano  i
requisiti necessari per l'esercizio in condizioni di sicurezza; 
    b) l'autorita' competente locale esegue l'ispezione pre-avvio  di
cui all'articolo 3, comma 1, entro un mese.