Art. 4 Eccezioni all'obbligo dell'ispezione pre-avvio 1. In caso di ispezioni pre-avvio, l'autorita' competente locale puo' decidere di non applicare taluni requisiti o procedure di cui agli allegati I e II pertinenti alle visite ai servizi di bordo effettuate nei sei mesi precedenti. L'autorita' competente locale trasferisce le informazioni pertinenti nella banca dati sulle ispezioni conformemente all'articolo 9. 2. L'autorita' competente locale che riceve istanza di abilitazione di una nave ro-ro da passeggeri o di un'unita' veloce da passeggeri a un servizio di linea puo' tenere conto delle ispezioni e delle visite precedentemente effettuate ai fini dell'esercizio in un altro servizio di linea disciplinato dal presente decreto. Se l'autorita' competente locale ritiene soddisfacenti tali ispezioni e visite e se le stesse sono pertinenti alle nuove condizioni operative, non e' necessario effettuare le ispezioni di cui all'articolo 3, comma 1. 3. Su richiesta di una societa' di gestione, l'autorita' competente locale puo' confermare anticipatamente l'accordo in merito alla pertinenza delle precedenti ispezioni e visite alle nuove condizioni operative. 4. Se, a causa di circostanze impreviste, si manifesta l'urgente necessita' di sostituire una nave ro-ro da passeggeri o un'unita' veloce da passeggeri per assicurare la continuita' del servizio e non ricorrono le condizioni di cui al comma 2, l'autorita' competente locale puo' autorizzare l'avvio dell'esercizio di una nuova nave a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) a seguito di un'ispezione visiva e di un controllo documentale, non emergono elementi che fanno ritenere che la nave ro-ro da passeggeri o l'unita' veloce da passeggeri non abbiano i requisiti necessari per l'esercizio in condizioni di sicurezza; b) l'autorita' competente locale esegue l'ispezione pre-avvio di cui all'articolo 3, comma 1, entro un mese.