Art. 5 
 
                        Ispezioni periodiche 
 
  1. L'autorita' competente locale esegue ogni dodici mesi: 
    a) un'ispezione conforme a quanto previsto dall'Allegato II; 
    b) un'ispezione durante lo svolgimento del servizio di linea, non
prima di quattro mesi e non oltre otto  mesi  dall'ispezione  di  cui
alla lettera a), che interessa le voci elencate nell'Allegato  III  e
riguarda, secondo il giudizio professionale dell'ispettore, un numero
sufficiente delle voci elencate negli allegati I e II, per verificare
che la nave ro-ro da  passeggeri  o  l'unita'  veloce  da  passeggeri
continui a soddisfare tutti i requisiti necessari per un esercizio in
condizioni di sicurezza. 
  2. Un'ispezione pre-avvio effettuata ai sensi  dell'articolo  3  e'
valida anche come ispezione ai fini del comma 1, lettera a). 
  3. L'ispezione di cui al comma 1, lettera a), puo' essere eseguita,
a discrezione dell'autorita' competente locale, in concomitanza  alla
visita ai servizi di bordo. 
  4.  L'autorita'  competente  locale  sottopone  le  navi  ro-ro  da
passeggeri e le unita' veloci da passeggeri a un'ispezione di cui  al
comma 1, lettera  a)  ogni  volta  che  esse  subiscono  riparazioni,
alterazioni e modificazioni di rilievo oppure  quando  interviene  un
cambiamento di gestione o un passaggio di classe. Tuttavia,  in  caso
di cambiamento di gestione o  di  passaggio  di  classe,  l'autorita'
competente locale, dopo aver valutato  le  ispezioni  precedentemente
effettuate sulla nave ro-ro da passeggeri  o  sull'unita'  veloce  da
passeggeri e se le condizioni di  sicurezza  di  esercizio  non  sono
compromesse dal suddetto cambiamento o passaggio, puo' dispensare  la
nave  ro-ro  da  passeggeri   o   l'unita'   veloce   da   passeggeri
dall'ispezione di cui al comma 1, lettera a).