Art. 5 Ispezioni periodiche 1. L'autorita' competente locale esegue ogni dodici mesi: a) un'ispezione conforme a quanto previsto dall'Allegato II; b) un'ispezione durante lo svolgimento del servizio di linea, non prima di quattro mesi e non oltre otto mesi dall'ispezione di cui alla lettera a), che interessa le voci elencate nell'Allegato III e riguarda, secondo il giudizio professionale dell'ispettore, un numero sufficiente delle voci elencate negli allegati I e II, per verificare che la nave ro-ro da passeggeri o l'unita' veloce da passeggeri continui a soddisfare tutti i requisiti necessari per un esercizio in condizioni di sicurezza. 2. Un'ispezione pre-avvio effettuata ai sensi dell'articolo 3 e' valida anche come ispezione ai fini del comma 1, lettera a). 3. L'ispezione di cui al comma 1, lettera a), puo' essere eseguita, a discrezione dell'autorita' competente locale, in concomitanza alla visita ai servizi di bordo. 4. L'autorita' competente locale sottopone le navi ro-ro da passeggeri e le unita' veloci da passeggeri a un'ispezione di cui al comma 1, lettera a) ogni volta che esse subiscono riparazioni, alterazioni e modificazioni di rilievo oppure quando interviene un cambiamento di gestione o un passaggio di classe. Tuttavia, in caso di cambiamento di gestione o di passaggio di classe, l'autorita' competente locale, dopo aver valutato le ispezioni precedentemente effettuate sulla nave ro-ro da passeggeri o sull'unita' veloce da passeggeri e se le condizioni di sicurezza di esercizio non sono compromesse dal suddetto cambiamento o passaggio, puo' dispensare la nave ro-ro da passeggeri o l'unita' veloce da passeggeri dall'ispezione di cui al comma 1, lettera a).