Art. 7
Rettifica delle deficienze,
fermo e sospensione dell'ispezione
1. Se durante un'ispezione di cui agli articoli 3 e 5 sono
confermate o rilevate deficienze rispetto ai requisiti della
normativa nazionale e internazionale applicabile tali da non
costituire, singolarmente o nel loro complesso, un evidente pericolo
per la salute o la sicurezza della navigazione o tali da non porre un
immediato rischio per la salute o la vita dei passeggeri o
dell'equipaggio, l'autorita' competente locale accerta, tramite
l'ispettore, che dette deficienze siano corrette secondo modalita' e
tempistiche stabilite in sede ispettiva.
2. Se, nel corso di un'ispezione di cui agli articoli 3 e 5,
l'ispettore verifica deficienze rispetto ai requisiti della normativa
nazionale e internazionale applicabile che costituiscono un evidente
pericolo per la salute o la sicurezza della navigazione o
costituiscono un immediato rischio per la salute o la vita dei
passeggeri o dell'equipaggio, sottopone la nave ro-ro da passeggeri o
l'unita' veloce da passeggeri a provvedimento di fermo al fine di
impedirne la partenza. L'ispettore notifica copia del provvedimento
di fermo al comandante e informa immediatamente l'autorita'
competente locale, al fine del diniego delle spedizioni di cui
all'articolo 181 del codice della navigazione, e, ove istituita,
l'autorita' di sistema portuale di cui all'articolo 6 della legge 28
gennaio 1994, n. 84.
3. Se una delle deficienze di cui al comma 2 non puo' essere
prontamente eliminata presso il porto in cui e' stata confermata o
rilevata, l'autorita' competente locale puo' consentire alla nave o
all'unita' veloce di raggiungere un cantiere navale idoneo alla
pronta eliminazione della deficienza.
4. Il provvedimento di fermo e' revocato dall'ispettore in uno dei
seguenti casi:
a) quando la deficienza e' stata corretta e il pericolo e' stato
eliminato in modo soddisfacente;
b) quando stabilisce che, a determinate condizioni, la nave o
l'unita' veloce puo' riprendere la navigazione o puo' essere ripreso
l'esercizio:
1) senza rischi per la sicurezza o la salute dei passeggeri o
dell'equipaggio;
2) senza rischi per la sicurezza della nave ro-ro da passeggeri
o dell'unita' veloce da passeggeri o per altre navi.
5. Quando le condizioni generali di una nave ro-ro da passeggeri o
di un'unita' veloce da passeggeri sono evidentemente non
corrispondenti ai requisiti ad essa applicabili, l'ispettore puo'
sospendere l'ispezione finche' la societa' di gestione non abbia
fatto quanto necessario per garantire che la nave ro-ro da passeggeri
o l'unita' veloce da passeggeri non rappresenti piu' un evidente
pericolo per la salute o la sicurezza o non costituisca piu' un
rischio immediato per la vita dell'equipaggio e dei passeggeri e per
garantire che sia conforme ai requisiti previsti dalle convenzioni
internazionali applicabili alla specifica unita'.
6. Nei casi in cui sospende l'ispezione ai sensi del comma 5,
l'ispettore sottopone automaticamente la nave ro-ro da passeggeri o
l'unita' veloce da passeggeri a provvedimento di fermo ed effettua le
comunicazioni di cui al comma 2. Il provvedimento di fermo e'
revocato dopo che l'ispezione e' stata ripresa e completata e se sono
soddisfatte le condizioni di cui al comma 4 e all'articolo 8, comma
3.
7. Al fine di non creare intralci al traffico portuale, l'autorita'
competente locale puo' autorizzare lo spostamento di una nave ro-ro
da passeggeri o di un'unita' veloce da passeggeri sottoposta a fermo
verso un'altra parte del porto, a condizione che lo spostamento sia
effettuato in condizioni di sicurezza. A tal fine, le autorita'
competenti locali e le autorita' di sistema portuale agevolano la
sistemazione in porto delle navi sottoposte a fermo. In ogni caso, le
valutazioni sul traffico portuale non influenzano l'adozione o la
revoca dei provvedimenti di fermo.
8. Se, a seguito della presentazione di un ricorso, il
provvedimento di fermo di cui ai commi 2 e 6 e' revocato o
modificato, l'autorita' competente centrale aggiorna senza ritardo la
banca dati sulle ispezioni di cui all'articolo 9.
9. L'ispettore informa il comandante della nave ro-ro da passeggeri
o dell'unita' veloce da passeggeri sottoposta a provvedimento di
fermo del diritto di ricorso e delle procedure applicabili.
10. Avverso il provvedimento di fermo emanato dall'ispettore e'
esperibile ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo
regionale competente per territorio o straordinario al Presidente
della Repubblica, da presentarsi nelle forme e con le modalita'
previste. La presentazione del ricorso non determina la sospensione
del provvedimento di fermo.
Note all'art. 7:
- Il testo dell'art. 181 del citato codice della
navigazione, approvato con il regio decreto 30 marzo 1942,
n. 327, cosi' recita:
«Art. 181 (Rilascio delle spedizioni). - La nave non
puo' partire se non ha ricevuto le spedizioni da parte del
comandante del porto o dell'autorita' consolare.
Il rilascio delle spedizioni si effettua mediante
apposizione del visto - con indicazione dell'ora e della
data - sulla dichiarazione integrativa di partenza che
viene consegnata in copia, o trasmessa con mezzi
elettronici, al comandante della nave, il quale e' tenuto a
conservarla tra i documenti di bordo fino al successivo
approdo.
Le spedizioni non possono essere rilasciate qualora
risulti che l'armatore o il comandante della nave non ha
adempiuto agli obblighi imposti dalle norme di polizia, da
quelle per la sicurezza della navigazione, nonche' agli
obblighi relativi alle visite ed alle prescrizioni
impartite dalle competenti autorita'. Del pari le
spedizioni non possono essere rilasciate qualora risulti
che l'armatore o il comandante della nave non ha compiuto
gli adempimenti sanitari, fiscali e doganali ovvero non ha
provveduto al pagamento dei diritti portuali (o consolari)
al versamento delle cauzioni eventualmente richieste a
norma delle vigenti disposizioni di legge o regolamentari,
nonche' in tutti gli altri casi previsti da disposizioni di
legge.».
- Il testo dell'art. 6 della citata legge 28 gennaio
1994, n. 84, cosi' recita:
«Art. 6. Autorita' di sistema portuale
In vigore dal 19 dicembre 2018
1. Sono istituite quindici Autorita' di sistema
portuale:
a) del Mare Ligure occidentale;
b) del Mare Ligure orientale;
c) del Mar Tirreno settentrionale;
d) del Mar Tirreno centro-settentrionale;
e) del Mar Tirreno centrale;
f) dei Mari Tirreno meridionale e Ionio;
g) del Mare di Sardegna;
h) del Mare di Sicilia occidentale;
i) del Mare di Sicilia orientale;
l) del Mare Adriatico meridionale;
m) del Mare Ionio;
n) del Mare Adriatico centrale;
o) del Mare Adriatico centro-settentrionale;
p) del Mare Adriatico settentrionale;
q) del Mare Adriatico orientale;
q-bis) dello Stretto.
2. I porti rientranti nelle Autorita' di sistema
portuale di cui al comma 1, sono indicati nell'Allegato A,
che costituisce parte integrante della presente legge,
fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis e dall'art. 22,
comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169.
2-bis. Con regolamento, da adottare, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
possono essere apportate, su richiesta motivata del
Presidente della Regione interessata, modifiche
all'allegato A alla presente legge, al fine di consentire:
a) l'inserimento di un porto di rilevanza economica
regionale o di un porto di rilevanza economica nazionale la
cui gestione e' stata trasferita alla regione all'interno
del sistema dell'Autorita' di sistema portuale
territorialmente competente;
b) il trasferimento di un porto a una diversa
Autorita' di sistema portuale, previa intesa con le regioni
nel cui territorio hanno sede le Autorita' di sistema
portuale di destinazione e di provenienza.
3. Sede della Autorita' di sistema portuale e' la
sede del porto centrale, individuato nel Regolamento (UE)
n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 dicembre 2013, ricadente nella stessa Autorita' di
sistema portuale. In caso di due o piu' porti centrali
ricadenti nella medesima Autorita' di sistema portuale il
Ministro indica la sede della stessa. Il Ministro, su
proposta motivata della regione o delle regioni il cui
territorio e' interessato dall'Autorita' di sistema
portuale, ha facolta' di individuare in altra sede di
soppressa Autorita' di sistema portuale aderente alla
Autorita' di sistema portuale, la sede della stessa.
4. L'Autorita' di sistema portuale nel perseguimento
degli obiettivi e delle finalita' di cui all'art. 1 svolge
i seguenti compiti:
a) indirizzo, programmazione, coordinamento,
regolazione, promozione e controllo, anche mediante gli
uffici territoriali portuali secondo quanto previsto
all'art. 6-bis, comma 1, lettera c), delle operazioni e dei
servizi portuali, delle attivita' autorizzatorie e
concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 e delle altre
attivita' commerciali ed industriali esercitate nei porti e
nelle circoscrizioni territoriali. All'Autorita' di sistema
portuale sono, altresi', conferiti poteri di ordinanza,
anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di
incidenti connessi alle attivita' e alle condizioni di
igiene sul lavoro ai sensi dell'art. 24;
b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle
parti comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per
il mantenimento dei fondali;
c) affidamento e controllo delle attivita' dirette
alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di
servizi di interesse generale, non coincidenti ne'
strettamente connessi alle operazioni portuali di cui
all'art. 16, comma 1;
d) coordinamento delle attivita' amministrative
esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici
nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime
comprese nella circoscrizione territoriale;
e) amministrazione in via esclusiva delle aree e
dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria
circoscrizione, in forza di quanto previsto dalla presente
legge e dal codice della navigazione, fatte salve le
eventuali competenze regionali e la legislazione speciale
per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna. Per la
gestione delle attivita' inerenti le funzioni sul demanio
marittimo le Autorita' di sistema portuale si avvalgono del
Sistema informativo del demanio marittimo (S.I.D.);
f) promozione e coordinamento di forme di raccordo
con i sistemi logistici retro portuali e interportuali.
5. L'Autorita' di sistema portuale e' ente pubblico
non economico di rilevanza nazionale a ordinamento speciale
ed e' dotato di autonomia amministrativa, organizzativa,
regolamentare, di bilancio e finanziaria. Ad essa non si
applicano le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70,
e successive modificazioni. Si applicano i principi di cui
al titolo I del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Le Autorita' di sistema portuale adeguano i propri
ordinamenti ai predetti principi e adottano, con propri
provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento del
personale dirigenziale e non dirigenziale nel rispetto dei
principi di cui all'art. 35, comma 3, del medesimo decreto
legislativo. I medesimi provvedimenti disciplinano, secondo
criteri di trasparenza ed imparzialita', le procedure di
conferimento degli incarichi dirigenziali e di ogni altro
incarico. Gli atti adottati in attuazione del presente
comma sono sottoposti all'approvazione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Per il Presidente
dell'Autorita' di sistema portuale e il Segretario generale
si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 10.
Per il periodo di durata dell'incarico di Presidente
dell'Autorita' di sistema portuale e di Segretario
generale, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono
collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio.
6. Il personale dirigenziale e non dirigenziale delle
istituite Autorita' di sistema portuale e' assunto mediante
procedure selettive di natura comparativa, secondo principi
di adeguata pubblicita', imparzialita', oggettivita' e
trasparenza, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 10,
comma 6.
7. L'Autorita' di sistema portuale e' sottoposta ai
poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 12. Ferma
restando la facolta' di attribuire l'attivita' consultiva
in materia legale e la rappresentanza a difesa
dell'Autorita' di sistema portuale dinanzi a qualsiasi
giurisdizione, nel rispetto della disciplina
dell'ordinamento forense, agli avvocati dell'ufficio legale
interno della stessa Autorita' o ad avvocati del libero
foro, le Autorita' di sistema portuale possono valersi del
patrocinio dell'Avvocatura di Stato.
8. La gestione contabile e finanziaria di ciascuna
Autorita' di sistema portuale e' disciplinata da un
regolamento proposto dal Presidente dell'Autorita' di
sistema portuale, deliberato dal Comitato di gestione di
cui all'art. 9 e approvato dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Si applicano, altresi', le
disposizioni attuative dell'art. 2 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n.
91. Il conto consuntivo delle Autorita' di sistema portuale
e' allegato allo stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per l'esercizio successivo a
quello di riferimento. Le Autorita' di sistema portuale
assicurano il massimo livello di trasparenza sull'uso delle
proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le
previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
9. Il rendiconto della gestione finanziaria
dell'Autorita' di sistema portuale e' soggetto al controllo
della Corte dei conti.
10. L'esecuzione delle attivita' di cui al comma 4,
lettera b) e c) e' affidata in concessione dall'Autorita'
di sistema portuale mediante procedura di evidenza
pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50.
11. Le Autorita' di sistema portuale non possono
svolgere, ne' direttamente ne' tramite societa'
partecipate, operazioni portuali e attivita' ad esse
strettamente connesse. Con le modalita' e le procedure di
cui all'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modifiche ed integrazioni, l'Autorita' di
sistema portuale puo' sempre disciplinare lo svolgimento di
attivita' e servizi di interesse comune e utili per il piu'
efficace compimento delle funzioni attribuite, in
collaborazione con Regioni, enti locali e amministrazioni
pubbliche. Essa puo', inoltre, assumere partecipazioni, a
carattere societario di minoranza, in iniziative
finalizzate alla promozione di collegamenti logistici e
intermodali, funzionali allo sviluppo del sistema portuale,
ai sensi dell'art. 46 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214.
12. E' fatta salva la disciplina vigente per i punti
franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste.
Sono fatte salve, altresi', le discipline vigenti per i
punti franchi delle zone franche esistenti in altri ambiti
portuali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita l'Autorita' di sistema portuale territorialmente
competente, con proprio decreto stabilisce l'organizzazione
amministrativa per la gestione di detti punti.
13.
14. Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore
del decreto di cui all'art. 8, comma 1, lettera f), della
legge 7 agosto 2015, n. 124, con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, valutate le
interazioni fra le piattaforme logistiche e i volumi di
traffico, puo' essere ulteriormente modificato il numero
delle Autorita' di sistema portuale; sullo schema di
regolamento e', altresi', acquisito il parere della
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con la medesima
procedura sono individuati i volumi di traffico minimo al
venir meno dei quali le Autorita' di sistema portuale sono
soppresse e le relative funzioni sono accorpate.
15. Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
possono essere modificati i limiti territoriali di ciascuna
delle istituite Autorita' di sistema portuale.».