Art. 8 
 
                       Disposizioni tariffarie 
 
  1. Se, a seguito di un'ispezione di cui agli articoli  3  e  5,  e'
adottato un provvedimento di fermo, le spese connesse alle  ispezioni
sono a totale carico della societa' di gestione, dell'armatore o  del
suo  rappresentante  nel  territorio  nazionale,  in  solido  con  il
proprietario. 
  2. Sono altresi' a carico del proprietario, dell'armatore o del suo
rappresentante nel territorio nazionale i costi relativi  alla  sosta
in porto dell'unita' navale sottoposta a provvedimento di fermo. 
  3. Il provvedimento di fermo non e' revocato finche' non  e'  stato
effettuato il completo pagamento delle spese e dei costi  di  cui  ai
commi 1 e 2 o non e' stata data una garanzia sufficiente per il  loro
rimborso. 
  4. Alla copertura degli oneri di cui al comma  1  si  provvede,  ai
sensi dell'articolo 30, comma 4, della legge  24  dicembre  2012,  n.
234, mediante tariffe determinate  con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, da  adottarsi  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con indicazione
dei termini e delle modalita' di versamento delle  medesime  tariffe.
Le tariffe sono calcolate sulla base del criterio  di  copertura  del
costo effettivo del servizio e sono aggiornate almeno ogni tre anni. 
  5. Le entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe di  cui  al
comma 4 affluiscono ad apposito capitolo  dell'entrata  del  bilancio
dello  Stato  per  essere  riassegnate,  con  decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato  di
previsione del Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  ai
fini della copertura delle spese sostenute per le attivita' di cui al
comma 1. 
 
          Note all'art. 8: 
 
              - Il testo dell'art. 30 della citata legge 24  dicembre
          2012, n. 234, cosi' recita: 
                «Art.  30  (Contenuti  della  legge  di   delegazione
          europea  e  della  legge  europea).  -  1.  La   legge   di
          delegazione europea e la legge europea, di cui all'art. 29,
          assicurano  il   periodico   adeguamento   dell'ordinamento
          nazionale all'ordinamento dell'Unione europea. 
                2.  La  legge  di  delegazione   europea,   al   fine
          dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 1, reca: 
                  a) disposizioni per il conferimento al  Governo  di
          delega  legislativa  volta  esclusivamente   all'attuazione
          delle  direttive  europee  e  delle  decisioni  quadro   da
          recepire nell'ordinamento  nazionale,  esclusa  ogni  altra
          disposizione di delegazione  legislativa  non  direttamente
          riconducibile  al  recepimento   degli   atti   legislativi
          europei; 
                  b) disposizioni per il conferimento al  Governo  di
          delega  legislativa,  diretta  a  modificare   o   abrogare
          disposizioni  statali  vigenti,  limitatamente   a   quanto
          indispensabile     per     garantire     la     conformita'
          dell'ordinamento nazionale ai pareri  motivati  indirizzati
          all'Italia dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 258
          del Trattato sul funzionamento  dell'Unione  europea  o  al
          dispositivo  di  sentenze  di  condanna  per  inadempimento
          emesse della Corte di giustizia dell'Unione europea; 
                  c)  disposizioni  che  autorizzano  il  Governo   a
          recepire in via regolamentare le direttive, sulla  base  di
          quanto previsto dall'art. 35; 
                  d) delega legislativa al Governo per la  disciplina
          sanzionatoria di violazioni di atti  normativi  dell'Unione
          europea, secondo quanto disposto dall'art. 33; 
                  e) delega legislativa al Governo limitata a  quanto
          necessario per dare attuazione a eventuali disposizioni non
          direttamente applicabili contenute in regolamenti europei; 
                  f) disposizioni che, nelle  materie  di  competenza
          legislativa  delle  regioni  e  delle  province   autonome,
          conferiscono delega al Governo per l'emanazione di  decreti
          legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle
          disposizioni dell'Unione europea recepite dalle  regioni  e
          dalle province autonome; 
                  g)  disposizioni   che   individuano   i   principi
          fondamentali  nel  rispetto  dei  quali  le  regioni  e  le
          province  autonome   esercitano   la   propria   competenza
          normativa per recepire o per assicurare  l'applicazione  di
          atti dell'Unione europea nelle materie di cui all'art. 117,
          terzo comma, della Costituzione; 
                  h) disposizioni che, nell'ambito  del  conferimento
          della delega legislativa per il recepimento o  l'attuazione
          degli atti di cui alle lettere a), b) ed e), autorizzano il
          Governo a  emanare  testi  unici  per  il  riordino  e  per
          l'armonizzazione di  normative  di  settore,  nel  rispetto
          delle competenze delle regioni e delle province autonome; 
                  i) delega legislativa al Governo per l'adozione  di
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi dell'art. 31, commi 5 e 6. 
                3. La legge europea reca: 
                  a)  disposizioni  modificative  o   abrogative   di
          disposizioni statali vigenti in contrasto con gli  obblighi
          indicati all'art. 1; 
                  b)  disposizioni  modificative  o   abrogative   di
          disposizioni   statali   vigenti   oggetto   di   procedure
          d'infrazione  avviate   dalla   Commissione   europea   nei
          confronti della Repubblica italiana  o  di  sentenze  della
          Corte di giustizia dell'Unione europea; 
                  c) disposizioni necessarie per  dare  attuazione  o
          per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea; 
                  d) disposizioni occorrenti per dare  esecuzione  ai
          trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni
          esterne dell'Unione europea; 
                  e) disposizioni emanate nell'esercizio  del  potere
          sostitutivo  di  cui  all'art.  117,  quinto  comma,  della
          Costituzione, in conformita' ai principi e nel rispetto dei
          limiti di cui all'art. 41, comma 1, della presente legge. 
                4. Gli oneri relativi a prestazioni e a controlli  da
          eseguire   da   parte   di   uffici   pubblici,   ai   fini
          dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione  europea  di
          cui  alla  legge  di  delegazione  europea  per  l'anno  di
          riferimento e alla legge europea per l'anno di riferimento,
          sono posti a carico dei soggetti interessati, ove cio'  non
          risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea,
          secondo tariffe determinate sulla base del costo  effettivo
          del servizio reso. Le tariffe di cui al primo periodo  sono
          predeterminate e pubbliche. 
                5. Le entrate derivanti dalle tariffe determinate  ai
          sensi del comma 4  sono  attribuite,  nei  limiti  previsti
          dalla  legislazione  vigente,  alle   amministrazioni   che
          effettuano  le  prestazioni   e   i   controlli,   mediante
          riassegnazione ai sensi del regolamento di cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.».