Art. 8
Disposizioni tariffarie
1. Se, a seguito di un'ispezione di cui agli articoli 3 e 5, e'
adottato un provvedimento di fermo, le spese connesse alle ispezioni
sono a totale carico della societa' di gestione, dell'armatore o del
suo rappresentante nel territorio nazionale, in solido con il
proprietario.
2. Sono altresi' a carico del proprietario, dell'armatore o del suo
rappresentante nel territorio nazionale i costi relativi alla sosta
in porto dell'unita' navale sottoposta a provvedimento di fermo.
3. Il provvedimento di fermo non e' revocato finche' non e' stato
effettuato il completo pagamento delle spese e dei costi di cui ai
commi 1 e 2 o non e' stata data una garanzia sufficiente per il loro
rimborso.
4. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede, ai
sensi dell'articolo 30, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n.
234, mediante tariffe determinate con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con indicazione
dei termini e delle modalita' di versamento delle medesime tariffe.
Le tariffe sono calcolate sulla base del criterio di copertura del
costo effettivo del servizio e sono aggiornate almeno ogni tre anni.
5. Le entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui al
comma 4 affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai
fini della copertura delle spese sostenute per le attivita' di cui al
comma 1.
Note all'art. 8:
- Il testo dell'art. 30 della citata legge 24 dicembre
2012, n. 234, cosi' recita:
«Art. 30 (Contenuti della legge di delegazione
europea e della legge europea). - 1. La legge di
delegazione europea e la legge europea, di cui all'art. 29,
assicurano il periodico adeguamento dell'ordinamento
nazionale all'ordinamento dell'Unione europea.
2. La legge di delegazione europea, al fine
dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 1, reca:
a) disposizioni per il conferimento al Governo di
delega legislativa volta esclusivamente all'attuazione
delle direttive europee e delle decisioni quadro da
recepire nell'ordinamento nazionale, esclusa ogni altra
disposizione di delegazione legislativa non direttamente
riconducibile al recepimento degli atti legislativi
europei;
b) disposizioni per il conferimento al Governo di
delega legislativa, diretta a modificare o abrogare
disposizioni statali vigenti, limitatamente a quanto
indispensabile per garantire la conformita'
dell'ordinamento nazionale ai pareri motivati indirizzati
all'Italia dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 258
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o al
dispositivo di sentenze di condanna per inadempimento
emesse della Corte di giustizia dell'Unione europea;
c) disposizioni che autorizzano il Governo a
recepire in via regolamentare le direttive, sulla base di
quanto previsto dall'art. 35;
d) delega legislativa al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione
europea, secondo quanto disposto dall'art. 33;
e) delega legislativa al Governo limitata a quanto
necessario per dare attuazione a eventuali disposizioni non
direttamente applicabili contenute in regolamenti europei;
f) disposizioni che, nelle materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome,
conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti
legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle
disposizioni dell'Unione europea recepite dalle regioni e
dalle province autonome;
g) disposizioni che individuano i principi
fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le
province autonome esercitano la propria competenza
normativa per recepire o per assicurare l'applicazione di
atti dell'Unione europea nelle materie di cui all'art. 117,
terzo comma, della Costituzione;
h) disposizioni che, nell'ambito del conferimento
della delega legislativa per il recepimento o l'attuazione
degli atti di cui alle lettere a), b) ed e), autorizzano il
Governo a emanare testi unici per il riordino e per
l'armonizzazione di normative di settore, nel rispetto
delle competenze delle regioni e delle province autonome;
i) delega legislativa al Governo per l'adozione di
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi dell'art. 31, commi 5 e 6.
3. La legge europea reca:
a) disposizioni modificative o abrogative di
disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi
indicati all'art. 1;
b) disposizioni modificative o abrogative di
disposizioni statali vigenti oggetto di procedure
d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei
confronti della Repubblica italiana o di sentenze della
Corte di giustizia dell'Unione europea;
c) disposizioni necessarie per dare attuazione o
per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea;
d) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai
trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni
esterne dell'Unione europea;
e) disposizioni emanate nell'esercizio del potere
sostitutivo di cui all'art. 117, quinto comma, della
Costituzione, in conformita' ai principi e nel rispetto dei
limiti di cui all'art. 41, comma 1, della presente legge.
4. Gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da
eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini
dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di
cui alla legge di delegazione europea per l'anno di
riferimento e alla legge europea per l'anno di riferimento,
sono posti a carico dei soggetti interessati, ove cio' non
risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea,
secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo
del servizio reso. Le tariffe di cui al primo periodo sono
predeterminate e pubbliche.
5. Le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai
sensi del comma 4 sono attribuite, nei limiti previsti
dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che
effettuano le prestazioni e i controlli, mediante
riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.».