Art. 9 
 
                     Banca dati sulle ispezioni 
 
  1. L'autorita' competente locale  inserisce  tempestivamente  nella
banca dati sulle ispezioni di cui  all'articolo  10  della  direttiva
(UE) 2017/2110  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  15
novembre 2017, le informazioni relative alle ispezioni effettuate  ai
sensi del presente decreto e quelle relative  alle  deficienze  e  ai
provvedimenti  di  fermo,  non  appena  e'   ultimato   il   rapporto
sull'ispezione o e' revocato il provvedimento di fermo. 
  2. Entro settantadue ore dall'inserimento dei dati di cui al  comma
1, l'autorita' competente locale provvede  alla  loro  convalida,  ai
fini della pubblicazione nella banca dati sulle ispezioni. 
  3.  L'autorita'  competente  centrale  ha   accesso   a   qualsiasi
informazione, registrata nella banca dati sulle  ispezioni,  inerente
l'attuazione del sistema ispettivo previsto dal  presente  decreto  e
dal decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53. 
 
          Note all'art. 9: 
 
              - Per i  riferimenti  normativi  della  direttiva  (UE)
          2017/2110 si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti normativi del  decreto  legislativo
          24 marzo 2011, n. 53 si veda nelle note alle premesse.