Art. 10 Controlli dell'autorita' marittima 1. I controlli sul rispetto delle disposizioni del presente decreto e l'accertamento delle violazioni alle medesime disposizioni sono eseguiti dall'autorita' marittima, al fine di garantire la veridicita' e la coerenza delle informazioni richieste. 2. L'autorita' marittima effettua controlli, anche a campione e non programmati, in banchina o a bordo delle navi, presso le societa' ovvero nelle biglietterie, nelle strutture portuali o attraverso i sistemi informatici.