Art. 10 
 
                 Controlli dell'autorita' marittima 
 
  1. I controlli sul rispetto delle disposizioni del presente decreto
e l'accertamento delle violazioni  alle  medesime  disposizioni  sono
eseguiti  dall'autorita'  marittima,  al   fine   di   garantire   la
veridicita' e la coerenza delle informazioni richieste. 
  2. L'autorita' marittima effettua controlli, anche a campione e non
programmati, in banchina o a bordo delle  navi,  presso  le  societa'
ovvero nelle biglietterie, nelle strutture portuali  o  attraverso  i
sistemi informatici.