Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto, si intende per: 
    a) «addetto alla registrazione dei passeggeri»:  il  responsabile
incaricato da una societa' di  adempiere  gli  obblighi  imposti  dal
codice ISM, ove applicabile, o un'altra  persona  incaricata  da  una
societa' di trasmettere le informazioni relative alle persone a bordo
della nave da passeggeri di sua gestione; 
    b) «Amministrazione»: il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti - Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto; 
    c) «area portuale»: un'area come definita dall'articolo 1,  comma
1, lettera r), del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45; 
    d) «autorita' designata»:  l'autorita'  di  cui  all'articolo  3,
comma 1, lettere a), b)  e  c),  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 settembre 1994, n. 662; 
    e) «autorita' marittima»: gli  uffici  marittimi  in  conformita'
alle attribuzioni loro conferite dall'articolo 17  del  codice  della
navigazione, retti da ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto.
Per le navi che scalano porti esteri, gli uffici marittimi in cui  ha
sede la societa'  della  nave,  o,  qualora  all'estero,  gli  uffici
marittimi di iscrizione delle stesse; 
    f) «Codice ISM»:  il  codice  internazionale  di  gestione  della
sicurezza  delle  operazioni  delle  navi  e   per   la   prevenzione
dell'inquinamento     adottato     dall'Organizzazione      marittima
internazionale (IMO) con risoluzione A.741 (18) del 4 novembre  1993,
come emendato; 
    g) «interfaccia unica nazionale»: il sistema informativo  per  la
gestione  amministrativa  delle  attivita'  portuali  (PMIS  -   Port
management Information System)  di  cui  all'articolo  8,  comma  10,
lettera b), del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179; 
    h) «miglio»: la lunghezza equivalente a 1852 metri; 
    i) «nave da passeggeri»:  qualsiasi  nave  o  unita'  veloce  che
trasporti piu' di dodici passeggeri; 
    l) «onda significativa»: l'onda  media  di  cui  all'articolo  1,
comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45; 
    m) «Paese terzo»: ogni Stato che non sia uno Stato membro; 
    n) «persone»: tutte le persone a bordo senza distinzione di eta'; 
    o) «raccomandatario marittimo»: il soggetto di cui all'articolo 2
della legge 4 aprile 1977, n. 135; 
    p) «servizio di  linea»:  una  serie  di  collegamenti  marittimi
attraverso i quali si realizza un servizio tra gli stessi due o  piu'
porti, oppure una serie di viaggi da e verso lo  stesso  porto  senza
scali intermedi in cui si realizza una delle seguenti condizioni: 
      1) secondo un orario pubblicato; 
      2) con collegamenti cosi' regolari o  frequenti  da  costituire
una serie sistematica evidente; 
    q) «sistema di identificazione automatica (AIS)»: il  sistema  di
identificazione delle navi di cui all'articolo 2,  comma  1,  lettera
q), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196; 
    r) «societa'»: l'armatore della nave da  passeggeri  o  qualsiasi
altra persona fisica o giuridica, quali il gestore o il  noleggiatore
a scafo nudo, che abbiano assunto  dall'armatore  la  responsabilita'
dell'esercizio della nave; 
    s)  «SOLAS  1974»:   la   convenzione   internazionale   per   la
salvaguardia della vita umana in mare del 1974,  resa  esecutiva  con
legge 23 maggio 1980, n. 313; 
    t) «unita' da diporto o unita' da diporto veloce»: un'unita'  che
non e' destinata ad attivita' commerciali, indipendentemente dal  suo
mezzo di propulsione; 
    u) «unita' veloce»: l'unita' veloce definita alla  regola  1  del
capitolo X della SOLAS 1974. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il testo dell'art. 1 del citato decreto legislativo 4
          febbraio 2000, n. 45 cosi' recita: 
              «Art. 1  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto e dei suoi allegati, si intende per: 
                a) "convenzioni internazionali": 
                  1.   la   convenzione   internazionale    per    la
          salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra nel
          1974 e resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n.  313,
          e con la legge 4 giugno 1982, n. 438, che ha  approvato  il
          successivo protocollo del 17 febbraio  1978,  e  successivi
          emendamenti in vigore alla  data  del  17  marzo  1998,  di
          seguito denominata "SOLAS 1974"; 
                  2. la convenzione  internazionale  sulle  linee  di
          massimo carico del  1966,  resa  esecutiva  in  Italia  con
          decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile  1968,  n.
          777 entrato in vigore  il  21  luglio  1968,  e  successivi
          emendamenti del 1971 e del 1979, resi esecutivi  in  Italia
          con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1984,
          n. 968, e successivi emendamenti in vigore alla data del 17
          marzo 1998, di seguito denominata "LL66"; 
                b) "codice  sulla  stabilita'  a  nave  integra":  il
          codice sulla stabilita' a nave integra per tutti i tipi  di
          nave oggetto degli strumenti della Organizzazione Marittima
          Internazionale IMO (Code on  Intact  Stability),  contenuto
          nella     risoluzione     A.749     (18)     dell'Assemblea
          dell'Organizzazione stessa del 4 novembre 1993,  nel  testo
          modificato alla data del 17 marzo 1998; 
                c) "codice per  le  unita'  veloci  (HSC  Code)":  il
          codice internazionale di sicurezza  per  le  unita'  veloci
          (International  Code  for  Safety  of  High  Speed   Craft)
          adottato dall'IMO con la  risoluzione  MSC  36(63)  del  20
          maggio 1994 ovvero il codice  internazionale  di  sicurezza
          per le unita'  veloci  del  2000  (International  Code  for
          Safety  of  High-  Speed  Craft,  2000),  contenuto   nella
          risoluzione MSC 97 (73) dell'IMO del dicembre  2000,  nelle
          loro versioni aggiornate. 
                d)  "GMDSS":  il  sistema  globale  di  sicurezza   e
          soccorso in  mare  (Global  Maritime  Distress  and  Safety
          System), definito nel capitolo IV della "SOLAS 1974"; 
                e) "nave da passeggeri": qualsiasi nave che trasporti
          piu' di dodici passeggeri; 
                f) "unita' veloce da passeggeri":  una  unita  veloce
          come definita alla regola 1 del  capitolo  X  della  "SOLAS
          1974", che trasporti piu' di dodici  passeggeri;  non  sono
          considerate  unita'  veloci  da  passeggeri  le   navi   da
          passeggeri  adibite  a  viaggi  nazionali  marittimi  delle
          classi B, C e D, quando: 
                  1. il loro  dislocamento  rispetto  alla  linea  di
          galleggiamento corrisponda  a  meno  di  cinquecento  metri
          cubi; 
                  2. e la loro velocita' massima, come definita dalla
          regola 1.4.30 del codice per le unita' veloci  del  1994  e
          dalla regola 1.4.37 del codice per  le  unita'  veloci  del
          2000, sia inferiore a 20 nodi; 
                g) "nave nuova": una nave la cui  chiglia  sia  stata
          impostata, o che  si  trovi  a  un  equivalente  stadio  di
          costruzione,   alla   data   del   1°   luglio    1998    o
          successivamente. Per equivalente stadio di  costruzione  si
          intende lo stadio in cui: 
                  1. ha inizio la costruzione identificabile con  una
          nave specifica; 
                  2. ha avuto inizio, per quella determinata nave, la
          sistemazione in posto  di  almeno  cinquanta  tonnellate  o
          dell'uno  per  cento  della  massa  stimata  di  tutto   il
          materiale strutturale, assumendo il minore  di  questi  due
          valori; 
                h) "nave esistente": una nave che non  sia  una  nave
          nuova; 
                i) "passeggero": qualsiasi persona che non sia: 
                  1. il comandante, ne'  un  membro  dell'equipaggio,
          ne'  altra  persona  impiegata  o  occupata  in   qualsiasi
          qualita' a bordo di una nave per i suoi servizi; 
                  2. un bambino di eta' inferiore a un anno; 
                l) "lunghezza della nave": se non altrimenti definita
          nell'allegato I, il 96% della lunghezza totale calcolata su
          un  galleggiamento  all'85%(percento)  della  piu'  piccola
          altezza di costruzione misurata dal limite superiore  della
          chiglia oppure la lunghezza misurata dalla faccia  prodiera
          dei dritto di prora all'asse di  rotazione  del  timone  al
          predetto galleggiamento, se  tale  lunghezza  e'  maggiore.
          Nelle    navi    che,    secondo    progetto,    presentano
          un'inclinazione della chiglia, il galleggiamento  al  quale
          si  misura  tale  lunghezza  deve   essere   parallelo   al
          galleggiamento del piano di costruzione; 
                m) "altezza di prora": l'altezza  di  prora  definita
          dalla regola 39 della convenzione "LL66" in quanto distanza
          verticale   sulla    perpendicolare    avanti,    fra    il
          galleggiamento  corrispondente  al  bordo   libero   estivo
          assegnato e l'assetto di progetto, e  la  faccia  superiore
          del ponte esposto a murata; 
                n) "nave con ponte completo": una nave  provvista  di
          un ponte completo,  esposto  alle  intemperie  e  al  mare,
          dotato di mezzi permanenti che permettano  la  chiusura  di
          tutte le aperture nella parte  esposta  alle  intemperie  e
          sotto il quale tutte le aperture praticate  nelle  fiancate
          sono dotate di mezzi di chiusura permanenti, stagni  almeno
          alle intemperie. Il ponte completo  puo'  essere  un  ponte
          stagno o una struttura equivalente a un ponte  non  stagno,
          completamente  coperto  da  una   struttura   stagna   alle
          intemperie,   di   resistenza   sufficiente   a   mantenere
          l'impermeabilita' alle intemperie  e  munita  di  mezzi  di
          chiusura stagni alle intemperie; 
                o) "viaggio internazionale": un viaggio per mare  dal
          porto di uno Stato membro a un porto situato al di fuori di
          quello Stato o viceversa; 
                p) "viaggio  nazionale":  un  viaggio  effettuato  in
          tratti di mare da e verso lo  stesso  porto  di  uno  Stato
          membro, o da un porto  a  un  altro  porto  di  tale  Stato
          membro; 
                q) "tratti di mare": le aree marittime nelle quali le
          classi  di  navi  possono  operare  per  tutto  l'anno   o,
          eventualmente, per un periodo specifico; 
                r) "area portuale": un'area che si estende fino  alle
          strutture  portuali   permanenti   piu'   periferiche   che
          costituiscono parte integrante del sistema portuale o  fino
          ai limiti definiti  da  elementi  geografici  naturali  che
          proteggono un estuario o un'area protetta affine; 
                s)  "luogo  di  rifugio":  qualsiasi  area   protetta
          naturalmente o artificialmente che possa essere usata  come
          rifugio da una nave o da un'unita' veloce, che si trovi  in
          condizioni di pericolo; 
                t) "Amministrazione": il Ministero  dei  trasporti  e
          della  navigazione  -  Comando  generale  del  Corpo  delle
          capitanerie di porto; 
                u) "Autorita' marittime": Comandi periferici  secondo
          funzioni delegate con direttive del  Comando  generale  del
          Corpo delle capitanerie di porto; 
                v) "Stato ospite": lo Stato membro dai cui  porti,  o
          verso i cui porti una nave o una  unita'  veloce,  battente
          bandiera diversa da quella di detto Stato membro,  effettua
          viaggi nazionali; 
                z) "organismo riconosciuto": l'organismo riconosciuto
          a norma dell'art. 3 del decreto legislativo 3 agosto  1998,
          n. 314; 
                aa) "miglio": lunghezza equivalente a 1.852 metri; 
                bb) "onda significativa": l'onda media corrispondente
          a un terzo dell'altezza delle onde piu' alte  osservate  in
          un determinato periodo; 
                bb-bis) "nave  ro/ro  da  passeggeri":  una  nave  da
          passeggeri  che  trasporta  piu'  di  dodici  passeggeri  e
          disponga di locali da carico ro/ro o di locali di categoria
          speciale,  come  definiti  nella  regola  II-2/A/2  di  cui
          all'allegato I; 
                bb-ter) "eta'": eta' della nave, espressa  in  numero
          di anni dalla data della sua consegna; 
                bb-quater) "persona a  mobilita'  ridotta":  chiunque
          abbia una particolare difficolta'  nell'uso  dei  trasporti
          pubblici, compresi gli anziani, i disabili, le persone  con
          disturbi sensoriali e quanti impiegano sedie a rotelle,  le
          gestanti e chi accompagna bambini piccoli; 
                bb-quinquies) "altezza  significativa  d'onda  (hs)":
          l'altezza media  del  terzo  delle  onde  di  altezza  piu'
          elevata fra quelle osservate in un dato periodo; 
                bb-sexies) "ente tecnico": l'organismo autorizzato ai
          sensi  dell'art.  1,  comma  1,  lettera  b),  del  decreto
          legislativo  3  agosto   1998,   n.   314,   e   successive
          modificazioni.». 
              -  Il  testo  dell'art.  3  del  citato   decreto   del
          Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662 cosi'
          recita: 
              «Art. 3. - 1. Al fine dell'organizzazione prevista  dal
          capitolo 2 e in conformita' della terminologia  specificata
          nel capitolo 1 dell'allegato, si stabilisce che: 
                a) il Comando generale del Corpo delle capitanerie di
          porto   e'   l'organismo   nazionale   che   assicura    il
          coordinamento generale dei servizi  di  soccorso  marittimo
          (I.M.R.C.C. - Italian Maritime Rescue Coordination Center); 
                b) le  direzioni  marittime  costituiscono  i  centri
          secondari di soccorso marittimo (M.R.S.C. - Maritime Rescue
          Sub Center); 
                c)  i  comandi  di  porto  costituiscono  le   unita'
          costiere di guardia; 
                d) le unita' navali e gli aeromobili del servizio  di
          guardia costiera del  Corpo  delle  capitanerie  di  porto,
          appositamente  allestiti,  costituiscono   le   unita'   di
          soccorso marittimo.». 
              - Il testo dell'art. 17 del  codice  della  navigazione
          cosi' recita: 
              «Art. 17  (Attribuzioni  degli  uffici  locali).  -  Il
          direttore marittimo esercita le  attribuzioni  conferitegli
          dal presente codice, dalle altre leggi e dai regolamenti. 
              Il capo del compartimento, il capo del circondario, e i
          capi degli altri  uffici  marittimi  dipendenti,  oltre  le
          attribuzioni conferite a  ciascuno  di  essi  dal  presente
          codice, dalle altre leggi  e  dai  regolamenti,  esercitano
          nell'ambito  delle  rispettive  circoscrizioni,  tutte   le
          attribuzioni amministrative relative alla navigazione e  al
          traffico marittimo, che non siano specificamente  conferite
          a determinate autorita'.». 
              - Il testo del comma 10, lettera b),  dell'art.  8  del
          citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 cosi' recita: 
              «10. Ai fini dell'attuazione della direttiva 2010/65/UE
          del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  20  ottobre
          2010, relativa alle formalita' di dichiarazione delle  navi
          in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri  e  che
          abroga la direttiva 2002/6/CE, considerata la necessita' di
          ottemperare  tempestivamente  agli  obblighi  recati  dalla
          direttiva medesima, allo scopo di semplificare le procedure
          amministrative  applicate  ai   trasporti   marittimi   con
          l'inoltro in formato elettronico delle  informazioni  e  la
          razionalizzazione  dei  dati  e  delle   dichiarazioni   da
          rendersi dalle navi, in arrivo  o  in  partenza  dai  porti
          nazionali,  che   svolgono   traffico   di   cabotaggio   o
          internazionale  nell'ambito  dell'Unione   europea   ovvero
          provengono o sono dirette in  porti  situati  al  di  fuori
          dell'UE, le procedure amministrative  correlate  all'arrivo
          ed alla partenza si svolgono con  il  ricorso  ai  seguenti
          sistemi: 
                a) SafeSeaNet: sistema  dell'Unione  europea  per  lo
          scambio di dati marittimi  di  cui  all'art.  2,  comma  1,
          lettera t-bis, del decreto legislativo 19 agosto  2005,  n.
          196, e successive modificazioni; 
                b) PMIS, Port management Information System:  sistema
          informativo per la gestione amministrativa delle  attivita'
          portuali di cui all'art. 14-bis del decreto legislativo  19
          agosto 2005, n. 196,  e  successive  modificazioni.  Devono
          comunque  essere  assicurati   la   semplificazione   delle
          procedure ed appropriati livelli di interoperativita' tra i
          diversi sistemi pubblici che operano nell'ambito  logistico
          trasportistico,  secondo  quanto  indicato  al  comma   13.
          Dall'applicazione del presente comma  non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». 
              - Il testo dell'art. 2  della  citata  legge  4  aprile
          1977, n. 135, cosi' recita: 
              «Art. 2. -  E'  raccomandatario  marittimo  chi  svolge
          attivita' di raccomandazione di navi, quali  assistenza  al
          comandante nei  confronti  delle  autorita'  locali  o  dei
          terzi, ricezione o  consegna  delle  merci,  operazioni  di
          imbarco e sbarco  dei  passeggeri,  acquisizione  di  noli,
          conclusione  di  contratti  di  trasporto   per   merci   e
          passeggeri con rilascio  dei  relativi  documenti,  nonche'
          qualsiasi altra  analoga  attivita'  per  la  tutela  degli
          interessi a lui affidati. 
              Le predette attivita' possono essere svolte per mandato
          espresso o tacito con  o  senza  rappresentanza,  conferito
          dall'armatore o dal vettore, nonche' con o senza  contratto
          di agenzia a carattere continuativo od occasionale.». 
              - Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera q), del citato
          decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196 cosi' recita: 
              «Art. 2  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si intende per: 
              (Omissis); 
                q) "sistema di identificazione automatica (AIS)":  il
          sistema di  identificazione  delle  navi  rispondente  alle
          norme di funzionamento definite dall'IMO; ». 
              - Per i riferimenti normativi  della  legge  23  maggio
          1980, n. 313 si veda nelle note alle premesse.