Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) «addetto alla registrazione dei passeggeri»: il responsabile incaricato da una societa' di adempiere gli obblighi imposti dal codice ISM, ove applicabile, o un'altra persona incaricata da una societa' di trasmettere le informazioni relative alle persone a bordo della nave da passeggeri di sua gestione; b) «Amministrazione»: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto; c) «area portuale»: un'area come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45; d) «autorita' designata»: l'autorita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662; e) «autorita' marittima»: gli uffici marittimi in conformita' alle attribuzioni loro conferite dall'articolo 17 del codice della navigazione, retti da ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto. Per le navi che scalano porti esteri, gli uffici marittimi in cui ha sede la societa' della nave, o, qualora all'estero, gli uffici marittimi di iscrizione delle stesse; f) «Codice ISM»: il codice internazionale di gestione della sicurezza delle operazioni delle navi e per la prevenzione dell'inquinamento adottato dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO) con risoluzione A.741 (18) del 4 novembre 1993, come emendato; g) «interfaccia unica nazionale»: il sistema informativo per la gestione amministrativa delle attivita' portuali (PMIS - Port management Information System) di cui all'articolo 8, comma 10, lettera b), del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179; h) «miglio»: la lunghezza equivalente a 1852 metri; i) «nave da passeggeri»: qualsiasi nave o unita' veloce che trasporti piu' di dodici passeggeri; l) «onda significativa»: l'onda media di cui all'articolo 1, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45; m) «Paese terzo»: ogni Stato che non sia uno Stato membro; n) «persone»: tutte le persone a bordo senza distinzione di eta'; o) «raccomandatario marittimo»: il soggetto di cui all'articolo 2 della legge 4 aprile 1977, n. 135; p) «servizio di linea»: una serie di collegamenti marittimi attraverso i quali si realizza un servizio tra gli stessi due o piu' porti, oppure una serie di viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi in cui si realizza una delle seguenti condizioni: 1) secondo un orario pubblicato; 2) con collegamenti cosi' regolari o frequenti da costituire una serie sistematica evidente; q) «sistema di identificazione automatica (AIS)»: il sistema di identificazione delle navi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196; r) «societa'»: l'armatore della nave da passeggeri o qualsiasi altra persona fisica o giuridica, quali il gestore o il noleggiatore a scafo nudo, che abbiano assunto dall'armatore la responsabilita' dell'esercizio della nave; s) «SOLAS 1974»: la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974, resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313; t) «unita' da diporto o unita' da diporto veloce»: un'unita' che non e' destinata ad attivita' commerciali, indipendentemente dal suo mezzo di propulsione; u) «unita' veloce»: l'unita' veloce definita alla regola 1 del capitolo X della SOLAS 1974.
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 1 del citato decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 cosi' recita: «Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto e dei suoi allegati, si intende per: a) "convenzioni internazionali": 1. la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313, e con la legge 4 giugno 1982, n. 438, che ha approvato il successivo protocollo del 17 febbraio 1978, e successivi emendamenti in vigore alla data del 17 marzo 1998, di seguito denominata "SOLAS 1974"; 2. la convenzione internazionale sulle linee di massimo carico del 1966, resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777 entrato in vigore il 21 luglio 1968, e successivi emendamenti del 1971 e del 1979, resi esecutivi in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1984, n. 968, e successivi emendamenti in vigore alla data del 17 marzo 1998, di seguito denominata "LL66"; b) "codice sulla stabilita' a nave integra": il codice sulla stabilita' a nave integra per tutti i tipi di nave oggetto degli strumenti della Organizzazione Marittima Internazionale IMO (Code on Intact Stability), contenuto nella risoluzione A.749 (18) dell'Assemblea dell'Organizzazione stessa del 4 novembre 1993, nel testo modificato alla data del 17 marzo 1998; c) "codice per le unita' veloci (HSC Code)": il codice internazionale di sicurezza per le unita' veloci (International Code for Safety of High Speed Craft) adottato dall'IMO con la risoluzione MSC 36(63) del 20 maggio 1994 ovvero il codice internazionale di sicurezza per le unita' veloci del 2000 (International Code for Safety of High- Speed Craft, 2000), contenuto nella risoluzione MSC 97 (73) dell'IMO del dicembre 2000, nelle loro versioni aggiornate. d) "GMDSS": il sistema globale di sicurezza e soccorso in mare (Global Maritime Distress and Safety System), definito nel capitolo IV della "SOLAS 1974"; e) "nave da passeggeri": qualsiasi nave che trasporti piu' di dodici passeggeri; f) "unita' veloce da passeggeri": una unita veloce come definita alla regola 1 del capitolo X della "SOLAS 1974", che trasporti piu' di dodici passeggeri; non sono considerate unita' veloci da passeggeri le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali marittimi delle classi B, C e D, quando: 1. il loro dislocamento rispetto alla linea di galleggiamento corrisponda a meno di cinquecento metri cubi; 2. e la loro velocita' massima, come definita dalla regola 1.4.30 del codice per le unita' veloci del 1994 e dalla regola 1.4.37 del codice per le unita' veloci del 2000, sia inferiore a 20 nodi; g) "nave nuova": una nave la cui chiglia sia stata impostata, o che si trovi a un equivalente stadio di costruzione, alla data del 1° luglio 1998 o successivamente. Per equivalente stadio di costruzione si intende lo stadio in cui: 1. ha inizio la costruzione identificabile con una nave specifica; 2. ha avuto inizio, per quella determinata nave, la sistemazione in posto di almeno cinquanta tonnellate o dell'uno per cento della massa stimata di tutto il materiale strutturale, assumendo il minore di questi due valori; h) "nave esistente": una nave che non sia una nave nuova; i) "passeggero": qualsiasi persona che non sia: 1. il comandante, ne' un membro dell'equipaggio, ne' altra persona impiegata o occupata in qualsiasi qualita' a bordo di una nave per i suoi servizi; 2. un bambino di eta' inferiore a un anno; l) "lunghezza della nave": se non altrimenti definita nell'allegato I, il 96% della lunghezza totale calcolata su un galleggiamento all'85%(percento) della piu' piccola altezza di costruzione misurata dal limite superiore della chiglia oppure la lunghezza misurata dalla faccia prodiera dei dritto di prora all'asse di rotazione del timone al predetto galleggiamento, se tale lunghezza e' maggiore. Nelle navi che, secondo progetto, presentano un'inclinazione della chiglia, il galleggiamento al quale si misura tale lunghezza deve essere parallelo al galleggiamento del piano di costruzione; m) "altezza di prora": l'altezza di prora definita dalla regola 39 della convenzione "LL66" in quanto distanza verticale sulla perpendicolare avanti, fra il galleggiamento corrispondente al bordo libero estivo assegnato e l'assetto di progetto, e la faccia superiore del ponte esposto a murata; n) "nave con ponte completo": una nave provvista di un ponte completo, esposto alle intemperie e al mare, dotato di mezzi permanenti che permettano la chiusura di tutte le aperture nella parte esposta alle intemperie e sotto il quale tutte le aperture praticate nelle fiancate sono dotate di mezzi di chiusura permanenti, stagni almeno alle intemperie. Il ponte completo puo' essere un ponte stagno o una struttura equivalente a un ponte non stagno, completamente coperto da una struttura stagna alle intemperie, di resistenza sufficiente a mantenere l'impermeabilita' alle intemperie e munita di mezzi di chiusura stagni alle intemperie; o) "viaggio internazionale": un viaggio per mare dal porto di uno Stato membro a un porto situato al di fuori di quello Stato o viceversa; p) "viaggio nazionale": un viaggio effettuato in tratti di mare da e verso lo stesso porto di uno Stato membro, o da un porto a un altro porto di tale Stato membro; q) "tratti di mare": le aree marittime nelle quali le classi di navi possono operare per tutto l'anno o, eventualmente, per un periodo specifico; r) "area portuale": un'area che si estende fino alle strutture portuali permanenti piu' periferiche che costituiscono parte integrante del sistema portuale o fino ai limiti definiti da elementi geografici naturali che proteggono un estuario o un'area protetta affine; s) "luogo di rifugio": qualsiasi area protetta naturalmente o artificialmente che possa essere usata come rifugio da una nave o da un'unita' veloce, che si trovi in condizioni di pericolo; t) "Amministrazione": il Ministero dei trasporti e della navigazione - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto; u) "Autorita' marittime": Comandi periferici secondo funzioni delegate con direttive del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto; v) "Stato ospite": lo Stato membro dai cui porti, o verso i cui porti una nave o una unita' veloce, battente bandiera diversa da quella di detto Stato membro, effettua viaggi nazionali; z) "organismo riconosciuto": l'organismo riconosciuto a norma dell'art. 3 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314; aa) "miglio": lunghezza equivalente a 1.852 metri; bb) "onda significativa": l'onda media corrispondente a un terzo dell'altezza delle onde piu' alte osservate in un determinato periodo; bb-bis) "nave ro/ro da passeggeri": una nave da passeggeri che trasporta piu' di dodici passeggeri e disponga di locali da carico ro/ro o di locali di categoria speciale, come definiti nella regola II-2/A/2 di cui all'allegato I; bb-ter) "eta'": eta' della nave, espressa in numero di anni dalla data della sua consegna; bb-quater) "persona a mobilita' ridotta": chiunque abbia una particolare difficolta' nell'uso dei trasporti pubblici, compresi gli anziani, i disabili, le persone con disturbi sensoriali e quanti impiegano sedie a rotelle, le gestanti e chi accompagna bambini piccoli; bb-quinquies) "altezza significativa d'onda (hs)": l'altezza media del terzo delle onde di altezza piu' elevata fra quelle osservate in un dato periodo; bb-sexies) "ente tecnico": l'organismo autorizzato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni.». - Il testo dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662 cosi' recita: «Art. 3. - 1. Al fine dell'organizzazione prevista dal capitolo 2 e in conformita' della terminologia specificata nel capitolo 1 dell'allegato, si stabilisce che: a) il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e' l'organismo nazionale che assicura il coordinamento generale dei servizi di soccorso marittimo (I.M.R.C.C. - Italian Maritime Rescue Coordination Center); b) le direzioni marittime costituiscono i centri secondari di soccorso marittimo (M.R.S.C. - Maritime Rescue Sub Center); c) i comandi di porto costituiscono le unita' costiere di guardia; d) le unita' navali e gli aeromobili del servizio di guardia costiera del Corpo delle capitanerie di porto, appositamente allestiti, costituiscono le unita' di soccorso marittimo.». - Il testo dell'art. 17 del codice della navigazione cosi' recita: «Art. 17 (Attribuzioni degli uffici locali). - Il direttore marittimo esercita le attribuzioni conferitegli dal presente codice, dalle altre leggi e dai regolamenti. Il capo del compartimento, il capo del circondario, e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti, oltre le attribuzioni conferite a ciascuno di essi dal presente codice, dalle altre leggi e dai regolamenti, esercitano nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, tutte le attribuzioni amministrative relative alla navigazione e al traffico marittimo, che non siano specificamente conferite a determinate autorita'.». - Il testo del comma 10, lettera b), dell'art. 8 del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 cosi' recita: «10. Ai fini dell'attuazione della direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE, considerata la necessita' di ottemperare tempestivamente agli obblighi recati dalla direttiva medesima, allo scopo di semplificare le procedure amministrative applicate ai trasporti marittimi con l'inoltro in formato elettronico delle informazioni e la razionalizzazione dei dati e delle dichiarazioni da rendersi dalle navi, in arrivo o in partenza dai porti nazionali, che svolgono traffico di cabotaggio o internazionale nell'ambito dell'Unione europea ovvero provengono o sono dirette in porti situati al di fuori dell'UE, le procedure amministrative correlate all'arrivo ed alla partenza si svolgono con il ricorso ai seguenti sistemi: a) SafeSeaNet: sistema dell'Unione europea per lo scambio di dati marittimi di cui all'art. 2, comma 1, lettera t-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e successive modificazioni; b) PMIS, Port management Information System: sistema informativo per la gestione amministrativa delle attivita' portuali di cui all'art. 14-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e successive modificazioni. Devono comunque essere assicurati la semplificazione delle procedure ed appropriati livelli di interoperativita' tra i diversi sistemi pubblici che operano nell'ambito logistico trasportistico, secondo quanto indicato al comma 13. Dall'applicazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». - Il testo dell'art. 2 della citata legge 4 aprile 1977, n. 135, cosi' recita: «Art. 2. - E' raccomandatario marittimo chi svolge attivita' di raccomandazione di navi, quali assistenza al comandante nei confronti delle autorita' locali o dei terzi, ricezione o consegna delle merci, operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri, acquisizione di noli, conclusione di contratti di trasporto per merci e passeggeri con rilascio dei relativi documenti, nonche' qualsiasi altra analoga attivita' per la tutela degli interessi a lui affidati. Le predette attivita' possono essere svolte per mandato espresso o tacito con o senza rappresentanza, conferito dall'armatore o dal vettore, nonche' con o senza contratto di agenzia a carattere continuativo od occasionale.». - Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera q), del citato decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196 cosi' recita: «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per: (Omissis); q) "sistema di identificazione automatica (AIS)": il sistema di identificazione delle navi rispondente alle norme di funzionamento definite dall'IMO; ». - Per i riferimenti normativi della legge 23 maggio 1980, n. 313 si veda nelle note alle premesse.