Art. 10 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 4  febbraio  2000,  n.
45, e' inserito il seguente: 
  «Art. 8-bis (Sanzioni). - 1. Salvo che il  fatto  costituisca  piu'
grave reato, il comandante della nave che: 
    a) naviga oltre i limiti della abilitazione  della  nave  di  cui
all'articolo 3, e' punito con l'arresto fino a  un  anno  ovvero  con
l'ammenda fino a 1.032 euro; 
    b) intraprende  la  navigazione  in  mancanza  dei  requisiti  di
sicurezza di cui all'articolo 4, e' punito con l'arresto da un mese a
un anno ovvero con l'ammenda da euro 516 a euro 1.032; 
    c) intraprende la  navigazione  privo  dei  certificati,  di  cui
all'articolo 8,  in  regolare  corso  di  validita',  e'  punito  con
l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda fino a euro 1.032. 
  2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,  il  comandante
della  nave,  l'armatore,  gli  amministratori  della   societa'   di
armamento e  della  societa'  di  gestione  che  non  ottemperano  ai
requisiti di sicurezza per le persone  a  mobilita'  ridotta  di  cui
all'articolo 4-ter, sono puniti con l'arresto da un mese  a  un  anno
ovvero con l'ammenda da euro 516 a euro 1.032. 
  3. Il comandante della nave, l'armatore, gli  amministratori  della
societa'  di  armamento  e  della  societa'  di  gestione   che   non
sottopongono la nave  alle  visite  previste  dall'articolo  7,  sono
puniti con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 15.000. 
  4. In relazione alle violazioni individuate dal  presente  decreto,
l'autorita' competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo  17
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' il  Capo  del  compartimento
marittimo. 
  5. All'accertamento dei reati e delle violazioni amministrative  di
cui al presente articolo sono competenti gli ufficiali e  gli  agenti
di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia e al  Corpo
delle capitanerie di porto, nonche' le  persone  cui  le  leggi  e  i
regolamenti attribuiscono  le  funzioni  di  polizia  giudiziaria  in
materia di sicurezza della navigazione.».