Art. 10 Sanzioni 1. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, e' inserito il seguente: «Art. 8-bis (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il comandante della nave che: a) naviga oltre i limiti della abilitazione della nave di cui all'articolo 3, e' punito con l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda fino a 1.032 euro; b) intraprende la navigazione in mancanza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 4, e' punito con l'arresto da un mese a un anno ovvero con l'ammenda da euro 516 a euro 1.032; c) intraprende la navigazione privo dei certificati, di cui all'articolo 8, in regolare corso di validita', e' punito con l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda fino a euro 1.032. 2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il comandante della nave, l'armatore, gli amministratori della societa' di armamento e della societa' di gestione che non ottemperano ai requisiti di sicurezza per le persone a mobilita' ridotta di cui all'articolo 4-ter, sono puniti con l'arresto da un mese a un anno ovvero con l'ammenda da euro 516 a euro 1.032. 3. Il comandante della nave, l'armatore, gli amministratori della societa' di armamento e della societa' di gestione che non sottopongono la nave alle visite previste dall'articolo 7, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 15.000. 4. In relazione alle violazioni individuate dal presente decreto, l'autorita' competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' il Capo del compartimento marittimo. 5. All'accertamento dei reati e delle violazioni amministrative di cui al presente articolo sono competenti gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia e al Corpo delle capitanerie di porto, nonche' le persone cui le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni di polizia giudiziaria in materia di sicurezza della navigazione.».