Art. 11 
 
                      Modifiche all'allegato I 
           del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 
 
  1. All'allegato I del decreto legislativo 4 febbraio 2000,  n.  45,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo comma del punto 13.1 del capitolo II-2, parte  A,  le
parole: «nella lingua ufficiale dello Stato ospite»  sono  sostituite
dalle seguenti: «nella lingua ufficiale dello Stato di approdo»; 
    b) al capitolo III, punto 2, tabella, nota 1,  le  parole  «Stato
membro ospitante» sono sostituite dalle seguenti:  «Stato  membro  di
approdo». 
 
          Note all'art. 11: 
              - Si riporta il testo dell'allegato  I,  capitolo  II-2
          parte A, punto 13.1 e capitolo III, punto 2, tabella,  nota
          1 del citato decreto legislativo 4 febbraio  2000,  n.  45,
          come modificato dal presente decreto: 
              «13. Piani di controllo antincendio (R 20). 
              Navi nuove delle classi B, C e D + navi esistenti della
          classe B: 
                .1 In tutte le navi, per guida degli ufficiali  della
          nave,  devono  essere  permanentemente  esposti   i   piani
          generali indicanti chiaramente, per ogni ponte, le stazioni
          di  comando,  le  varie  zone  tagliafuoco  delimitate   da
          divisioni di classe A, le zone delimitate da  divisioni  di
          classe  B,  nonche'  i  particolari   degli   impianti   di
          rilevazione e segnalazione  di  incendi,  dell'impianto  di
          estinzione   incendi   a   «sprinkler»,   dei   mezzi   per
          l'estinzione degli incendi, dei mezzi di  accesso  ai  vari
          compartimenti, ponti ecc. e degli impianti di ventilazione,
          ivi compresi la posizione di comando  dei  ventilatori,  le
          ubicazioni delle serrande di  chiusura  delle  condotte  di
          ventilazione e i numeri di identificazione dei  ventilatori
          che servono ciascuna zona. In alternativa, tutti i suddetti
          dati possono essere raccolti in un manuale, una  copia  del
          quale deve essere fornita a ciascun  ufficiale  e  un'altra
          copia deve essere sempre disponibile a bordo in un luogo di
          facile accesso. I piani e i manuali  devono  essere  tenuti
          aggiornati e ogni modifica deve esservi  riportata  con  la
          massima sollecitudine possibile. Le diciture in detti piani
          e manuali devono essere nella lingua ufficiale dello  Stato
          di bandiera. Se tale lingua non e'  ne'  l'inglese  ne'  il
          francese, deve essere inclusa una traduzione in una di tali
          lingue. Nel caso di una nave adibita a viaggi nazionali  in
          un altro Stato membro, deve essere inclusa  una  traduzione
          nella lingua ufficiale dello  Stato  di  approdo,  se  tale
          lingua non e' ne' l'inglese ne' il francese. 
              Per le navi nuove delle classi B, C e  D,  costruite  a
          partire dal 1° gennaio 2003, l'informazione da fornire  con
          i  richiesti  piani  e  opuscoli  antincendio   nonche'   i
          pittogrammi da utilizzare per i  piani  antincendio  devono
          essere conformi alle risoluzioni IMO  A.756  (18)  e  A.952
          (23).». 
              «2.  Mezzi  di  comunicazione,  mezzi   collettivi   di
          salvataggio e battelli di emergenza, mezzi  individuali  di
          salvataggio (R 6 + 7 + 18 + 21 + 22). 
              Navi nuove ed esistenti delle classi B, C e D: 
                .1 Ogni  nave  deve  essere  provvista  almeno  degli
          apparecchi  radio  per  mezzi  di  salvataggio,  dei  radar
          transponder, dei  mezzi  individuali  di  salvataggio,  dei
          mezzi collettivi di salvataggio e  battelli  di  emergenza,
          dei segnali di  soccorso  e  dei  dispositivi  lanciasagole
          specificati nella tabella seguente e nelle  relative  note,
          in base alla classe della nave. 
              .2 Tutti i mezzi sopraindicati, compresi gli  eventuali
          dispositivi per la messa a  mare,  devono  essere  conformi
          alle regole del capitolo III dell'allegato alla convenzione
          SOLAS del 1974 e al codice LSA, e successive modifiche,  se
          non  altrimenti  disposto  nei  punti  seguenti.   Se   non
          esplicitamente stabilito altrove, i  dispositivi  esistenti
          devono essere  quantomeno  conformi  alle  disposizioni  in
          vigore al momento della loro installazione. 
              3. Inoltre le imbarcazioni di salvataggio  di  ciascuna
          nave devono disporre di almeno tre tute di immersione,  (e)
          inoltre di indumenti di protezione  termica  ad  uso  degli
          occupanti delle imbarcazioni di salvataggio  non  provvisti
          di  tute  di  immersione.  Le  tute  di  immersione  e  gli
          indumenti di protezione termica non sono necessari: 
                .1  per  le  persone  sistemate  in  imbarcazioni  di
          salvataggio completamente chiuse; oppure 
                .2 qualora  la  nave  operi  costantemente  in  climi
          caldi, in cui l'amministrazione ritiene che  le  protezioni
          termiche  non  siano  necessarie,   tenendo   conto   delle
          raccomandazioni  di  cui  alla  circolare  MSC/Circ.   1046
          dell'IMO. 
              4. Le disposizioni del punto  3.1  si  applicano  anche
          alle imbarcazioni di salvataggio parzialmente o  totalmente
          chiuse non conformi ai requisiti delle sezioni  4.5  o  4.6
          del  codice  LSA,  purche'  si  trovino  a  bordo  di  navi
          costruite anteriormente al 1° (gradi) luglio 1986. 
              5.   Tutti   i   componenti   degli   equipaggi   delle
          imbarcazioni di salvataggio  e  delle  unita'  responsabili
          dell'evacuazione della nave devono disporre di una tuta  di
          immersione, conforme ai requisiti  della  sezione  2.3  del
          codice LSA, o di  una  tuta  antiesposizione,  conforme  ai
          requisiti della sezione 2.4 del codice LSA. Le tute  devono
          essere  di  taglia  adeguata.   Qualora   la   nave   operi
          costantemente in  climi  caldi,  in  cui  l'amministrazione
          ritiene che non siano necessarie  le  protezioni  termiche,
          non e' necessario tenere a bordo gli  indumenti  protettivi
          in parola, tenendo conto delle raccomandazioni di cui  alla
          circolare MSC/Circ. 1046 dell'IMO. 
              6.  Le  navi  che  non  trasportano   imbarcazioni   di
          salvataggio  o  battelli  di   emergenza,   per   fini   di
          salvataggio, devono essere provviste di almeno una tuta  di
          immersione. Tuttavia, qualora la nave  operi  costantemente
          in climi caldi, in cui l'amministrazione  ritiene  che  non
          siano necessarie le protezioni termiche, non e'  necessario
          tenere a bordo gli indumenti protettivi in parola,  tenendo
          conto delle raccomandazioni di cui alla circolare MSC/Circ.
          1046 dell'IMO.  
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              (1) possono  essere  mezzi  collettivi  di  salvataggio
          imbarcazioni di salvataggio o zattere di salvataggio, o una
          combinazione delle stesse, conformemente alle  disposizioni
          della regola III/2.2. Se  giustificato  dal  fatto  che  il
          viaggio si svolge  in  acque  riparate  e/o  in  condizioni
          meteomarine favorevoli nel tratto di mare in cui  opera  la
          nave, tenuto conto delle raccomandazioni adottate  dall'IMO
          con Circolare MSC/1046, l'amministrazione  dello  Stato  di
          bandiera puo' consentire quanto  segue,  purche'  lo  Stato
          membro di approdo non si opponga: 
                a)  zattere  di  salvataggio  gonfiabili   aperte   e
          reversibili non conformi a quanto  stabilito  alle  sezioni
          4.2 o 4.3 del codice LSA a condizione che tali  zattere  di
          salvataggio soddisfino pienamente i requisiti dell'allegato
          10 relativo al codice per le Unita' veloci del 1994 e,  per
          le navi costruite a partire dal 1°  (gradi)  gennaio  2012,
          dell'allegato 11 del codice per le Unita' veloci del 2000; 
                b) zattere di salvataggio non conformi  ai  requisiti
          dei  paragrafi  4.2.2.2.1  e  4.2.2.2.2  del   codice   LSA
          sull'isolamento contro il freddo del fondo della zattera di
          salvataggio. 
              I mezzi collettivi di salvataggio per le navi esistenti
          delle classi B, C e D devono essere  conformi  alle  regole
          pertinenti per le navi esistenti  della  convenzione  SOLAS
          del 1974, quale modificata il 17 marzo 1998. Le navi  ro-ro
          da passeggeri devono essere  conformi  ai  requisiti  della
          regola III/5.-1., a seconda dei casi. 
              Uno o piu' dispositivi MES (Marine  Evacuation  System)
          per l'evacuazione della nave, conformi alla sezione 6.2 del
          codice  LSA,  possono  essere  sostituiti  con  zattere  di
          salvataggio di capacita' equivalente, come richiesto  nella
          tabella, compresi i dispositivi per la messa a mare.».