Art. 2 Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 1. L'articolo 2 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, e' sostituito dal seguente: «Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle navi da passeggeri nuove ed esistenti di lunghezza pari o superiore a 24 metri e alle unita' veloci da passeggeri, indipendentemente dalla loro bandiera, adibite a viaggi nazionali. 2. Le Autorita' marittime provvedono affinche' le navi e le unita' veloci da passeggeri battenti bandiera di un Paese terzo siano pienamente conformi ai requisiti del presente decreto, prima di essere adibite a viaggi nazionali. 3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano: a) alle seguenti navi da passeggeri: 1) navi militari e da trasporto truppe; 2) navi a vela; 3) navi senza mezzi di propulsione meccanica; 4) navi costruite in materiale non metallico o equivalente non contemplate dalle norme relative alle unita' veloci (HSC) di cui alla risoluzione MSC 36(63) e alla risoluzione MSC.97(73) ovvero unita' a sostentamento dinamico (DSC) di cui alla risoluzione A.373 (X); 5) navi in legno di costruzione primitiva; 6) navi tradizionali; 7) unita' da diporto; 8) navi che operano esclusivamente nelle aree portuali; 9) unita' di servizio off-shore; 10) imbarcazioni di servizio; b) alle seguenti unita' veloci da passeggeri: 1) unita' militari e da trasporto truppe; 2) unita' da diporto; 3) unita' che operano esclusivamente nelle aree portuali; 4) unita' di servizio off-shore.».