Art. 3 
 
                      Modifiche all'articolo 3 
           del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 
 
  1. L'articolo 3 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 3 (Categorizzazione dei tratti di mare e classi  di  navi  da
passeggeri). - 1. I tratti di  mare  sono  suddivisi  nelle  seguenti
categorie: 
    a) «tratto A»: tratto di mare al di fuori dei tratti B, C e D; 
    b) «tratto B»: tratto di mare le cui  coordinate  geografiche  in
nessun  punto  distano  piu'  di  20  miglia  dalla  linea  di  costa
corrispondente all'altezza media della marea, ma che si trova  al  di
fuori dei tratti C e D; 
    c) «tratto C»: tratto di mare le cui  coordinate  geografiche  in
nessun  punto  distano  piu'  di  5  miglia  dalla  linea  di   costa
corrispondente all'altezza media della marea,  ma  al  di  fuori  del
tratto di mare D, se presente. Inoltre, la probabilita' di un'altezza
significativa d'onda superiore a 2,5  metri  e'  inferiore  al  10  %
durante tutto l'anno in caso di attivita' di durata annua, o  durante
un periodo specifico in caso di  attivita'  stagionale,  per  esempio
un'attivita' estiva; 
    d) «tratto D»: tratto di mare le cui  coordinate  geografiche  in
nessun  punto  distano  piu'  di  3  miglia  dalla  linea  di   costa
corrispondente  all'altezza  media  della  marea  e  nel   quale   la
probabilita' di un'altezza significativa d'onda superiore a 1,5 metri
e' inferiore al 10 % durante tutto l'anno in  caso  di  attivita'  di
durata annua, o durante un periodo specifico  in  caso  di  attivita'
stagionale, per esempio un'attivita' estiva. 
  2. Le navi da passeggeri sono suddivise nelle  seguenti  classi,  a
seconda dei tratti di mare in cui possono operare: 
    a) «classe A»: navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali  nei
tratti A, B, C e D; 
    b) «classe B»: navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali  nei
tratti B, C e D; 
    c) «classe C»: navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali  nei
tratti C e D; 
    d) «classe D»: navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali  nei
tratti D. 
  3. Per le unita' veloci da passeggeri  si  applicano  le  categorie
definite nel capitolo 1, paragrafi 1.4.10 e 1.4.11, del codice per le
unita' veloci del 1994 ovvero nel  capitolo  1,  paragrafi  1.4.12  e
1.4.13, del codice per le unita' veloci del 2000. 
  4. L'Amministrazione  individua  e  aggiorna  con  proprio  decreto
l'elenco dei tratti di mare e i  corrispondenti  valori  dell'altezza
significativa d'onda suddivisi secondo i criteri di cui al comma 1  e
determina il confine interno del tratto  di  mare  piu'  vicino  alla
linea di costa. 
  5. L'Amministrazione, per la predisposizione del decreto di cui  al
comma  4,  si  avvale  delle  competenze  tecniche   e   scientifiche
dell'Istituto superiore per la protezione  e  la  ricerca  ambientale
(ISPRA). 
  6. L'Amministrazione rende disponibili le informazioni  di  cui  al
comma 4 in una banca dati  pubblica,  accessibile  sul  proprio  sito
internet, e comunica alla Commissione europea il sito  in  cui  dette
informazioni  sono  state  inserite  e  tutte  le  modifiche  a  esse
apportate.».