Art. 3 Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 1. L'articolo 3 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, e' sostituito dal seguente: «Art. 3 (Categorizzazione dei tratti di mare e classi di navi da passeggeri). - 1. I tratti di mare sono suddivisi nelle seguenti categorie: a) «tratto A»: tratto di mare al di fuori dei tratti B, C e D; b) «tratto B»: tratto di mare le cui coordinate geografiche in nessun punto distano piu' di 20 miglia dalla linea di costa corrispondente all'altezza media della marea, ma che si trova al di fuori dei tratti C e D; c) «tratto C»: tratto di mare le cui coordinate geografiche in nessun punto distano piu' di 5 miglia dalla linea di costa corrispondente all'altezza media della marea, ma al di fuori del tratto di mare D, se presente. Inoltre, la probabilita' di un'altezza significativa d'onda superiore a 2,5 metri e' inferiore al 10 % durante tutto l'anno in caso di attivita' di durata annua, o durante un periodo specifico in caso di attivita' stagionale, per esempio un'attivita' estiva; d) «tratto D»: tratto di mare le cui coordinate geografiche in nessun punto distano piu' di 3 miglia dalla linea di costa corrispondente all'altezza media della marea e nel quale la probabilita' di un'altezza significativa d'onda superiore a 1,5 metri e' inferiore al 10 % durante tutto l'anno in caso di attivita' di durata annua, o durante un periodo specifico in caso di attivita' stagionale, per esempio un'attivita' estiva. 2. Le navi da passeggeri sono suddivise nelle seguenti classi, a seconda dei tratti di mare in cui possono operare: a) «classe A»: navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali nei tratti A, B, C e D; b) «classe B»: navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali nei tratti B, C e D; c) «classe C»: navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali nei tratti C e D; d) «classe D»: navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali nei tratti D. 3. Per le unita' veloci da passeggeri si applicano le categorie definite nel capitolo 1, paragrafi 1.4.10 e 1.4.11, del codice per le unita' veloci del 1994 ovvero nel capitolo 1, paragrafi 1.4.12 e 1.4.13, del codice per le unita' veloci del 2000. 4. L'Amministrazione individua e aggiorna con proprio decreto l'elenco dei tratti di mare e i corrispondenti valori dell'altezza significativa d'onda suddivisi secondo i criteri di cui al comma 1 e determina il confine interno del tratto di mare piu' vicino alla linea di costa. 5. L'Amministrazione, per la predisposizione del decreto di cui al comma 4, si avvale delle competenze tecniche e scientifiche dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). 6. L'Amministrazione rende disponibili le informazioni di cui al comma 4 in una banca dati pubblica, accessibile sul proprio sito internet, e comunica alla Commissione europea il sito in cui dette informazioni sono state inserite e tutte le modifiche a esse apportate.».