Art. 4 
 
                      Modifiche all'articolo 4 
           del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 
 
  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 4 febbraio 2000,  n.  45,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, la lettera c) e' abrogata; 
    b) al comma 3, lettera b), il punto 2 e' abrogato e al punto 3 le
parole: «ai paragrafi b)1 e b)2» sono sostituite dalle seguenti:  «al
comma 2, lettera b), punto 1»; 
    c) al comma  4,  lettera  c),  le  parole  «e  dal  capitolo  III
dell'allegato I» sono sostituite dalle seguenti: «e dall'allegato  I,
con esclusione dei Capitoli II-1 e II-2»  e  la  parola  «membro»  e'
soppressa; 
    d) al comma 4, dopo la  lettera  c),  e'  aggiunta  la  seguente:
«c-bis) se l'Amministrazione ritiene irragionevoli le  norme  imposte
dall'amministrazione dello Stato di approdo a norma della lettera c),
ne informa immediatamente la Commissione europea.» e le lettere d) ed
e) sono abrogate; 
    e) al comma 5: 
      1) all'alinea, le parole  «battenti  bandiera  di  altro  Stato
membro» sono soppresse; 
      2) alla lettera a),  punto  3),  le  parole  «modificata  dalla
risoluzione MSC.37 (63) dell'IMO»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«nella versione aggiornata»; 
      3) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:  «c)  le  unita'
veloci da passeggeri costruite anteriormente al 1° gennaio 1996,  non
conformi ai requisiti stabiliti dal codice per le unita' veloci  (HSC
code) e conformi ai requisiti del codice di sicurezza per le unita' a
sostentamento dinamico (DSC code) possono  essere  ammesse  a  viaggi
nazionali in tratti di mare italiani: 
        1) qualora gia' adibite a detti viaggi al 4 giugno 1998 e, 
        2) solo previo accordo dell'Amministrazione.»; 
    f) dopo il  comma  5,  sono  aggiunti  i  seguenti:  «5-bis.  Con
riguardo  alle  navi  nuove  ed   esistenti,   le   riparazioni,   le
trasformazioni e le modifiche di  grande  entita'  e  le  conseguenti
variazioni del loro equipaggiamento devono soddisfare i requisiti per
navi nuove stabiliti  al  comma  3,  lettera  a).  Le  trasformazioni
apportate a una nave al solo scopo di adeguarla a  uno  standard  che
assicuri una maggiore capacita' di sopravvivenza non sono considerate
cambiamenti di grande entita'. 
  5-ter. Le navi costruite in  materiale  equivalente  prima  del  20
dicembre 2017 si conformano ai requisiti del presente  decreto  entro
il 22 dicembre 2025.»; 
    g) il comma 6 e' abrogato. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  4  del  citato
          decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, come modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 4 (Requisiti di  sicurezza).  -  1.  Le  navi  da
          passeggeri  e  le  unita'  veloci  da  passeggeri  nuove  e
          esistenti  adibite  a  viaggi  nazionali,   devono   essere
          conformi alle norme in materia di sicurezza  stabilite  dal
          presente decreto. 
              2. Per quanto riguarda le navi da passeggeri, nuove  ed
          esistenti, delle classi A, B, C e D: 
                a) i processi di  costruzione  e  manutenzione  dello
          scafo, dell'apparato motore principale e ausiliario,  degli
          impianti elettrici e automatici devono essere  conformi  ai
          requisiti specificati, ai fini della classificazione, dalle
          norme di un organismo riconosciuto; 
                b) si applicano le disposizioni del  capitolo  IV,  e
          relativi emendamenti GMDSS del 1988, e dei capitoli V e  VI
          della «SOLAS 1974»; 
                c) (abrogata). 
              3. Per quanto riguarda le navi da passeggeri nuove: 
              a) requisiti generali: 
                1. Le navi da passeggeri nuove  di  classe  A  devono
          essere pienamente conformi ai requisiti della «SOLAS  1974»
          e ai pertinenti requisiti specifici  fissati  dal  presente
          decreto e dall'allegato I. Per quanto riguarda le regole la
          cui interpretazione  e'  lasciata,  a  norma  della  «SOLAS
          1974»,  alla  discrezionalita'   dell'amministrazione,   si
          applicano le interpretazioni contenute nell'allegato I; 
                2. Le navi da passeggeri nuove delle classi B, C e  D
          devono essere conformi ai  pertinenti  requisiti  specifici
          fissati dal presente decreto e dall'allegato I: 
                  b) requisiti relativi alle linee di massimo carico: 
                    1. Le navi da passeggeri nuove di lunghezza  pari
          o  superiore  a  24  metri  devono  essere  conformi   alla
          convenzione «LL66»; 
                  2. (abrogato); 
                3. in deroga a quanto previsto al  comma  2,  lettera
          b), punto 1, le navi da passeggeri nuove di classe  D  sono
          esonerate dall'osservanza del requisito sull'altezza minima
          della prora stabilito nella convenzione «LL66»; 
                4. le navi da passeggeri nuove dalle classi A, B, C e
          D sono provviste di ponte completo. 
              4. Per quanto riguarda le navi da passeggeri esistenti: 
                a) le navi da passeggeri esistenti di classe A devono
          essere  conformi  alle  regole  applicabili  alle  navi  da
          passeggeri esistenti, definite  nella  «SOLAS  1974»  e  ai
          pertinenti requisiti specifici fissati dal presente decreto
          e dall'allegato I. Per quanto riguarda  le  regole  la  cui
          interpretazione  e'  lasciata  dalla  «SOLAS   1974»   alla
          discrezionalita'  dei  singoli  Stati,  si   applicano   le
          interpretazioni contenute nell'allegato I; 
                b) le navi da passeggeri esistenti di classe B devono
          essere conformi ai pertinenti requisiti  specifici  fissati
          nel presente decreto e nell'allegato I; 
                c) le navi da passeggeri esistenti delle classi C e D
          devono essere conformi ai  pertinenti  requisiti  specifici
          fissati  dal  presente  decretoe   dall'allegato   I,   con
          esclusione dei Capitoli II-1 e II-2, nonche' dalla legge  5
          giugno 1962, n. 616 e  dal  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 8 novembre 1991, n. 435. Prima che  le  navi  da
          passeggeri esistenti delle classi C e D  battenti  bandiera
          di altro Stato possano essere adibite  a  viaggi  nazionali
          regolari, lo Stato  di  bandiera  deve  ottenere  l'accordo
          dell'Amministrazione  sull'equivalenza   del   livello   di
          sicurezza previsto dalle citate norme; 
                c-bis) se l'Amministrazione ritiene irragionevoli  le
          norme imposte dall'amministrazione dello Stato di approdo a
          norma  della  lettera  c),  ne  informa  immediatamente  la
          Commissione europea; 
                d) (abrogata); 
              e) (abrogata). 
              5. Per quanto riguarda le unita' veloci da passeggeri: 
                a)  le  unita'  veloci  da  passeggeri  costruite   o
          sottoposte a riparazioni, cambiamenti o modifiche di grande
          entita' dal 1° gennaio  1996,  devono  essere  conformi  ai
          requisiti  stabiliti  dalle  regole   X/2   e   X/3   della
          Convenzione «SOLAS 1974», a meno che: 
                  1) la chiglia sia stata impostata o si trovasse  ad
          un  equivalente  stadio  di  costruzione  anteriormente  al
          giugno 1998; 
                  2)  la  consegna  e  la  commessa  siano   avvenute
          anteriormente al dicembre 1998; 
                  3)  siano  pienamente  conformi  ai  requisiti  del
          codice di sicurezza per le unita' a sostentamento  dinamico
          (Code of Safety for Dynamically Supported Craft, DSC Code),
          di cui alla risoluzione A.373 (X) dell'IMO, nella  versione
          aggiornata; 
                b)  le  unita'   veloci   da   passeggeri   costruite
          anteriormente al 1°  gennaio  1996  in  base  ai  requisiti
          stabiliti  dal  codice  per  le  unita'  veloci  continuano
          l'attivita' certificata a norma di tale codice; 
                c)  le  unita'   veloci   da   passeggeri   costruite
          anteriormente al 1° gennaio 1996, non conformi ai requisiti
          stabiliti dal codice per le  unita'  veloci  (HSC  code)  e
          conformi ai requisiti del codice di sicurezza per le unita'
          a sostentamento dinamico (DSC code) possono essere  ammesse
          a viaggi nazionali in tratti di mare italiani: 
                  1) qualora gia' adibite a detti viaggi al 4  giugno
          1998 e, 
                  2) solo previo accordo dell'Amministrazione. 
                d) i processi di  costruzione  e  manutenzione  delle
          unita'   veloci   da   passeggeri    e    delle    relative
          apparecchiature sono conformi alle norme fissate,  ai  fini
          della classificazione, da un organismo riconosciuto. 
              5-bis. Con riguardo alle navi nuove  ed  esistenti,  le
          riparazioni, le trasformazioni e  le  modifiche  di  grande
          entita'   e   le   conseguenti    variazioni    del    loro
          equipaggiamento devono  soddisfare  i  requisiti  per  navi
          nuove stabiliti al comma 3, lettera a).  Le  trasformazioni
          apportate a una nave al  solo  scopo  di  adeguarla  a  uno
          standard   che   assicuri   una   maggiore   capacita'   di
          sopravvivenza non sono considerate  cambiamenti  di  grande
          entita'. 
              5-ter. Le navi costruite in materiale equivalente prima
          del  20  dicembre  2017  si  conformano  ai  requisiti  del
          presente decreto entro il 22 dicembre 2025. 
              6. (abrogata)».