Art. 4 Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 1. All'articolo 4 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, la lettera c) e' abrogata; b) al comma 3, lettera b), il punto 2 e' abrogato e al punto 3 le parole: «ai paragrafi b)1 e b)2» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 2, lettera b), punto 1»; c) al comma 4, lettera c), le parole «e dal capitolo III dell'allegato I» sono sostituite dalle seguenti: «e dall'allegato I, con esclusione dei Capitoli II-1 e II-2» e la parola «membro» e' soppressa; d) al comma 4, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente: «c-bis) se l'Amministrazione ritiene irragionevoli le norme imposte dall'amministrazione dello Stato di approdo a norma della lettera c), ne informa immediatamente la Commissione europea.» e le lettere d) ed e) sono abrogate; e) al comma 5: 1) all'alinea, le parole «battenti bandiera di altro Stato membro» sono soppresse; 2) alla lettera a), punto 3), le parole «modificata dalla risoluzione MSC.37 (63) dell'IMO» sono sostituite dalle seguenti: «nella versione aggiornata»; 3) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) le unita' veloci da passeggeri costruite anteriormente al 1° gennaio 1996, non conformi ai requisiti stabiliti dal codice per le unita' veloci (HSC code) e conformi ai requisiti del codice di sicurezza per le unita' a sostentamento dinamico (DSC code) possono essere ammesse a viaggi nazionali in tratti di mare italiani: 1) qualora gia' adibite a detti viaggi al 4 giugno 1998 e, 2) solo previo accordo dell'Amministrazione.»; f) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: «5-bis. Con riguardo alle navi nuove ed esistenti, le riparazioni, le trasformazioni e le modifiche di grande entita' e le conseguenti variazioni del loro equipaggiamento devono soddisfare i requisiti per navi nuove stabiliti al comma 3, lettera a). Le trasformazioni apportate a una nave al solo scopo di adeguarla a uno standard che assicuri una maggiore capacita' di sopravvivenza non sono considerate cambiamenti di grande entita'. 5-ter. Le navi costruite in materiale equivalente prima del 20 dicembre 2017 si conformano ai requisiti del presente decreto entro il 22 dicembre 2025.»; g) il comma 6 e' abrogato.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, come modificato dal presente decreto: «Art. 4 (Requisiti di sicurezza). - 1. Le navi da passeggeri e le unita' veloci da passeggeri nuove e esistenti adibite a viaggi nazionali, devono essere conformi alle norme in materia di sicurezza stabilite dal presente decreto. 2. Per quanto riguarda le navi da passeggeri, nuove ed esistenti, delle classi A, B, C e D: a) i processi di costruzione e manutenzione dello scafo, dell'apparato motore principale e ausiliario, degli impianti elettrici e automatici devono essere conformi ai requisiti specificati, ai fini della classificazione, dalle norme di un organismo riconosciuto; b) si applicano le disposizioni del capitolo IV, e relativi emendamenti GMDSS del 1988, e dei capitoli V e VI della «SOLAS 1974»; c) (abrogata). 3. Per quanto riguarda le navi da passeggeri nuove: a) requisiti generali: 1. Le navi da passeggeri nuove di classe A devono essere pienamente conformi ai requisiti della «SOLAS 1974» e ai pertinenti requisiti specifici fissati dal presente decreto e dall'allegato I. Per quanto riguarda le regole la cui interpretazione e' lasciata, a norma della «SOLAS 1974», alla discrezionalita' dell'amministrazione, si applicano le interpretazioni contenute nell'allegato I; 2. Le navi da passeggeri nuove delle classi B, C e D devono essere conformi ai pertinenti requisiti specifici fissati dal presente decreto e dall'allegato I: b) requisiti relativi alle linee di massimo carico: 1. Le navi da passeggeri nuove di lunghezza pari o superiore a 24 metri devono essere conformi alla convenzione «LL66»; 2. (abrogato); 3. in deroga a quanto previsto al comma 2, lettera b), punto 1, le navi da passeggeri nuove di classe D sono esonerate dall'osservanza del requisito sull'altezza minima della prora stabilito nella convenzione «LL66»; 4. le navi da passeggeri nuove dalle classi A, B, C e D sono provviste di ponte completo. 4. Per quanto riguarda le navi da passeggeri esistenti: a) le navi da passeggeri esistenti di classe A devono essere conformi alle regole applicabili alle navi da passeggeri esistenti, definite nella «SOLAS 1974» e ai pertinenti requisiti specifici fissati dal presente decreto e dall'allegato I. Per quanto riguarda le regole la cui interpretazione e' lasciata dalla «SOLAS 1974» alla discrezionalita' dei singoli Stati, si applicano le interpretazioni contenute nell'allegato I; b) le navi da passeggeri esistenti di classe B devono essere conformi ai pertinenti requisiti specifici fissati nel presente decreto e nell'allegato I; c) le navi da passeggeri esistenti delle classi C e D devono essere conformi ai pertinenti requisiti specifici fissati dal presente decretoe dall'allegato I, con esclusione dei Capitoli II-1 e II-2, nonche' dalla legge 5 giugno 1962, n. 616 e dal decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435. Prima che le navi da passeggeri esistenti delle classi C e D battenti bandiera di altro Stato possano essere adibite a viaggi nazionali regolari, lo Stato di bandiera deve ottenere l'accordo dell'Amministrazione sull'equivalenza del livello di sicurezza previsto dalle citate norme; c-bis) se l'Amministrazione ritiene irragionevoli le norme imposte dall'amministrazione dello Stato di approdo a norma della lettera c), ne informa immediatamente la Commissione europea; d) (abrogata); e) (abrogata). 5. Per quanto riguarda le unita' veloci da passeggeri: a) le unita' veloci da passeggeri costruite o sottoposte a riparazioni, cambiamenti o modifiche di grande entita' dal 1° gennaio 1996, devono essere conformi ai requisiti stabiliti dalle regole X/2 e X/3 della Convenzione «SOLAS 1974», a meno che: 1) la chiglia sia stata impostata o si trovasse ad un equivalente stadio di costruzione anteriormente al giugno 1998; 2) la consegna e la commessa siano avvenute anteriormente al dicembre 1998; 3) siano pienamente conformi ai requisiti del codice di sicurezza per le unita' a sostentamento dinamico (Code of Safety for Dynamically Supported Craft, DSC Code), di cui alla risoluzione A.373 (X) dell'IMO, nella versione aggiornata; b) le unita' veloci da passeggeri costruite anteriormente al 1° gennaio 1996 in base ai requisiti stabiliti dal codice per le unita' veloci continuano l'attivita' certificata a norma di tale codice; c) le unita' veloci da passeggeri costruite anteriormente al 1° gennaio 1996, non conformi ai requisiti stabiliti dal codice per le unita' veloci (HSC code) e conformi ai requisiti del codice di sicurezza per le unita' a sostentamento dinamico (DSC code) possono essere ammesse a viaggi nazionali in tratti di mare italiani: 1) qualora gia' adibite a detti viaggi al 4 giugno 1998 e, 2) solo previo accordo dell'Amministrazione. d) i processi di costruzione e manutenzione delle unita' veloci da passeggeri e delle relative apparecchiature sono conformi alle norme fissate, ai fini della classificazione, da un organismo riconosciuto. 5-bis. Con riguardo alle navi nuove ed esistenti, le riparazioni, le trasformazioni e le modifiche di grande entita' e le conseguenti variazioni del loro equipaggiamento devono soddisfare i requisiti per navi nuove stabiliti al comma 3, lettera a). Le trasformazioni apportate a una nave al solo scopo di adeguarla a uno standard che assicuri una maggiore capacita' di sopravvivenza non sono considerate cambiamenti di grande entita'. 5-ter. Le navi costruite in materiale equivalente prima del 20 dicembre 2017 si conformano ai requisiti del presente decreto entro il 22 dicembre 2025. 6. (abrogata)».