Art. 5 
 
                    Modifiche all'articolo 4-bis 
           del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 
 
  1. L'articolo 4-bis del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45,
e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 4-bis (Requisiti  di  stabilita'  e  ritiro  progressivo  dal
servizio delle navi ro/ro da  passeggeri).  -  1.  Fermi  restando  i
pertinenti requisiti di sicurezza di  cui  all'articolo  4,  le  navi
ro/ro da passeggeri di classe C, la cui chiglia e' stata impostata  o
si trova a un equivalente stadio di costruzione il 1° ottobre 2004  o
in data successiva, e tutte le navi ro/ro da passeggeri di classe A e
B, devono essere  conformi  agli  articoli  5,  7  e  8  del  decreto
legislativo 14 marzo 2005, n. 65. 
  2. Le navi ro/ro da passeggeri ritirate dal  servizio  non  possono
operare nei tratti di mare "A" e "B".».