Art. 6 Modifiche all'articolo 4-ter del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 1. All'articolo 4-ter del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole «L'amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; b) al comma 3, le parole «, da comunicare alla Commissione europea entro il 17 maggio 2005» sono soppresse; c) il comma 4 e' abrogato; d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Le verifiche della conformita' delle navi nuove e dell'adeguamento delle navi esistenti alle prescrizioni del presente articolo competono all'ente tecnico.».
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'articolo 4-ter del citato decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, come modificato dal presente decreto: «Art. 4-ter (Requisiti di sicurezza per le persone a mobilita' ridotta). - 1. Fatto salvo quanto previsto nel decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e oltre ai pertinenti requisiti di sicurezza di cui all'articolo 4, le navi da passeggeri di classe A, B, C e D e le unita' veloci da passeggeri adibite al trasporto pubblico, al fine di garantire un accesso sicuro alle persone a mobilita' ridotta, devono: a) se la chiglia e' stata impostata o si trova a un equivalente stadio di costruzione il 1° (gradi) ottobre 2004 o in data successiva, essere conformi, per quanto fattibile, agli orientamenti contenuti nell'allegato III; b) se la chiglia e' stata impostata o si trova a un equivalente stadio di costruzione anteriormente al 1° ottobre 2004, procedere all'effettuazione delle necessarie modifiche applicando gli orientamenti di cui all'allegato III per quanto ragionevole e possibile, in termini economici, secondo quanto previsto nel piano d'azione nazionale di cui al comma 3. 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti consulta e coopera con le associazioni che rappresentano le persone a mobilita' ridotta in merito all'attuazione degli orientamenti contenuti nell'allegato III. 3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti elabora un piano d'azione nazionale per l'applicazione degli orientamenti alle navi e unita' veloci la cui chiglia e' stata impostata o si trova a un equivalente stadio di costruzione anteriormente al 1° ottobre 2004. 4. (abrogato). 5. Le verifiche della conformita' delle navi nuove e dell'adeguamento delle navi esistenti alle prescrizioni del presente articolo competono all'ente tecnico.».