Art. 6 
 
                    Modifiche all'articolo 4-ter 
           del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 
 
  1. All'articolo 4-ter del decreto legislativo 4 febbraio  2000,  n.
45, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2,  le  parole  «L'amministrazione»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; 
    b) al comma 3,  le  parole  «,  da  comunicare  alla  Commissione
europea entro il 17 maggio 2005» sono soppresse; 
    c) il comma 4 e' abrogato; 
    d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Le verifiche  della
conformita' delle navi nuove e dell'adeguamento delle navi  esistenti
alle prescrizioni del presente articolo competono all'ente tecnico.». 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta il testo dell'articolo  4-ter  del  citato
          decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, come modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 4-ter (Requisiti di sicurezza per  le  persone  a
          mobilita' ridotta). - 1. Fatto salvo  quanto  previsto  nel
          decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996,  n.
          503, e oltre ai pertinenti requisiti di  sicurezza  di  cui
          all'articolo 4, le navi da passeggeri di classe A, B, C e D
          e le unita'  veloci  da  passeggeri  adibite  al  trasporto
          pubblico, al fine  di  garantire  un  accesso  sicuro  alle
          persone a mobilita' ridotta, devono: 
                a) se la chiglia e' stata impostata o si trova  a  un
          equivalente stadio di costruzione  il  1°  (gradi)  ottobre
          2004 o in data  successiva,  essere  conformi,  per  quanto
          fattibile, agli orientamenti contenuti nell'allegato III; 
                b) se la chiglia e' stata impostata o si trova  a  un
          equivalente  stadio  di  costruzione  anteriormente  al  1°
          ottobre 2004, procedere all'effettuazione delle  necessarie
          modifiche applicando gli orientamenti di  cui  all'allegato
          III  per  quanto  ragionevole  e  possibile,   in   termini
          economici,  secondo  quanto  previsto  nel  piano  d'azione
          nazionale di cui al comma 3. 
              2. Il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti
          consulta e coopera con le associazioni che rappresentano le
          persone a mobilita' ridotta in merito all'attuazione  degli
          orientamenti contenuti nell'allegato III. 
              3. Il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti
          elabora un  piano  d'azione  nazionale  per  l'applicazione
          degli orientamenti alle navi e unita' veloci la cui chiglia
          e' stata impostata o si trova a un  equivalente  stadio  di
          costruzione anteriormente al 1° ottobre 2004. 
              4. (abrogato). 
              5. Le verifiche della conformita' delle  navi  nuove  e
          dell'adeguamento delle navi esistenti alle prescrizioni del
          presente articolo competono all'ente tecnico.».